ASSENSO. - giudizio (v.) consistente nell'atto col quale la mente aderisce a una proposizione, ossia afferma il rapporto di unità o distinzione che è tra soggetto e predicato. Il vocabolario dal lat. assensus, col quale venne nell'uso posteriore e in senso tecnico reso il termine greco συγκτα-θεσις, che Cicerone traduce con assensio o adpro-batio, e, attribuendone l'introduzione a Zenone, definisce come l'atto del tutto volontario col quale la mente assente al contenuto di una rappresentazione (συγκτασία) evidente, dal medesimo Zenone detta comprensiva (καταληπτική) e che, «una volta accettata e approvata» (συγκταθέσεις), veniva da lui chiamata «comprensione» (καταληψις) (Cicerone, Acad., I, 40, e in generale H. Ritter e L. Preller, Historia phi-losophiae graecae, 10ª ed., Gotha 1934, §§ 484-86).
Contrariamente alla tesi cartesiana l'a. è atto esclusivo dell'intelligenza, e si distingue dal consenso della volontà, che è piuttosto un'adesione di ordine affettivo del volere alla verità intuita e affermata dall'intelletto. La distinzione, tuttavia, è quasi trascurata dall'uso comune, che non distinguendo naturalmente i vari momenti analitici del giudizio, intende l'a. sinteticamente come l'adesione intellettuale-volitiva ad una data proposizione. In questo senso si contrappone all'a. il dissenso, sebbene, logicamente, ogni atto critico del pensiero sia sempre affermazione, e quindi a. Secondo il contenuto vario del giudizio l'a. può essere certo-opinativo, vero-erroneo. Particolari questioni presenta l'a. non fondato sull'evidenza del rapporto fra soggetto e predicato ma sull'autorità estrinseca (v. FEDE).
Nel linguaggio giuridico spesso si chiama a. l'atto di volontà di chi, non essendo autore o parte di un atto giuridico, deve, per legge, integrare la volontà di questi affinché l'atto sia valido.