ASSOLUTISMO

ASSOLUTISMO. - Con questo termine, in senso storico, suole designarsi il periodo monarchico, che dal sec. XVI si protrae fino al sec. XVIII. Nella lotta contro il feudalismo il sovrano tende ad unificare i poteri e, identificandosi con lo Stato, secondo la frase attribuita a Luigi XIV «L'Etat c'est moi», espressione caratteristica dell'a. regio, si erge come autorità somma e unico organo del potere, dalla cui volontà non limitata dalla legge dipende tutta la vita civile. Per sostenere le pretese regie, i giuristi aiuti cominciarono ad elaborare il dogma della sovranità «legibus soluta», che doveva poi avere ampi sviluppi. Tra i più noti è il Bodin che nel 1578 pubblicò il De republica.

Ciononostante questa delimitazione storica è convenzionale. Praticamente l'a. risale allo Stato orientale col monarca divinizzato, e allo Stato romano col culto imperiale; teoricamente poi nel Digesto la potestà dell'imperatore viene definita come legibus soluta e la sua volontà come norma suprema: «quod principi placuit legis habet vigorem». Travolta dal pensiero cristiano, questa concezione disparve nel medioevo, che affermò la supremazia della legge, sopravvivendo in parte presso i commentatori del diritto romano, i quali, come Bartolo, ne temperavano il tenore, sottoponendo il principe alle leggi di Dio e al ius naturale.

Una reviviscenza si ebbe col Machiavelli, che nel Principe subordinò tutto all'interesse dello Stato. La concezione assolutistica irruppe nella dottrina giuridica dal sec. XVIII in poi, a causa del razionalismo naturalistico che disancorò il diritto dal fondamento onto

logico trascendente. Nelle teorie dello Hobbes e del Rousseau, lo Stato o la nazione hanno un potere illimitato. L'evoluzione del pensiero giuridico moderno è dominata dal dogma della sovranità assoluta, alla cui formazione concorsero dal sec. XIX in poi il positivismo, che concepì lo Stato come entità per sé stante con vita e fini propri, assorbente in esso l'individuo come cellula o parte, e l'immanentismo che con lo Hegel lo divinizzò come apparizione del divino nel mondo. Però tra l'a. dei secc. XVI e XVII e quello moderno esiste una differenza: il monarca assoluto riconosceva una divinità, alla cui volontà e legge si sentiva soggetto; lo Stato assoluto è invece agnostico e non ammette nessun limite né di ordine obbiettivo né di ordine trascendente, essendo la sua volontà fonte autonoma di tutto il diritto.

Secondo la dottrina cattolica lo Stato è relativo e limitato. Effetto delle leggi naturali di solidarietà dipende innanzi tutto da Dio autore della natura e legislatore supremo, e in secondo luogo dall'uomo che lo crea con un atto cosciente e lo mantiene in essere con la cospirazione al medesimo fine collettivo, il bene comune, servendosi della vita sociale per essere integrato e raggiungere i suoi fini ultraruberni. Perciò stesso il suo potere è limitato dalla legge di Dio, dal diritto naturale e internazionale, estendendosi tanto quanto si estende il suo fine essenziale, che consiste nell'integrazione dell'uomo con quella somma di beni, i quali gli rendano possibile il perfezionamento materiale, intellettuale e morale. Oltre questo limite esistono dei valori obbiettivi, come sono i diritti della persona, che lo Stato è chiamato a rispettare. Inoltre a fianco della società civile esiste una società più perfetta, la Chiesa, alla quale in modo esclusivo, secondo l'insegnamento di Cristo «Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio» (Mt. 22, 21), compete il potere nell'ordine soprannaturale.

BIBL.: Oltre le encicliche Immortale Dei (Leone XIII, 1883), Rerum novarum (id., 1891), Quadragesimo anno (Pio XI, 1931), Summi Pontificatus (Pio XII, 1939), cfr. F. Vitoria, De potestate civili relectiones, Lione 1557; Fr. Suárez, Defensio fidei, in Opera omnia, V. Venezia 1709; V. CATHREIN, VIKTOR, Filosofia morale, 2 voll., Firenze 1920; F. Meinecke, Die Idee der Staatkritikern in der neueren Geschichte, Monaco 1924; R. W. A. J. Carlisle, Medioeval Political Theory in the West, 6 voll., Londra 1927-36; L. Taparelli, Saggio teorico di diritto naturale, 2 voll., Londra 1940; V.-J. Leclercq, L'Etat ou la politique, Namur 1929; A. Solmi, Storia del diritto italiano, Milano 1930; L. Le Fur, Les grands problèmes du droit, Parigi 1937. Antonio Messineo