ASSEGNI FAMILIARI. - Hanno assunto in Italia tale denominazione le indennità corrisposte ai dipendenti da imprese private, in aggiunta alla retribuzione derivante dalla disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro, in relazione agli oneri derivanti ai lavoratori della composizione della famiglia. Non essendone possibile la erogazione diretta da parte delle singole aziende, poiché in tal caso i lavoratori con minori carichi familiari sarebbero preferiti come meno costosi, si provvede alla corresponsione delle indennità attraverso un congegno mutualistico di perequazione degli oneri, nel senso che le aziende concorrono, mediante contributi calcolati con riferimento a tutto il personale dipendente, alla formazione dei fondi necessari da cui si traggono le indennità spettanti ai singoli dipendenti. La necessità del sistema di compensazione non si presenta quando trattasi di aziende o di enti che non agiscano sul piano della concorrenza economica: di conseguenza l'amministrazione dello Stato e gli Enti pubblici in genere provvedono al pagamento diretto ai propri dipendenti di speciali indennità di famiglia, aventi la stessa natura e finalità degli a. f.
Originariamente gli a. f. vennero istituiti quale particolare concorso, di natura anche assistenziale, per sopportare alla carenza del salario per i lavoratori con carichi di famiglia, in fase di eccezionale aumento del costo della vita, come in Francia nel 1922, ovvero, come in Italia nel 1934, in occasione della riduzione del salario dipendente dalla corrispondente riduzione delle ore di lavoro settimanali. Ben presto, peraltro, da tale origine di natura contingente, l'istituzione degli a. f. si è estesa e perfezionata, in forma non condizionata, pervenendosi sostanzialmente ad un sistema che realizza, se pure in parte ed in forma imperfetta, il principio del salario familiare.
In quanto non rappresentano un corrispettivo del lavoro prestato, gli a. f. non costituiscono un elemento della retribuzione, ai vari effetti giuridici. È discusso la questione se essi possano considerarsi come facenti parte della previdenza sociale: si propende, di recente, per l'affermativa, tenuto conto del concetto evolutivo della previdenza che, dallo schema originario innestato sulle assicurazioni sociali, tende ad evolversi in un sistema di protezione e di sicurezza sociale, impostato sul principio della redistribuzione dei redditi attuati in base ad un concetto di solidarietà.
Per il fatto di essere corrisposti con riferimento ad una condizione di bisogno, obiettivamente valutata in relazione al carico familiare, l'importo degli a. f. è indipendente dall'ammontare della retribuzione individuale ed è uniforme per tutta la categoria dei lavoratori aventi diritto. Attualmente in Italia tale misura si differenzia a seconda della appartenenza dei lavoratori ai grandi gruppi dell'industria, del commercio, del credito, dell'assicurazione e dell'agricoltura.
Sono beneficiari degli a. f. familiari viventi a carico del lavoratore. Di fronte alla tesi sostenuta da alcuni, e realizzata fra l'altro nella legislazione francese e inglese, secondo cui gli a. f. debbono essere corrisposti, salvo particolari eccezioni, solo quando la famiglia abbia una composizione numerica superiore ad una data media (in genere ad un figlio), e di fronte alla tesi, in parte collegata alla precedente, di tener conto del numero dei figli al fine di dare alle famiglie più numerose un trattamento preferenziale, realizzata nella legislazione italiana fino al 1934, si è ora affermato in Italia il principio che gli a. f. siano dovuti rispetto a tutti i figli a carico, senza carattere di progressività in relazione al loro numero; oltreché per i figli, poi, essi
sono dovuti anche per la moglie, nonché per i genitori
viventi a carico, quando abbiano superato determinati
limiti di età ovvero siano invalidi.
La corresponsione degli a. viene effettuata di re-
gola dalla stessa azienda, che si rivale presso l’Istituto
che gestisce gli assegni dell’importo erogato: nell’agri-
coltura la erogazione è effettuata direttamente dal-
l’Istituto ai lavoratori aventi diritto, identificati con
appositi elenchi.
È da considerare connessa con le finalità cui si
ispirano gli a. f., l’assicurazione per la nuzialità e
la natalità, attuata in Italia nel 1939, avente lo scopo
di corrispondere speciali assegni in occasione del ma-
trimonio e della nascita di figli dei lavoratori.