ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE. - L'a. può definirsi un gruppo di uomini liberamente costituito in seno allo Stato per il conseguimento di uno scopo comune mediante l'unione delle forze. Essa risulta, quindi, di due elementi costitutivi: un numero più o meno grande di soggetti razionali ed un legame psicologico causato da un atto consensuale di volontà; un elemento finalistico, che nell'ordine ideale provoca il consenso ed in quello pratico si pone come il termine della cooperazione.

Il contenuto del concetto di a. potrebbe indurre ad assimilarla con altre formazioni sociali, quale la famiglia e lo Stato; ma differenze molteplici, rifer-

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ASSISTENZA SOCIALE - A. agli operai.
tisi specialmente alle cause produttive, allo scopo relativo a ciascuna di esse ed alla loro necessità in ordine ai fini più universali della vita umana, impediscono una siffatta assimilazione.

Mentre la causa dell'a. consiste unicamente in un atto volontario dei soci, moralmente non necessario, perché determinato da una finalità contingente e variabile, la causa, invece, della famiglia risiede nell'istinto naturale di procreazione, per la continuazione e propagazione della vita ed educazione della prole, e quella dello Stato nella legge altrettanto naturale di solidarietà, che spinge l'uomo alla ricerca del suo simile, per intrecciare relazioni sociali, le quali gli permettano di raggiungere il bene totale della vita. Essendo queste ultime cause naturali ed i fini, per la cui attuazione esse agiscono, universali ed inderogabili, ne deriva alla famiglia e allo Stato la nota di società naturali e necessarie, in opposizione all'a. che è un'unione volontaria e contingente.

Nondimeno anche l'a. deve remotamente ricondursi, per ritrovare il fondamento obiettivo sul quale stabilire il diritto relativo, al bisogno che il soggetto umano ha di essere integrato nelle sue deficienze naturali dall'aiuto dei suoi simili, perché possa non solo conseguire la perfezione fisica, intellettuale e morale, ma raggiungere anche una somma di scopi particolari privati o pubblici, i quali richiedono la congiunzione delle forze individuali. Leone XIII nella Rerum Novarum insegna a questo proposito che « il sentimento della propria debolezza sospinge l'uomo a volere unire l'opera altrui alla sua... L'istinto di questa naturale inclinazione lo muove, come alla società civile, così ad altre particolari società, piccole certamente e non perfette, ma pur società vere ».

Su questa inclinazione naturale, attivata dal bisogno dell'aiuto altrui, si fonda il diritto di ciascun individuo di unire le proprie forze con quelle di altri soggetti, dando vita all'a. Tale diritto non è altro se non la facoltà di raggrupparsi in centri attivi di collaborazione per il conseguimento di alcuni fini particolari. La famiglia, da un lato, quantunque intrinsecamente perfetta, non è sufficiente a procurare all'uomo quanto gli è necessario al suo pieno sviluppo, e lo Stato, dall'altro, sebbene abbia come scopo il benessere totale della vita umana, non può estendere la sua azione diretta a tutti i fini particolari, e quindi nascono nel suo seno degli interessi, che non possono essere tutelati senza delle unioni particolari, si presentano degli scopi religiosi, culturali, economici e politici, meglio raggiungibili con la collaborazione. Donde l'utilità e sovente la necessità dei raggruppamenti e quindi il diritto naturale di a. per i singoli individui.

Ne segue, come insegna ancora Leone XIII nell'enciclica citata, che « sebbene queste private associazioni, esistano dentro lo Stato, e ne siano come tante parti, non può lo Stato proibirne la formazione. Perché il diritto di riunirsi in società l'uomo l'ha dalla natura; ed i diritti naturali lo Stato deve tutelarli, non distruggerli ». Tuttavia questo diritto non è assoluto, ma trova dei limiti sia nei fini che le a. si possono prefiggere, sia nei diritti superiori e prevalenti del bene comune.

L'a. non è legittima se i suoi fini sono contrari alle leggi più fondamentali della natura umana razionale, alla morale ed alla giustizia. Inoltre, essendo l'a. un gruppo entro lo Stato di cui fa parte, non può dirsi nemmeno legittima se la sua finalità e l'azione relativa sono in contrasto con il dovere prevalente della

collaborazione al bene comune dell'intero corpo sociale. Contro tali forme di a. l'autorità civile ha il diritto ed anche il dovere di intervenire per la tutela del bene pubblico.

« Si hanno però dei casi - soggiunge Leone XIII, dopo aver affermato il diritto naturale di riunirsi in società - che rendono legittimo e doveroso il divieto. Quando società particolari si prefiggono un fine apertamente contrario all'onestà della giustizia, alla sicurezza del civile consorzio, legittimamente si oppone ad esse lo Stato, o vietando che si formino, o sciogliendole se formate ». Avverte però che in ciò è necessario procedere con somma cautela, per non invadere i diritti dei cittadini e non fare il male sotto il pretesto del bene pubblico. Fuori dei casi accennati è obbligo dello Stato rispettare e tutelare la libertà dei cittadini di raggrupparsi in a. particolari, esercitando tuttavia sempre l'alta sua funzione direttiva, per incanalare e convogliare tutte le forze al bene collettivo.

Tale obbligo diviene ancora più urgente quando si tratta delle a. religiose, le quali, prefiggendosi un fine onesto, sono del tutto legittime ed altamente vantaggiose alla società ed al suo vero bene. Esse inoltre, proprio in virtù dello scopo superiore cui rivolgono la loro attività, restano sottratte alla diretta giurisdizione del potere civile e rientrano nell'ambito esclusivo del potere della Chiesa, alla quale unicamente compete regolarne la nascita e la vita con le sue leggi.

BIBL.: Leone XIII, Rerum Novarum, 15 maggio 1891; G. Toninò, La democrazia cristiana, Roma 1910; J. M. Lovera, Tratado elemental de sociología cristiana, Barcellona 1916; C. Antoine, Cours d'économie sociale, Parigi 1921.

Antonio Messineo

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“ASSOCIAZIONE.” Enciclopedia Cattolica, vol. II (1949), p. 133. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/associazione.