ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONE. - Il contratto d'a. (i cui primi esempi risalgono al basso medioevo per l'a. marittima, al sec. XVI per quella contro l'incendio e per quella sulla vita), è un contratto sinallagmatico e aleatorio (v. CONTRATTO), con il quale l'assicuratore (che, nel vigente diritto italiano, non può essere se non un istituto di diritto pubblico, o una società per azioni), si obbliga, dietro il pagamento di una somma periodica (premio) da parte di un altro (assicurato), o a rivalere questi, nei limiti convenuti, del danno ad essere derivante da un futuro eventuale sinistro (a. contro i danni), ovvero a pagare, una volta tanto o periodicamente, all'assicurato stesso o a un terzo, una somma al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (a. sulla vita).

Il contratto risulta generalmente da un documento (polizza), rilasciato dall'assicuratore, che lo sottoscrive, all'altro contraente; tale polizza può anche essere all'ordine (cioè trasmissibile mediante girata) o al portatore.

L'a. può essere stipulata anche in nome altrui, o per conto altrui; in tal caso l'assicurato non è il contraente, ma colui in cui nome o per cui conto il contratto è legittimamente fatto.

In nessun caso però l'assicuratore è obbligato a risarcire i danni derivanti da sinistri cagionati da dolo, o (salvo patto in contrario) da colpa grave del contraente o dell'assicurato o del beneficiario. Inoltre è nullo il contratto d'a. contro i danni, se non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.

Dal punto di vista morale tanto l'assicuratore come l'assicurato o il beneficiario sono tenuti a procedere lealmente, e questi ultimi sono obbligati alla restituzione, se percepiscono un risarcimento per danni, di cui essi stessi siano direttamente responsabili, o che siano dovuti a cause che, secondo i termini di contratto, erano tenuti a rivelare.

L'a. sulla vita può essere stipulata sia sulla vita propria, sia su quella di un terzo; e in entrambi i casi può riguardare l'obbligo dell'assicuratore di pagare una somma o nel caso di morte della persona (purché, se si tratti di un terzo, il contratto sia fatto con il suo consenso), o nel caso di sopravvivenza in un determinato momento. Può essere anche stipulato a favore di un terzo (beneficiario) da designarsi nel contratto stesso, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento. Però in caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla data della stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al pagamento, salvo patto in contrario.

Le norme generali sull'a. sono stabilite negli artt. 1882-1927 del Codice civile. Leggi speciali stabiliscono norme sulle imprese di a. e sulle a. mutue (cf. anche artt. 2546-48 del Cod. civ.). Le a. contro i rischi della navigazione maritime, interna, od aerea, sono disciplinate, oltre che dalle norme del Cod. civile, anche da norme speciali contenute negli artt. 514-47 e 996-1021 del Cod. della navigazione.

Bibl.: V. SALAMINA, A. in Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, IV. artt. 1861-1932, Roma-Bologna 1948. Pio Cipriotti