ABATE (O ABBATE)

ABATE (o Abbate). - Parola di origine aramaica, Abba, che significa Padre. Si trova parecchie volte nel Nuovo Testamento (Mc. 14, 36; Rom. 8, 15; Gal. 4, 6); ogni volta viene indirizzata a Dio e seguita della traduzione: Padre. Nostro Signore se ne serve quando parla del Padre. Nella lingua siriaca viene scritta anche con un solo b (Aba); nei monasteri dell'Egitto: Apa.

1. STORIA

Tra i primi monaci dell'Egitto e della Siria indicava il padre spirituale dei piccoli gruppi di monaci, o anche i monaci specialmente venerati per la loro età e santità. Questo senso è sopravvissuto per parecchi secoli anche nell'Occidente. Il titolo fu naturalmente dato al superiore di parecchi gruppi di monaci riuniti nello stesso monastero. Nei conventi basiliani il superiore si chiamava: hegoumenos. Con la regola benedettina (capp. III, LXV) la parola a. prende un senso che a poco a poco eliminerà gli altri. L'a. è il superiore del monastero sui iuris, con autorità generale

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(fot. Esc. (att.)
Abate - S. Benedetto Abate

e suprema. Però la parola verrà ancora usata per designare venerabili monaci, come la parola Padre si è conservata per nominare i sacerdoti delle famiglie religiose.

2. NOM ABBIAMO A DILUNGARCI SULLE VARIE FORME CHE PRESE LA PAROLA NEL MEDIOEVO, AD ES. Abbas cardinalis, Abbas capellanus, Abbas castrensis, ecc. In alcuni paesi come la Francia, il Belgio, tutti i chierici secolari che non hanno una dignità ecclesiastica vengono chiamati Monsieur l'Abbé. L'origine di quest'uso si deve cercare nell'abuso che fece conferire durante i secoli a semplici tonsurati, anzi a laici, una o più abbazie in commenda.

3. Pacomio (292-346) fu il primo organizzatore della vita cenobitica, nella quale i vari gruppi di monaci hanno un superiore o a. comune. In pochi anni questa forma di vita perfetta venne estesa all'Asia orientale e nei paesi occidentali. Nei monasteri bene-

ABATE - L'a. fondatore dedica a s. Clemente il Monastero (sec. XII) - Torre de' Passeri, S. Clemente a Casauria, lunetta.

dettini, nei quali regnano la stabilità e una vita quasi famigliare, l'autorità dell'a. dirige tutta la vita spirituale e materiale della famiglia monastica. Nel principio egli poteva essere un laico, benché esercitasse dei poteri che più tardi furono riservati ai sacerdoti, ad es. dava alcune benedizioni, pronunziava una certa forma di scomunica, ecc. Ma dal sec. v in Oriente, dal VII in Occidente quasi tutti furono scelti tra i sacerdoti. Nel diritto ecclesiastico occidentale, il titolo di a. diventerà una dignità ecclesiastica maggiore, che segue immediatamente l'episcopato.

Gli a. venivano eletti dal gruppo dei monaci, ma in alcune regioni il popolo che dipendeva dalla abbazia ebbe anche la sua parte nella nomina dell'a. Dal sec. VII ed VIII in poi i principi intervengono indebitamente nelle elezioni abbaziali, però non sempre a danno della vita religiosa del monastero, almeno sotto Carlomagno. Il feudalismo, prima commenda (v.), ebbe anche nei monasteri un cattivo influsso, a tal punto che l'ufficio abbaziale in taluni monasteri diventò un beneficio.

Il vescovo diocesano conservò per secoli un certo potere di conferma nelle elezioni abbaziali, tanto più che a lui spettava il diritto di benedire o di consacrare l'a. Questo potere, del quale alcuni vescovi abusavano, per arrogarsi nel monastero una autorità non sempre disinteressata, fu molto diminuito man mano che esenzione (v.). Questa fu favorita dalla disciplina propria dei monasteri irlandesi, che s. Colombano trasferì sul continente (585-90). In quei monasteri si trovavano uno o due vescovi, che come gli altri monaci erano totalmente soggetti alla autorità dell'a., che perciò neanche doveva ricorrere ad un vescovo diocesano per le ordinazioni dei suoi monaci. Di più in Irlanda l'a. esercitava la sua autorità su un territorio più o meno esteso, come lo faranno gli a. nullius.

Gli a. nei primi secoli gli a. di diversi monasteri uniti tra loro dalla origine comune o per altri vincoli spirituali, si radunavano per discutere dei mezzi adatti a mantenere o a rinnovare la disciplina religiosa. Quando si costituirono le congregazioni monastiche, queste adunanze diventarono più regolari. Il Concilio di Trento le impose ai monasteri che non facevano parte di una congregazione monastica (Sess. XXV, De Regularibus et Monalibus, cap. 8). Leone XIII si mostrò molto favorevole alla istituzione di congregazioni monastiche, anzi contribuì molto alla costituzione della federazione di tutti i monaci benedettini neri con un a. primate a Roma.

Gli a. ebbero nel medioevo un grande influsso sulla vita religiosa, ad es. nelle elezioni dei vescovi, nell'appoggio dato agli sforzi di riforma di parecchi papi, nella diffusione della vita cristiana tra i dipendenti dal monastero, ecc. A cagione della loro dignità, prendevano parte ai sinodi e ai concili sia particolari che generali. Prima della laicizzazione degli Stati, alcuni a. erano membri di diritto degli organi di governo. Ad es. l'a. di St. Denis era membro del parlamento di Parigi, un buon numero di a. erano membri del parlamento inglese.

BIBL.: A. Tamburini, De iure Abbatum, Lione 1640; C. D. Du Cange, s. V. in Glossarium mediae et infimae latinitatis, I, Parigi 1840; J. M. Besse, Les moines de l'ancienne France, Parigi 1906; M. Heimbucher, Die Orden u. Kongregationen der kath. Kirche, 3a ed., Paderborn 1932; T. P. McLaughlin, Le très ancien droit monastique de l'Occident, Parigi-Ligugé 1935; J. M. Besse, s. V. in DACL, I, coll. 39-42; J. Baucher, s. V. in DDC, I, coll. 39-62; F. Schmitz, S. Benedicti Regula Monachorum, Maredsous 1946.

2. BENEDIZIONE DELL'ABATE

Per la benedizione degli a. la Chiesa ha stabilito un rito speciale, già noto nel sec. VI, ma più ampiamente sviluppato nell'VIII. Competente a conferire tale benedizione è sempre il vescovo nella cui diocesi si trova il monastero, ma che deve in ogni caso essere autorizzato con mandato pontificio.

Il rito comincia con la lettura del mandato; dopo di che l'elettore presta giuramento di fedeltà alla Chiesa e di adempimento dei suoi doveri verso l'Ordine o il mona-

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(lat. Alineri)
Abate - L'a. fondatore dedica a s. Clemente il Monastero (sec. xit) - 'Torre de' Passeri, S. Clemente a Casauria, lunetta.

stero. Dopo un esame fatto dal vescovo si dà principio alla Messa, che è celebrata dal vescovo stesso con rito pontificale all'altare maggiore, mentre l'elettore la celebra ad un altare attiguo. Dopo il Graduale l'elettore viene condotto dai due a assistenti davanti all'altare maggiore, a sinistra del faldistorio, dove il vescovo sta inginocchiato, e qui viva rimane prostrato. Si dicono i sette salmi penitenziali e le litanie dei santi, durante le quali l'elettore riceve la benedizione del vescovo officiante. L'elettore rimane quindi inginocchiato davanti al vescovo, il quale, con una preghiera in tono di Prefazio, invoca la grazia del Signore sul benedetto perché possa con la saggezza e con l'esempio condurre i suoi sudditi al premio celeste. L'officiante dice ancora tre altre orazioni, poi presenta all'elettore il libro delle regole monastiche, il pastorale e l'anello benedetto. Ripresasi la Messa e letto l'Offertorio, il nuovo a. lascia il suo altare e con gli a. assistenti si ripresenta all'altare maggiore, dove offre al vescovo due candele accese, due pani e due piccoli barili di vino. D'ora in poi, il nuovo a. non ritorna più al proprio altare, ma continua la Messa inginocchiato davanti all'altare maggiore, leggendo insieme al vescovo celebrante; non pronuncia le parole della consacrazione e riceve la comunione dalla mano del celebrante sotto la specie del pane. Alla fine della Messa, dopo la benedizione pontificale, il vescovo gli impone la mitra ed i guanti e lo conduce al suo stallo, nel coro, dove, mentre si canta il Te Deum, i monaci fanno atto di ubbidienza al loro nuovo padre e superiore. Finito il Te Deum, il vescovo dice l'orazione super Abatem; quindi, il neo-impartisce la sua prima benedizione pontificale e rende omaggio al vescovo con l'acclamazione Ad multos annos. Francesco Monay

3. Diritto Canonico vigente

L'a. può essere religioso o secolare. Gli a. religiosi si dividono nei seguenti gradi e categorie: 1) a. primate, che presiede a tutte le congregazioni religiose di uno stesso ordine, riunite in confederazione; 2) a. generale d'una congregazione monastica; 3) a. d'un monastero sui iuris, che vien detto anche a. de regimine. Tutti questi vengono compresi sotto il nome di superiori maggiori e di ordinari (cann. 198, § 1; 488, n. 8°). Tuttavia l'a. primate ed il superiore della congregazione monastica, come stabilisce il can. 501 § 3 del CIC, non hanno tutta la potestà e la giurisdizione che il diritto comune attribuisce ai superiori maggiori, ma godono soltanto di quella potestà e giurisdizione che viene indicata dalle costituzioni dell'ordine e dalle speciali norme fissate dalla S. Sede, salvo quanto dispongono i canoni 655 e 1594 § 4.

L'a. primate e l'a. superiore della congregazione monastica hanno diritto d'intervenire con voto deliberativo al concilio ecumenico; e, qualora siano impediti, devono giustificare la propria assenza ed inviare un loro procuratore (cann. 223 § 1 n. 4°, 234 § 1). L'a. sui iuris governa con piena autorità, nel foro interno ed esterno, il proprio monastero. In alcuni casi è anche a. nullius, ed allora, come vedremo più oltre, ha gli stessi diritti e doveri del vescovo residenziale.

La nomina dell'a. primate e dell'a. generale della congregazione monastica è regolata dalle costituzioni del rispettivo Ordine e da speciali disposizioni della S. Sede. L'a. de regimine viene eletto dal capitolo del monastero a voti segreti. Deve avere l'età di 30 anni compiuti; dev'essere nato da legittimo matrimonio, e professo almeno da 10 anni nella medesima religione a cui appartiene al momento dell'elezione. La conferma dell'avvenuta elezione spetta al superiore immediato o alla S. Sede, secondo i casi. L'a. de regimine, ordinariamente, secondo le proprie costituzioni, deve ricevere entro tre mesi dall'elezione la solenne benedizione (Pontif. Rom., De benedictione Abbatis). Dopo ricevuta la benedizione, anche se non è insignito del carattere episcopale, può conferire ai propri sudditi la prima tonsura e gli ordini minori, usare nel proprio territorio le insegne vescovili, non escluso il trono e il baldacchino, portare la croce pettorale, l'anello con gemma e lo zucchetto, non però violaceo. Per diritto comune, la benedizione dev'essere data dal vescovo della diocesi in cui si trova il monastero (can. 625). Qualche ordine, p. es. il Benedettino, gode del privilegio che tutti gli a. possano, in certi casi, ricevere la benedizione aucto-ritate apostolica da qualunque vescovo cattolico (Benedetto XVI, Lett. Apost. Pro benedictione Abbatum, 19 giugno 1921; AAS, 13 [1921] pp. 416 sgg.).

L'a. de regimine non ha diritto d'intervenire né al concilio ecumenico né al concilio plenario o provinciale; deve invece intervenire al sinodo diocesano, con semplice voto consultivo; e se è impedito deve notificare al vescovo il motivo della sua legittima assenza, ma non può farsi rappresentare da un procuratore (cann. 358 § 1 n. 8°, 359 § 1).

Gli a. essendo superiori maggiori, devono essere temporanei, qualora le costituzioni non dispongano altrimenti (cann. 505). La cessazione dall'ufficio avviene nei modi e casi consueti, determinati dai sacri canoni o per diretto intervento della suprema autorità della Sede Apostolica. A. e abbasia «nullius», — L'a. nullius è un prelatato che esercita la giurisdizione ordinaria sul clero e sul popolo di un determinato territorio proprio, separato da qualunque diocesi, per cui si dice territorio nullius, cioè di nessuna diocesi. A seconda che la chiesa sia insignita della dignità abbaziale o semplicemente prelatizia, colui che è preposto al governo del predetto territorio si chiama a. o prelatio nullius. Esso è un vero e proprio ordinario del luogo, a cui, pertanto, si devono applicare tutte le disposizioni del CIC riguardanti gli ordinari dei luoghi.

Per avere abbazia nullius propriamente detta si richiedono tre condizioni: 1) territorio proprio, avulso e separato totalmente da qualunque diocesi; 2) clero e popolo soggetto al prelatio; 3) piena giurisdizione di foro interno ed esterno su tutto il territorio. Se l'abbazia non comprende almeno tre parrocchie singolari iure regitur, e conseguentemente non sono ad essa applicabili le norme del codice concernenti l'abbazia nullius (can. 319 § 1). L'abbazia può essere religiosa e secolare. Se è religiosa, l'a. è sempre un religioso; se è secolare, ordinariamente è un sacerdote secolare. Sotto il nome di diocesi, nel codice e nei vari documenti pontifici, viene anche l'abbazia nullius; come pure, sotto il nome di vescovo, s'intende compreso anche l'a., nisi ex natura rei vel sermonis contextu aliud constet (can. 215 § 2). L'erezione dell'abbazia, la sua circoscrizione, la divisione, l'unione, la soppressione spettano esclusivamente al Sommo Pontefice. Anche la nomina dell'a. appartiene unicamente al Papa, salvo il diritto di elezione o presentazione, se eventualmente compete a taluno per legittima concessione pontificia. Tuttavia, anche in questo caso, la conferma o istituzione canonica spetta esclusivamente al Romano Pontefice.

Il candidato deve avere le stesse qualità vescovo (v.). Se l'elettore ex praescripto apostolico vel ex propriae religionis constitutionibus (can. 322 § 2) deve ricevere la benedizione di cui nel Pontificale romano (tit. De benedictione abbatis), è tenuto a riceverla entro tre mesi dopo ricevute le lettere apostoliche, purché non sia legittimamente impedito; e, qualora non lo faccia, rimane ipso facto sospeso dalla giurisdizione (cann. 322 § 2, 2402). L'a. deve prendere possesso della propria abbazia, a norma dei sacri canoni; e prima di tale possesso non può, né direttamente né indirettamente, per nessun titolo o motivo, ingerirsi nel governo di essa. Può liberamente designare il vicario generale.

L'a. ha gli stessi poteri ordinari e le medesime obbligazioni che spettano al vescovo residenziale nella proprietà diocesi. Perciò possiede la potestà legislativa, giudiziaria, coattiva ed amministrativa, tanto per il foro interno

quanto per il foro esterno. Anche se non ha il carattere episcopale, può tuttavia, dopo ricevuta la benedizione abbaziale, qualora sia obbligato a riceverla, impartire le benedizioni riservate al vescovo, consacrare calici, patene, altari mobili ed immobili e chiese, con gli olii benedetti dal vescovo; concedere l'indulgenza di 100 giorni e la benedizione papale con l'indulgenza plenaria due volte all'anno, designare e dichiarare privilegiato un altare anche quando titolano e perpetuo: tutto questo soltanto nel proprio territorio e munere durante. Parimenti, con la stessa clausola restrittiva concernente il territorio e la durata nell'ufficio, e ciò sotto pena di nullità, può conferire il sacramento della Cresima, la tonsura e gli ordini minori; concedere ai propri sudditi le lettere dimissione per il conferimento degli ordini sacri e, se abbia il carattere episcopale, può egli stesso conferirli. Nel proprio territorio ha diritto di portare le insegne pontificali e di usare il trono ed il baldacchino, di celebrare i divini uffici col rito pontificale; fuori del proprio territorio può portare la croce portare, l'anello con gemma e lo zucchetto violaceo. Come il vescovo residenziale, è tenuto alla legge della residenza, all'applicazione della messa pro populo, nelle feste sia di precetto sia soppresse, alla visita canonica dell'abbazia, alla visita ad limina, ecc., secondo le norme stabilite dal diritto comune.

L'a. nullius ha diritto d'intervenire con voto deliberativo al concilio ecumenico, al concilio plenario e provinciale, alle conferenze episcopali che si devono tenere almeno ogni cinque anni (cann. 223 § 1 n. 3°, 282, 286, 292). Il codice non dice espressamente se possa convocare il sinodo diocesano, ma, considerati i cann. 215 § 3 e 323, deve ritenersi come indubitato che tale facoltà comporta all'a. nullius. Durante la vacanza, se l'abbazia è religiosa, succede il capitolo, che deve, entro otto giorni, eleggere il vicario capitolare, il quale governerà l'abbazia fino alla nomina del nuovo a. Se l'abbazia fosse comunque imperdita, si dovrebbe applicare la disposizione del cann. 429.

V. s. V. ABBATIA.

Per A. Commendatario - V. COMMENDA.

BIBL.: Benedetto XIV, De Synodo dioces., lib. II, cap. 11; lib. III, cap. 10, n. 5 sgg.; F. Dalmert, Tractatus de abbate, Ingolstadt 1601; A. Tamburini, De iure Abbatum et Praeatorum tam regularium quam saecularum, Roma 1629; P. Helyot, Histoire des Ordres monastiques religieux et militaires, Paris 1838; I. B. Sármüller, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, Friburgo in Br. 1904, § 190; R. Molitor, Religiosi iuris capita selecta, Ratisbona 1909; T. Schaefer, De religionis ad normam Codicis iuris canonici, Roma 1947; F. X. Wernz-Vidal, II, n. 566 sgg.