ASSENZA. - Nel linguaggio giuridico il termine a. viene assunto talvolta nel significato comune di non presenza, talvolta invece in un significato speciale.
Nella prima accezione si parla di a. e di assenti, in contrapposto a presenza, presenti, intervenuti ecc., soprattutto nel caso di mancata presenza o partecipazione ad un atto, da parte di chi normalmente dovrebbe intervenirvi (ad. es. deliberazioni o altri atti collegiali, udienze giudiziarie, ecc.), e, in diritto canonico, anche in residenza (v.) da parte del titolare di un ufficio che tale obbligo importi.
Nella seconda accezione, invece, l'a. si ha quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza, e non se ne hanno più notizie, di modo che non si sappia ubi sit et an sit. Le leggi civili sogliono dettare, per tale ipotesi, varie norme dirette a tutelare gli interessi (soprattutto familiari e patrimoniali) dell'assente, e anche, specie quando l'a. si prolunghi e divenga quindi sempre più probabile che l'assente non sia più in vita, gli interessi di coloro che si può presumere siano i suoi successori in caso di sua morte. I provvedimenti che la legge civile dispone per regolare la sorte dei rapporti giuridici dell'assente, sono sempre tali da tener conto dell'eventualità che l'a. cessi (cf. per l'Italia, art. 48 sgg. del Cod. civ. e art. 721 sgg. del Cod. proc. civ.; per lo Stato della Città del Vaticano, art. 20 sgg. del Cod. civ., e art. 842 sgg. del Cod. proc. civ.).
L'a. cessa se l'assente ritorna o è provata l'esistenza di lui, o viceversa la sua morte. Nelle legislazioni che ammettono la cosiddetta morte presunta l'a. cessa anche con la dichiarazione di morte presunta. Per gli effetti che l'assenza e soprattutto la morte presunta possono avere sul matrimonio, V. LIPINO Cipriotti