ASSICURAZIONI SOCIALI

ASSICURAZIONI SOCIALI. - La complessa attività mediante la quale lo Stato esercita la sua funzione di tutela degli interessi dei lavoratori si svolge su due linee distinte: da un lato esso provvede a prevenire il pericolo di un danno del lavoratore (regime della occupazione e degli orari di lavoro, prevenzione infortuni, igiene del lavoro, tutela del lavoro femminile e minorile, disciplina del rapporto di lavoro e del diritto di associazione), dall'altro a riparare ai danni che comunque si siano verificati per eventi che incidano sulla capacità di lavoro e di guadagno. È in questo campo di attività che, con funzione preminente, si inserisce il sistema delle a. obbligatorie le quali, in ragione delle finalità cui sono indirizzate, assumono la qualificazione di «sociali».

Per quanto si distacchino profondamente dallo schema contrattuale e tecnico delle a. di diritto privato, le a. s. hanno in comune con quelle private l'essenza e cioè: a) il concetto di previdenza risparmiatrice, che induce a costituire mediante i risparmi erogati in forma di contributo assicurativo il diritto ad indennizzarsi delle perdite di danni futuri; b) il concetto di rischio, considerato quale evento aleatorio, futuro ed incerto per quanto riguarda il suo verificarsi, ovvero il momento in cui si verificherà, considerato in rapporto alla massa degli assicurati secondo i calcoli della probabilità statistica. Mentre però nella a. privata il risparmio costituisce un atto individuale e facoltativo, nelle a. s. la previdenza è imposta dallo Stato, con vincolo di solidarietà fra i lavoratori per i quali le a. sono preordinate; il rischio non è lasciato alla libera determinazione dei contraenti, ma è determinato dalla legge; il premio, anziché essere rapportato al rischio, è fissato col ricorso a principi mutualistici; il risarcimento del danno, infine, non è liberamente prestabilito dall'assicurato, ma è fissato dalla legge, talora con particolari criteri di ordine sociale rispetto alle categorie ed ai carichi di famiglia. Nelle a. s., altresì, accanto alla funzione compensativa, riveste una speciale importanza la funzione preventiva.

I rischi cui le a. provvedono sono quelli che minacciano la continuità di lavoro e di guadagno, ovvero determinano comunque condizioni di carenza del guadagno rispetto ai bisogni. Essi si distinguono ordinariamente in rischi fisici ed economici. Appartengono alla prima categoria le malattie, principalmente quelle professionali, gli infortuni sul lavoro, la maternità, l'invalidità, la vecchiaia e la morte; alla seconda categoria la disoccupazione involontaria, e, secondo alcuni, il carico familiare. Le a. s., costituite in corri

spondenza agli accennati rischi, si propongono di riparare, in tutto od in parte, il danno subito, non soltanto mediante il rimborso, per lo più solo parziale, del guadagno perduto, ma altresì, per gli eventi fisici, con la fornitura dei presidi terapeutici atti alla cura della malattia ed al recupero della salute od almeno della capacità di lavoro.

Il campo di applicazione delle a. s. è originariamente limitato alla categoria dei lavoratori subordinati e, fra questi, a quelli riconosciuti economicamente più deboli ed indifesi di fronte ad eventi lesivi della capacità di lavoro e di guadagno. Tale campo tende peraltro ad estendersi sempre più, fino a raggiungere non solo tutti i lavoratori subordinati, ma anche quelli autonomi: né mancano esempi e schemi di a. obbligatorie estese a tutti i cittadini, che assumono in tal caso le caratteristiche di una a. nazionale superante i postulati della a. s. propriamente detta.

Anche se limitate ai lavoratori dipendenti, le a. s. dilatano la propria funzione oltre al soggetto del rapporto di lavoro, sostituendo al criterio individuale quello familiare; per effetto di tale criterio, non soltanto determinate prestazioni (in genere quelle sanitarie) competono oltreché all'assicurato anche ai suoi familiari, ma l'evento familiare (matrimonio e nascita della prole) ed il carico di famiglia vengono assunti quale presupposto per il diritto a particolari indennità (assegni di nuzialità e natalità, assegni familiari).

Per quanto non manchino precedenti esempi di a. obbligatorie per particolari categorie di lavoratori (marittimi, minatori, ecc.) le a. s. vengono fatte risalire alle leggi di Bismarck (malattie 1883, infortuni sul lavoro 1884, invalidità e vecchiaia 1891). In Italia l'istituzione delle varie forme assicurative si è attuata nei seguenti tempi: venne per prima disposta l'a. infortuni (1898 e 1904); seguì l'a. per l'invalidità e la vecchiaia (1919-23), quella contro la disoccupazione (1919-23), quella contro la tubercolosi (1927), per la maternità (1923) trasformata poi in a. per la nuzialità e la natalità (1939); per le malattie l'a. venne gradualmente attuata per settori professionali mediante contratti collettivi di lavoro (per lo più dal 1929 in poi) e venne unificata legislativamente solo nel 1943; gli assegni familiari vennero istituiti nel 1934 limitatamente all'industria, e generalizzati con provvedimenti vari dal 1937 al 1940. A date successive, dopo la prima istituzione, sono stati apportati preferenzialmente alle varie forme.

La tecnica delle accennate a differisce sensibilmente fra l'una e l'altra forma in ragione dei presupposti particolari e delle caratteristiche di ogni rischio. Nell'a. infortuni, attuata secondo la teoria cosiddetta del rischio professionale che configura l'infortunio sul lavoro come una conseguenza immanente ed a volte inevitabile del lavoro e della organizzazione dell'impresa, è l'impresa stessa che, quale responsabile di tale eventualità, viene gravata degli oneri relativi; ed in quanto il rischio si diversifica in ragione della natura del lavoro, nonché delle caratteristiche strutturali dell'impresa, l'onere della a. (premio) è graduato in ragione di tale rischio. Nell'a. per l'invalidità e la vecchiaia prevale il concetto del risparmio previdenziale, in ragione del quale ciascun lavoratore, con il contributo proprio e del proprio datore di lavoro, si costituisce la propria pensione il cui importo viene graduato in ragione dei contributi versati. Nell'a. per le malattie, nonché per la tubercolosi, che rappresenta una delle più pericolose insidie sociali, la tecnica è quella della mutualità, nell'ambito di una

gestione di ripartizione. Nell'a. contro la disoccupazione ogni presupposto di tecnica attuariale viene meno, di fronte all'incertezza dell'evento, nonché della vastità ed ampiezza del fenomeno; talché, più che di una vera forma assicurativa, trattasi per lo più di un sistema di predisposizione di fondi ritenuti atti a far fronte alle eventualità future, nei limiti di una ragione previsione. Nel sistema degli assegni familiari, infine, non si tratta che della attuazione di un congegno di compensazione degli oneri, il quale consegue una perequazione del relativo carico aziendale con riferimento alla composizione familiare dei dipendenti risultante nel complesso della categoria, indipendentemente dalla situazione specifica dei singoli lavoratori dipendenti.

A parte gli infortuni sul lavoro, in ragione della succaennata teoria del rischio professionale, e gli assegni familiari, considerati un elemento della retribuzione corrisposto a mezzo di un particolare congegno perequativo, le altre forme assicurative, anziché sul solo datore di lavoro vengono originariamente fatte gravare in misura paritetica tanto sull'impresa quanto sul singolo lavoratore, in ragione del comune interesse alla tutela assicurativa; ed è altresì prevista in taluni casi una partecipazione dello Stato, per integrare determinate forme di prestazione. Di fronte a tale impostazione, con la quale si identifica nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori una particolare e propria forma autonoma di partecipazione all'obbligo della a., si va di recente affermando il criterio che l'onere assicurativo gravi esclusivamente sul lavoratore, il cui salario si suddivide in due quote distinte, la prima (salario propriamente detto), immediatamente erogata e rispondente ai bisogni diretti e correnti; la seconda (salario previdenziale) che viene a costituire la sua previdenza; per tal motivo le prestazioni assicurative vengono individuate in una particolare forma di salario dilazionato (e cioè corrisposto in occasione di particolari eventi, quali la disoccupazione, la malattia e la vecchiaia), diversamente somministrato (mediante prestazioni sanitarie), ovvero diversamente ripartito (in ragione degli oneri familiari); ed il contributo, considerato quale inscindibile complemento del salario diretto, viene fatto gravare sulla produzione, sia che venga posto ad intero carico del datore di lavoro il quale si limita a corrispondere al lavoratore il suo salario diretto, sia, come da taluno si richiede, che venga posto ad intero carico del lavoratore mediante una trattenuta sul salario globale, comprensivo cioè del salario diretto e di quello previdenziale.

Oltreché ad una ripartizione del salario nel tempo e fra le categorie dei lavoratori, le a. s. mirano peraltro a conseguire anche una più equa redistribuzione dei redditi in base ad un concetto di solidarietà sociale; per tale motivo, mentre le prestazioni vengono graduate con riferimento al bisogno dei singoli lavoratori, valutato sul piano sociale, non soltanto si richiede che l'onere venga rapportato alla capacità contributiva dei singoli, prescindendo dal rapporto con le prestazioni, ma che intervenga anche lo Stato affinché coloro che non partecipano in forma attiva alla previdenza concorrano ad essa mediante il sistema tributario, che della redistribuzione dei redditi costituisce uno strumento essenziale.

Per il fatto di essere sorte ad epoche diverse, in dipendenza talora di fattori contingenti, con diverse strutture e spesso con distinte finalità immediate, le a. s. hanno dato origine, tanto in Italia quanto in