MALATTIE, ASSICURAZIONE contro le. - L'assicurazione contro le m. è l'ultima ad inserirsi nei moderni sistemi di assicurazione sociale, e ciò si spiega per un complesso di motivi che possono così sintetizzarsi: la generalità del rischio, che è comune a tutti gli uomini ed in certo senso ordinario (quando il rischio è specifico per determinate lavorazioni si ha l'assicurazione contro le cosiddette m. professionali, combinata con quella contro gli infortuni sul lavoro); l'incidenza individuale, per lo più di durata relativamente breve e di peso economico non eccessivo (salvo qualche m. cosiddetta sociale per la vastità di diffusione, l'intensità degli effetti, il lungo decorso e l'onere economico della cura, come, ad es., la tubercolosi, per la quale si può provvedere a parte); le provvidenze predisposte per i poveri con l'assistenza sanitaria gratuita a cura dei Comuni o di altri enti pubblici; le particolarità di organizzazione tecnica e finanziaria. Tuttavia anche per questo ramo assicurativo (non ignoto alle antiche corporazioni di mestiere) non mancano tentativi ed un progressivo avviamento ad una sistemazione legale generalizzata.
Anzitutto è da far menzione delle società di mutuo soccorso di costituzione volontaria tra gli operai, le quali, disciplinate da una legge del 1886, hanno avuto in Italia uno sviluppo considerevole. Se ne contavano tra le 6 e le 7 mila nel decennio 1894-1904, ma nel 1948 erano ridotte a poco più di 700, superate per la massima parte dalle nuove, più vaste e potenti istituzioni.
L'intervento pubblico si è manifestato in vari Stati su tre direttive: del sussidio degli enti volontari, riconosciuti e controllati; dell'assicurazione obbligatoria, ma limitata a determinati settori; della generalizzazione dell'obbligatorietà, adottata in alcuni grandi Stati, percorritrice la Germania e preminente l'Inghilterra. Né sono mancate alcune convenzioni internazionali (entrate in vigore dal 1928).
Limitatamente all'Italia, il trattamento di m. era previsto dal Codice di commercio del 1882 per i marittimi (art. 537); ora lo è sempre per i marittimi dal Codice della navigazione (art. 336; per il personale della navigazione

aerea, V. l'art. 909), e, più in generale, per tutte le categorie dei lavoratori, dal Codice civile (art. 2110 ; in caso di m., se la legge o le norme collettive non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al presta
aerea, V. l'art. 909), e, più in generale, per tutte le categorie dei lavoratori, dal Codice civile (art. 2110; in caso di m. se la legge o le norme collettive non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinato da norme legislative, collettive o d'uso, e in mancanza di queste secondo equità; analogamente per un tempo determinato si ha diritto alla conservazione del posto ed il periodo d'assenza va computato nella anzianità di servizio, agli effetti del trattamento in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro). Infine, la Carta costituzionale ha proclamato il principio del diritto dei lavoratori a che siano prevenuti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di m. (oltre che d'infortunio, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria), attraverso organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato, rimanendo tuttavia libera l'assistenza privata (art. 38).
Nelle Venezie Giulia e Tridentina, al momento della loro annessione all'Italia, era in vigore la legislazione austriaca (1888) ed ungherese (1891) per l'assicurazione obbligatoria contro le m. (oltre che per altri eventi); tale legislazione fu abrogata, ma in virtù di particolari disposizioni (1925) il sistema assicurativo fu continuato con alcuni adattamenti e modifiche, in attesa di una regolamentazione della materia su base nazionale.
La legislazione sindacale fascista (1926) prevede poi l'istituzione di enti parsiandacali (cioè accanto ed aderenti alle associazioni professionali) e tra questi ebbero saliente importanza appunto quelli di assicurazione contro le m., costituiti in virtù di contratti collettivi in armonia ad un principio generale della Carta del lavoro (del 1927, art. 28), e riconosciuti legalmente. Dato il gran numero di essi e le differenze strutturali di dimensione e di sistemi o metodi molto diversi a seconda delle categorie della produzione, a un certo momento si ritenne praticamente conveniente di procedere all'unificazione, creando (con legge del 1943) l'Istituto per l'assistenza di m. ai lavoratori, denominato successivamente (1947) Istituto nazionale per l'assicurazione contro le m. (INAM). I principali enti fusi in questo organismo furono la Cassa nazionale m. per gli addetti al commercio, la Federazione nazionale mutua di m. per lavoratori agricoli, quella analoga per i lavoratori dell'industria, l'Istituto nazionale di assistenza per i lavoratori del credito, assicurazioni, e servizi tributari, le Casse circondariali delle Venezie Giulia e Tridentina. Date le gravi circostanze del periodo bellico e dell'immediato dopoguerra, la sistemazione dell'Istituto è stata piuttosto lenta e faticosa e per qualche aspetto in corso ancora di perfezionamento, a parte il riordinamento generale che potrà aversi con la riforma
di tutto il complesso delle assicurazioni sociali, da tempo allo studio presso il Ministero del lavoro.
Sono organi dell'Istituto (con rappresentanza, tra gli altri, dei lavoratori, in quelli collegiali): il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, i comitati di sezione (per l'agricoltura, il commercio, l'industria, il credito e l'assicurazione), il collegio sindacale, i comitati provinciali.
I contributi (in origine a carico sia dei datori di lavoro che dei lavoratori e dall'apr. 1946 a carico soltanto dei primi) variano per la misura e per i metodi di riscossione a seconda dei settori della produzione, ciò che incide, per qualche variante, anche sulle prestazioni. Alla massa dei lavoratori veri e propri (iscritti principali) si aggiungono i famigliari a loro carico (complessivamente ca. 14 milioni al 30 giugno 1949). L'obbligo dell'iscrizione può essere esteso a nuove categorie con provvedimento legislativo. Le prestazioni sono varie: sanitarie (assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoriale, specialistica ambulatoriale, farmaceutica, ostetrica, ospedaliera, pediatrica); economiche (indennità giornaliera di m., assegni e sussidi vari, p. es., funerari e di parto); integrative (cure convalescenziali, cure balneo-termali; apparecchi di protesi, presidi terapeutici; soggiorno dei figli degli iscritti in colonie marine e montane, sussidi straordinari). L'assistenza si distingue anche in diretta ed indiretta; la prima si ha in natura quando il lavoratore, nel richiedere e nel ricevere le prestazioni, si rivolge all'Istituto e da questo è assistito, senza che egli sia costretto ad anticipare spese (è il sistema preferito dall'Istituto); la seconda (a rimborso) si ha quando il lavoratore si procura per proprio conto le assistenze necessarie, sostenendo le relative spese, salvo richiedere successivamente il rimborso, che si effettua da parte dell'Istituto in base a tariffe stabilite per ogni prestazione, secondo la documentazione presentata. Sono determinate le cause di esclusione e di decadenza dal diritto alle prestazioni, il procedimento amministrativo per conseguire, ecc.
L'Istituto dispone di un'ampia attrezzatura sanitaria, continuamente in aumento, la quale, all'inizio del 1950, si riassumeva in 450 poliambulatori e 465 ambulatori, comprendenti 3093 gabinetti medici, con 4693 medici generici e specialisti. A questa attrezzatura di proprietà dell'Istituto si aggiungono 1524 ospedali e case di cura e 1987 gabinetti medici, che, in seguito a convenzioni stipulate con le singole sedi provinciali, attendono per all'assistenza degli assicurati. Al servizio curativo (compiuto da ca. 19.000 medici che hanno aderito ad apposita convenzione, oltre che dagli ambulatori) si aggiunge un servizio di controllo (espletato prevalentemente da medici con rapporto d'impiego). Nell'esercizio 1948 l'Istituto ha assunto in cura oltre 3 milioni e mezzo di casi di m. invalidante. Esso sta estendendo la sua attività anche a fini di prevenzione delle m.
Altri importanti istituti di categoria sono: l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS); l'Ente nazionale previdenza dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP); l'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali (INA-DEL); l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS); la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali; un ordinamento legislativo a sé stante (dal 1937) ha la gente del mare. V. anche: INFORTUNISTICA.
BIML.: V. assicurazioni sociali. Inoltre: U. Gobbi, Le società di mutuo soccorso, Milano 1969; A. De Valles, L'assicurazione contro le m., in Trattato di diritto del lavoro diretto da U. Borsi e F. Pergolesi, III, Padova 1938 (con bibl.); Ministero del Lavoro, La previdenza sociale alla fine del 1946, Roma 1947; id., Relazione sulla riforma della previdenza sociale, 1946, 1947; id., Relazione sulla riforma della previdenza sociale, Milano 1949. Tra le pubblicazioni ufficiali dell'INAM: I problemi del servizio sociale e i relativi Quaderni; tra altri periodici: Rivista italiana della previdenza sociale, Milano 1948 sgg.