ABBADESSA

ABBADESSA. - Parola derivata dal basso latino abbatissa, a sua volta formata per analogia da abbas (abate, padre), titolo della Superiora preposta al governo di un monastero indipendente di monache. Possedevano l'a. i monasteri femminili degli antichi Ordinamenti monastici; delle Canonichesses, tanto con voti quanto senza voti; delle Clarisse, le quali nella prima regola data loro dal card. Ugolino (1218-19) professarono formalmente la Regola di S. Benedetto, ma in realtà vivevano secondo la Regola di Ugolino; e anche delle Concezioniste fondate dalla beata Beatrice da Silva (sec. XV), dapprima Cistercensi, poi all'inizio del Cinquecento piuttosto Francescane.

I. STORIA

I primi esempi di questo titolo si hanno in iscrizioni sepolcrali, raccolte da E. Diehl (Inscriptiones latinae christianae veteres, I, Berlino 1925, p. 321, nn. 1650-53) e sono: quella di Roma, che ricorda Serena, a d. S. Agnese fuori le mura, dell'anno 514; di Capua Vetere, che ricorda Giustina, dell'anno 569; di Narbona, che cita Maria, del sec. VI; di Salona (Spalato) per Giovanna, del sec. VI. Nella letteratura questo titolo non appare prima degli scritti di S. Gregorio di Tours (m. nel 594) e dei registri di S. Gregorio Magno (m. nel 604), il quale nei Dialoghi (lib. IV, ed. U. Moricca, Roma 1924, p. 248) adopera però il nome più logico di mater (madre).

Con la propagazione della Regola di S. Benedetto (che naturalmente non parla che dell'abate), il titolo di a. si fece generale in tutto l'Occidente, anche tra le Canonichesses, le quali seguivano la regola data loro nel sinodo di Aquisgrana (816) o, dal sec. XI, quella di S. Agostino. Le a. di parecchi antichi monasteri, specialmente in Germania, divennero anche Principesse dell'Impero, con gli onori e gli oneri del grado; e potevano assistere a farsi rappresentare nelle diete dell'Impero e nei sinodi. Tutte le a. elette a vita ricevevano, e, per lo più, ancora oggi ricevono, dal vescovo la benedizione liturgica, come le antiche diaconesse; alcune anche il pastorale abbasiale. Le a. delle Clarisse, per molto tempo pure elette a vita ma poi solo per un triennio, non hanno mai ricevuto la benedizione liturgica, né sembrano avere avuto il pastorale. Da notare ancora che le a. delle monache certosine usano il manipolo e la stola. I canonisti e gli storici moderni disputano se le anzidette a. canonichesses, si possano annoverare o no tra il clero.

Il Concilio di Aquisgrana del 789, ordina ai vescovi di vietare alle a. di benedire gli uomini, e di imporre il velo alle vergini (can. 75).

Innocenzo III, (Registro XIII, n. 187: PL 116, 356) condanna severamente l'abuso intollerabile di certe a. delle diocesi di Burgos e di Palencia in Spagna, le quali adivano di benedire le proprie monache, di ascoltare le loro confessioni, di leggere il Vangelo e di predicare. Intercedendo questo abuso il Pontefice osserva giustamente che la B. Maria Vergine era certamente più degna e più eccellente degli apostoli, ma a questi non a quella il Signore ha dato le chiavi del regno dei cieli.

In alcuni monasteri doppi (v. COABITAZIONE), l'a. aveva il comando sui monaci e sulle monache, come nel monastero di Fontevrault in Francia (fondato nel 1099), e nell'Ordine del S. Salvatore fondato da S. Brigida di Svezia in Vaudena.

Vi sono anche alcuni esempi di monasteri femminili, in cui l'a. sembra avere avuto una giurisdizione quasi episcopale sul clero e sul popolo del suo territorio, eccettuate sempre le funzioni in cui si richiedeva il Sacramento dell'Ordine, le quali venivano esercitate da un Vicario sacerdote. In questi casi l'a. nominava ai benefici ed esercitava giurisdizione disciplinare sul popolo e sul clero. Quando nel 1222 le Canonichesses ed il clero di Quedlinburg (Sassonia) si rifiutarono di obbedire agli ordini dell'a., perché essa non poteva costringerli con la scomunica, questa si rivolse ad Onorio III, il quale le diede mano forte con la risposta inserita nelle Decretali di Gregorio IX (cap. 12, X, I, 33), disponendo che le Canonichesses ed il clero abbasiasse praefatae oboedientiam et recreentiam debitam impedentes, eius salubria monita et mandata observent.

In Italia è famosa l'abbazia di S. Benedetto di Conversano nelle Puglie, data nel 1266 a monache cistercensi, profughi dal vicino Oriente, la cui a. esercitava per mezzo di un vicario una giurisdizione quasi episcopale nel feudo abbaziale di Castellana, fin quasi ai tempi moderni. Quando morì l'ultima a. (1809), che aveva esercitata tale giurisdizione, se ne fecero le esequie come si trattasse di un vescovo (v. MORMONI, Di- zionario, vol. 95 [1859], p. 163). Il regolamento senza dubbio contribuì molto a mantenere per tanti secoli un siffatto istituto, che il Baronio chiamò monstrum Apuliae.

Nel 1258 Alessandro IV concesse l'abbazia vallombrosana nullius di Fucecchio alle Clarisse di Gattaiola a Lucca, le quali cedendo nel 1299 il terreno ai Frati minori, si riservarono il diritto di nominare ai benefici ecclesiastici dell'antica abbazia. (Cf. il documento in Archivum franc. hist., 10 [1917], p. 469 sg.). Difatti l'a., mediante un vicario in spiritualibus esercitò la giurisdizione su Fucecchio fino al 1622, quando il territorio fu incorporato alla nuova diocesi di San Miniato (ibid., 11 [1918], p. 284).

Un altro monastero la cui a. esercitava la giurisdizione temporale e, nella maniera detta, anche la spirituale, fu quello cistercense di S. Maria de las Huelgas vicino a Burgos, in Spagna, fondato nel 1187, e fin da principio insignito di grandi privilegi. Forse lo prendeva già di mira Innocenzo III nella costituzione sopracitata. Anche qui il regalismo e l'alta nobiltà, a cui le a. spesso appartenevano, contribuirono a mantenere fino al secolo scorso una posizione così straordinaria. Cessò quando Pio IX con la costituzione Quam diversa, 12 luglio 1873, soppresse nella Spagna tutte le giurisdizioni ecclesiastiche quasi-episcopali, cioè non sottoposte all'autorità dei vescovi diocesani; misura resa effettiva il 20 maggio 1874.

I casi accennati, giudicati diversamente dai canonisti e dai teologi, formano la grande eccezione, spiegabile in parte con le condizioni del tempo e le idee feudali, oggi felicemente superate. La Chiesa tollerava queste anomalie, ma in nessun documento pontificio si trova esplicitamente il termine abbadessa nullius (dioecesis).

Nel corso dei secoli vi sono state tra le a. molte sante, figure di donne altamente benemerite e di grande influenza religiosa e culturale. Al tempo della pseudo-riforma alcune resistettero eroicamente ai novatori come le a. di Gandersheim (Germania) e Carità Pirkheimer O. S. Cl. a Norimberga.

BIBL.: B. Albers, Consuetudines monasticae, I: Consuetudines Paternes, Stoccarda 1900; K. H. Schäfer, Die Kanonissentifier im deutschen Mittelalter, Stoccarda 1907; id., Kanonissem und Diakonissen, 1910; e ancora in Römische Quartalschrift, 24 (1910), pp. 49-90; Feusi, Das Institut der gottergeheihen Jungfrauen, Friburgo (Svizzera) 1917; C. Butler, Benedictine Monachism, Londra 1919, 2a ed., 1919; L. Hanser, Abbatisae Nulla, in Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Beneficierordens, 43 (1926), pp. 219-21; J. Baucher, s. V. in DDC, I, coll. 62-71.

Per Conversano: Ughelli, VII, 2ª ed., pp. 700-11; G. Moroni, Dizionario, vol. 95 (1859), pp. 161-64; S. Simone, Il mio stro della Puglia, ossia la storia di S. Benedetto di Conversano, Bari 1885; D. Morea, Chartularum del monastero di S. Benedetto di Conversano, I, Montecassino 1892. Continuazione presso D. Morea - F. Muciaccia, Le pergamene di Conversano, Trani 1942.

Per S. Maria de las Huelgas: H. Flórez, España Sagrada, XXVII, 2ª ed., Madrid 1824, pp. 287-308, 466-69; A. Rodríguez López, El Real monasterio de las Huelgas de Burgos y el Hospital del Rey, 2 voll., Burgos 1907; P. I. Postius y Saba. El Código canónico aplicado en España, Madrid 1926; J. M. Escrivá, La abadesa de las Huelgas, estudio histórico canónico, Madrid 1944.

Per i monasteri doppi: M. Sache, Les abbesses de Fontevraud, Angers 1921; S. Hilpisch, Die Doppelklöster, Münster 1928; P. Debongnie, Brigittins, in DHG, X, coll. 728-3.

2. BENEDIZIONE dell'A

La nuova a., dopo la conferma della sua nomina, riceve la benedizione del vescovo della diocesi nella Messa, in domenica o in altro giorno festivo. Dopo l'epistola, l'a., accompagnata da due suore anziane, si muove dal suo stallo in coro e va davanti al vescovo seduto in faldistorio, ove pronunzia la formula di fedeltà e giura tenendo le mani appoggiate sul Vangelo. Al vescovo consegna poi una dichiarazione firmata di questa fedeltà e sottomissione. Seguono le litanie dei Santi, durante le quali l'a. giace distesa in terra. Infine il vescovo si leva in piedi e benedice la nuova a., la quale poi sorge e si genuflette davanti al celebrante, che, tenendo le mani stese sul capo di lei, pronunzia una preghiera a forma di prefazio cui seguono varie orazioni. Tornata l'a. al suo posto, il vescovo prosegue la Messa. All'offertorio l'a. fa al celebrante l'offerta di due ceri accesi, e alla fine, dopo la intronizzazione nello stallo corale, si canta il Te Deum.
BIBL.: E. Martène, De antiquis Ecclesiae ritibus, II, Anversa 1763, pp. 1435 ssg.; M. Andrieu, Les ordines Romani du moyen âge, Lovainio 1931, p. 584.

3. DIRITTO CANONICO

A norma del can. 488, n. 8, l'a. deve considerarsi quale superiora maggiore, e quindi sono applicabili ad essa le speciali disposizioni concernenti i superiori maggiori. Viene eletta dalla comunità, secondo le norme stabilite dal Codice e dalle costituzioni legittimamente approvate. Deve essere nata da legittimo matrimonio, dell'età di 40 anni compiuti, e professa almeno da 10 anni nella religione in cui attualmente si trova. L'elezione si fa ordinariamente per scrutinio segreto e dev'essere conformata dal vescovo, se il monastero non è esente, dal superiore regolare o dalla S. Sede, se è esente. Secondo la lettera circolare della S. Congregazione dei Religiosi del 2 marzo 1920, l'a. dura in carica tre anni e non può essere rieletta immediatamente, cioè senza una qualche interruzione, salvo speciale dispensa della S. Sede. Ha potestà dominativa sulle proprie suddite, a tenore delle costituzioni e del diritto comune. Le sue attribuzioni e i suoi doveri riguardano specialmente l'ammissione alla religione, la professione religiosa, la clausura, l'osservanza delle regole e costituzioni. Va soggetta a particolari sanzioni per i casi previsti dai can. 2412-14.
BIBL.: A. Tamburini, De iure Abbatisarum emonialium, Roma 1638; F. Pellizzari, Tractatus de monialibus, ivi 1755; B. Molitor, Religiosi iuris capita selecta, Ratisbona 1909; L. G. Fanfani, Il diritto delle religione conforme al Codice di diritto canonico, Torino-Roma 1931; T. Schäfer, De religiosi ad normam Codicis iuris canonici, Monaco in W. 1931.