ASSOLUZIONE. - È l'atto dell'assolvere. Absolvere in latino è usato nel senso di completare, terminarne, ad es., absolvere opus, e nel significato di sciogliere un vincolo fisico, morale o giuridico o di liberare una persona da siffatto vincolo: in particolare si dice: a) in rapporto al nexus obbligatorio, la cui risoluzione porta con sé l'absolutionem non solo del debito, ma anche del creditore e persino della cosa; b) in rapporto ad una sentenza (contrario a condemnare) sia civile che penale. Analoghi significati assume la parola absolutio nel diritto romano, nel senso di perfezionamento, di liberazione anche a nexus o da vincolo morale; ed anche nel senso giudiziario.
Nel vigente CIC troviamo absolvere nel senso processuale sia civile che penale (cann. 1850, § 3, 1873, § 1, n. 1); nel senso sacramentale absolvere a peccatis (cann. 881) come pure nel senso penale (cann. 2241, § 1), anzi in ambedue questi ultimi presi insieme absolvere poenitentes a peccatis aut censuris (cann. 882), o più genericamente a casibus reservatis (cann. 274, n. 5), o più specificamente absolvere complices in peccato turpi. Ma troviamo pure usato lo stesso verbo nel significato di terminare, compiere, espletare, ad es., la visita canonica (248, § 3), un concilio (cann. 288),
le pubblicazioni (can. 1031, § 2, n. 1), un processo (can. 2095; 1700) e così via. Alla stessa guisa è usato il nome absolutio nel senso di a. sacramental e (can. 884; 885; 886; 2250; 2284), nel senso penale (can. 2250; 2314, § 2) e financo nel senso amministrativo come esonero da un rendiconto (can. 244, § 1) oltre che nel senso liturgico per l'a. al tumulo nelle esequie e più genericamente nell'officiatura funebre. Il Rituale romano (tit. III) ci dà il rito per l'a. nel foro interno (cap. 2), per l'a. extrasacramentale di uno scomunicato (cap. 3) e di un sospeso o interdetto (cap. 5), anzi persino di uno scomunicato morto (cap. 4); ci dà inoltre il rito (tit. VIII, V. 33) per l'assoluzione generale per alcuni Ordini regolari e per i terziari appartenenti ad essi. Nelle stesse accezioni sono usate le parole italiane assolvere e a. Noi parleremo qui della a. nel solo senso sacramental, rimandando altrove per il senso processuale (v. PROCESSO) e penale (v. CENSURA; PENA).
1. L'A. SACRAMENTALE IN GENERE. — L'a. sacramentale è l'atto con cui il confessore, in nome di Gesù Cristo e della Chiesa, costituisce e dichiara il penitente prosciolto dai peccati accusati e, se del caso, dalle pene ecclesiastiche. E poiché il Sacramento della penitenza è stato instituito da Gesù Cristo in forma di giudizio (Io. 20, 22), tale a. è nel giudizio penitenziale (v. PENITENZA) la pronunzia del giudice a conclusione del giudizio, una vera e propria sentenza. Giova qui subito osservare che se il sacerdote mentre pronunzia la formula rituale assolve prima dalle pene ecclesiastiche e poi dai peccati, ciò non vuol dire che l'un'a. sia la stessa cosa dell'altra o che l'una porti l'altra: sono invece due a. da tenere debitamente distinte. Dacché l'a. dai peccati è la vera e la sola a. sacramental, elemento essenziale del Sacramento della penitenza e quindi non concepibile neppure fuori della confessione; l'altra invece a rigore può mancare nel sacramento della penitenza e può darsi anche fuori: l'una ha come presupposto nel ministro la potestà dell'Ordine sacerdotale oltre alla potestà almeno delegata di giurisdizione; l'altra a rigore non postula ad valorem nel soggetto attivo l'Ordine sacerdotale, ma solo la potestà di giurisdizione delegabile anche ad un chierico minore, anzi, a rigore e secondo una fondata sentenza, anche ad un giudice laico. L'a. dalle pene ha un valore puramente giuridico; l'a. dai peccati ha invece oltre e prima del valore giuridico un valore sacramentale ed opera nel penitente oltre che effetti giuridici e morali, effetti veramente ontologici, quali la Grazia abituale, la Grazia sacramentale e la configurazione del medesimo con Cristo, dappoi che è res et effectus Sacramenti, quantum ad eius vim et efficaciam pertinet, reconciliatio est cum Deo» (Conc. Trid., sess. XIV, cap. 10).
Non ha quindi, tale a. sacramentale, un mero valore dimostrativo o dichiarativo nel senso che mostra il peccatore riconciliato con Dio, come pensavano i protestanti condannati dal Concilio Tridentino, ma un valore causale, in quanto opera e suggella tale riconciliazione per la Grazia: né ha il valore di a. della pena meritata dai peccati, come pare spiegasse qualche scolastico prima del Tridentino, ma quello di rimettere i peccati, come del resto è chiaro dalle parole di Gesù agli apostoli nell'atto stesso in cui istituisce questo Sacramento (Io. 20, 22): né quello di a. dall'obbligo di sottoporre i peccati a nuova a., come pare pensasse s. Bonaventura (IV sent., dist. 18, p. 1, a, 2, q. 1): e meno ancora il senso di elargizione di una garanzia che per conto suo rimette i peccati, come si esprime il Suárez (De poenit., disp. 19, sent. 2, n. 13-20); ma quello che è il senso ovvio delle parole e/o absolvo a. peccatis tuis, quello cioè di operare con la Grazia sacramentale la remissione del peccato integrale quanto a quello che chiamano il reato di colpa e almeno parziale quanto al cosiddetto reato di pena: il che val quanto dire esprimere ed operare un atto sacramentale il cui valore attinge direttamente il peccato e lo distrugge in quanto colpa: «io ti conferisco il sacramento della a. ossia della remissione dei tuoi peccati». Di questa a. sacramentale nella sua stretta accezione occorre precisare i presupposti sia quanto al ministro che quanto al soggetto e la forma essenziale, legittima e rituale.
II. IL MINISTRO
Il ministro di questo Sacramento si chiama confessore; quindi egli, ed egli solo, può dare l'a. sacramentale dai peccati; a tal uopo egli deve esser rivestito dell'Ordine sacerdotale (Conc. Trid., XIV, can. 10; CIC, can. 870) e della giurisdizione almeno di foro interno, ordinaria o delegata, salvi i casi di giurisdizione supplita dalla Chiesa ai sensi del can. 209 (v. PENITENZA). Prima del CIC si diceva necessaria nel ministro anche l'«approvazione» dell'ordinario locale, l'atto cioè col quale l'ordinario giuridicamente giudicava idoneo a tale ufficio un determinato sacerdote; ma il CIC non ne fa cenno, onde è a ritenersi che essa sia contenuta nell'atto falsificativo della giurisdizione (can. 874). Inoltre, presupposto necessario nel ministro per una valida a. è l'intenzione, ossia la volontà almeno virtuale di assolvere quel determinato penitente dai peccati sottoposti almeno implicitamente alla sentenza sacramentale; per la liceità morale poi egli deve essere in stato di Grazia nel momento in cui assolve e deve essersi formato un concetto quanto gli fu possibile esatto dello stato morale del penitente. — Presupposto necessario, ad valorem, nel penitente è non solo che sia capace, ossia battezzato e di sana mente, ma inoltre che abbia l'intenzione di ricevere l'a. e che a tal fine abbia debitamente fatta l'accusa (v. CONFESSIONE) e che sia debitamente pentito e disposto ad accettare e compiere la legittima penitenza soddisfatiora (v. PENITENZA). Essendo l'a. un atto di giurisdizione, deve entrare il penitente nell'ambito di essa, come suddito del confessore o dell'ordinario che ha delegato al confessore la giurisdizione; salvi i casi straordinari (can. 882-883) e salve le restrizioni circa l'a. del complice nel peccato turpe (can. 884; V. CALICE) e l'a. dai casi riservati (can. 893-900; v.), e salve pure le cautele costituite da Benedetto XIV e tuttora in vigore circa l'a. del sollecitato ad turpia (can. 904). Inoltre per la liceità della a. nel penitente non si richiede altro di speciale; e il diritto vigente, mentre raccomanda che la comunione pasquale si faccia in parrocchia (can. 899, § 3), per la confessione lascia al penitente la più ampia libertà di confessarsi da qualsiasi sacerdote legittimamente munito di giurisdizione (can. 905), libertà che naturalmente si deve estendere anche alla confessione annuale, alla quale pel canone seguente (906) è tenuto ogni fedele che abbia raggiunto l'uso della ragione quando abbia peccati gravi non ancora assolti.III. LA FORMOLA
La formula della a. è di particolare importanza, dacché essa deve costituire non solo un elemento del sacro rito ma anche e soprattutto un elemento essenziale del segno sacramentale, e precisamente la forma del Sacramento. La formula essenziale, quella che realmente è forma del Sacramento,per esser valida deve innanzi tutto esprimere gli elementi essenziali di una sentenza giudiziale, e cioè la persona del giudice, la persona del giudicato, l'oggetto del giudizio e quindi la sentenza, l'atto del sentenziare, cioè, nel caso nostro, di prosciogliere dal vincolo morale del peccato. Elementi essenziali si ritrovano facilmente nelle parole della formula prescritta dal Rituale romano (tit. III, cap. 2): *ego te absolvo a peccatis tuis*, nelle quali indispensabile è la parola *absolvo*, espressa sia in latino che in altra lingua, dacché senza di essa mancherebbe anche l'idea dell'atto assolutorio ossia della sentenza sacramentale. E poiché la parola latina *absolvo* esprime anche il soggetto che giudica e assolve, a rigore non può dirsi necessaria per valore sacramentale la parola *ego*. A determinare il soggetto passivo della *a*. Serve la parola *te*, la quale quindi si deve dire indispensabile almeno se manchi la parola *tuis*. L'oggetto del giudizio e della sentenza assolutoria viene espresso dalle parole *a* *pecatis tuis*.
Intanto qui giova notare che la formula, perché sia valida, deve essere proferita nel modo dovuto. E innanzi tutto, sebbene alla natura di sentenza giudiziale non ripugni che venga data in iscritto, ché anzi nel foro esterno è questa la forma usuale, pure per l'a. sacramentale i teologi sono concordi che essa debba essere *orale*, né sarebbe valida se data in iscritto o per cenni. Tale conclusione viene fondata sul senso ovvio delle parole di Gesù sopra riferite, sulla costante tradizione e prassi della Chiesa, la quale per venti secoli non si è mai servita che della forma orale, nonché sul senso ovvio delle parole di Eugenio IV, il quale nel decreto per gli Armeni insegna che le parole sono quasi la forma del sacramento, e che nella penitenza sono forma le parole dell'a. che il sacerdote *proferisce* allorché *dice*: *ego te absolvo...*; ne deducono la infondatezza della opinione contraria, anche se si trattasse di estrema necessità. Circa il caso della a. data a persona assente per lettera o per telegrafo o per mezzo di un messo, la questione agitata dai tosmi classici e sostenuta in vario senso con ogni sorta di argomenti, fu decisa da Clemente VIII col noto decreto del S. Ufficio in data 20 giugno 1602, dove è sancito: «Sanctissimus... propositionem, scilicet licere per litteras seu internuntium confessario absenti absolutionem obtinere, ad minus uti falsam, temerariam et scandalosam damnavit ac prohibuit, praecipueque ne deinceps ista propositio publicis privativse lectionibus, concionibus et congressibus doceatur, neve umquam tamquam aliquo casu probabilis defendantur, imprimatur aut ad praxim quovis modo deducatur» (Denz-U, 1088). Se neppure in caso di estrema necessità una simile a. *in absentem* è lecita, si deve dire che essa è addirittura invalida; e conseguentemente che l'a. per essere valida deve essere data a voce e a persona *presente*. Il Suárez ritenne che il decreto del S. Ufficio andava preso in senso composto, nel senso cioè che l'a. sia nulla se chiesta *da* un assente e *data a* lui assente; non invece se chiesta da un assente gli venisse poi data di presente senza ripetere l'accusa; ma un decreto del S. Ufficio emanato il 14 luglio 1605 per mandato di Paolo V dichiarò: «Sanctissimus decrevit dictam interpretationem P. Suárez ad supradictum decretum (scil. de sensu diviso) non subsistere» (Denz-U, 1089). Ma il caso di un moribondo che aveva chiesto del confessore e dato segni manifesti di penitenza e che poi *in extremis* veniva assolto dal sacerdote giunto all'ultimo mo
mento, era già stato dichiarato ben distinto e ben diverso dal precedente; onde il medesimo S. Ufficio il 24 genn. 1622 dichiarava: «ex casu illius aegroti, cui iamiam morituro super petitionem confessionis et signis datis poenitentiae relatisque sacerdoti advenienti, datur absolutio, cum diversam continet rationem, non potest oriri aliqua controversia circa dictum Clementis VIII decretum» (Denz-U, loc. cit.). Sta dunque fermo il principio che l'a., perché sia valida, esige che sia presente il soggetto cui viene impartita. È chiaro che qui la presenza va presa in senso morale, ossia entro una distanza dalla quale possa essere ascoltato uno che parli in tono di voce normale.
Finalmente l'a. per esser valida deve esser data come sentenza, come decisione di un giudizio, quindi in forma *asseverativa*, che è quanto dire né in forma ottativa o deprecativa, né in forma condizionale sospensiva in futuro. La forma ottativa quindi o deprecativa vizia sostanzialmente la forma sacramentale e rende nullo il sacramento, a meno che essa sia solo apparentemente ottativa o deprecativa, mentre in realtà è asseverativa, come: «Il Signore ti assola dai tuoi peccati», dove il sacerdote non intendesse postivamente escludere l'efficacia operativa *ex opere operato* della a. sacramentale. Formole di tal genere, ossia apparentemente deprecative, non mancano nei sacramentari più antichi; ma dal sec. XII si vanno facendo sempre più rare fino a sparire del tutto o quasi. Parimenti la condizione sospensiva in futuro vizia sostanzialmente l'a. per la ragione che il Sacramento è ed opera immediatamente, posta validamente la materia e la forma, né è in potere del ministro tenerne in sospeso l'efficacia o la formazione.
IV. DISPOSIZIONI CANONICHE E RITUALI
Circa la formula rituale da usare nell'a. sacramentale forse non è inopportuno ricordare il generale disposto del can. 733 CIC, che cioè nell'amministrazione dei Sacramenti debbono essere accuratamente osservati i riti e le cerimonie «quae in libris ritualibus ab Ecclesia probatis praecipiuntur»; dacché tale disposizione dà anche valore giuridico alle norme liturgiche cui rinvia. Pertanto va qui tenuto presente quanto in proposito prescrive il Rituale romano nella ultima edizione (10 giugno 1925) al tit. III, cap. 2: *Absolutionis forma communis*: 1. Cum sacerdos poenitentem absolvere velit iniuncta ei prius et ab eo acceptata salutari poenitentia, primo dicit: «Miseretur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam. Amen». — 2. Deinde dextera versus poenitentem elevat, dicit: «Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum tuorum tribuat tibi omnipotens et misericors Dominus. Amen. — Dominus noster Jesus Christus te absolvat: et ego auctoritate ipsius te absolvo ab omni vinculo excommunicationis, suspensionis et interdicti in quantum possum et tu indiges. Deinde ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen». Si poenitens sit laicus omittitur verbum suspensionis. Episcopus autem in absolvendis fidelibus ter signum crucis facit. — 3. Passio Domini nostri Jesu Christi, merita beatae Mariae Virginiis et omnium Sanctorum, quidquid boni feceris et mali sustinueris, sint tibi in remissionem peccatorum, augmentum gratiae et praemium vitae aeternae. Amen». — 4. Fusta de causa omitti potest Miseretur etc., et satis est dicere: «Dominus noster Jesus Christus etc., ut supra, usque ad illud: «Passio Domini nostri etc.». — Urgente vero aliqua gravi necessitate in periculo mortis sacerdos breviter dicere poterit: «Ego te absolvo ab om-nibus censuris et peccatis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Non è difficile riconoscere in questa forma breve prevista per i casi urgenti tutti gli elementi sopra qualificati come essenziali; essa quindi è in ogni caso valida; tuttavia non è lecito usarla se non «urgente aliqua gravi necessità in periculo mortis», quando cioè ci si trovi di fronte ad un vero pericolo (sia pur non articolo) di morte e ad una urgente necessità che non permetterebbe usare la formola ordinaria, come nel caso di chi scorge uno precipitare da un tetto o condotto al patibolo da empi persecutori o ferito a morte da assassini che gli rifiutano il sacerdote.
La formola comune che abbiamo esaminata per i casi urgenti e per gli ordinari non è obbligatoria per tutti, neppure per tutti i sacerdoti di rito latino, ma solo per quelli che sono tenuti al rituale romano, e sono i più fra i latini. Le nostre osservazioni valgono tuttavia, in linea di massima, anche per i sacerdoti scolari di altro rito, ad es. di rito ambrosiano, come pure per quei religiosi, ad es. i Domenicani, che hanno un rituale proprio

prio e una particolare formula di a., anzi anche per i sacerdoti dei vari riti orientali. Per questi il S. Ufficio il 6 sett. 1865 dichiarava che nelle confessioni dei fedeli di rito latino devono us
e una particolare formola di a., anzi anche per i sacerdoti dei vari riti orientali. Per questi il S. Ufficio il 6 sett. 1865 dichiarava che nelle confessioni dei fedeli di rito latino devono usare la forma e la lingua del proprio rito, a meno che la S. Sede non abbia con indulto o decreto disposto al trimento. Non possiamo trattenersi ad analizzare queste varie formule; solo notiamo che alcune tra esse hanno una intonazione deprecativa, ma in sostanza hanno valore assertivo o indicativo, per le considerazioni che abbiamo già fatte; del resto quanto alla forma indicativa è opportuno rilevare che essa è usata dai greci, dai rumeni, dai ruteni, dai maroniti, dai siri e dagli armeni cattolici: inoltre molte forme rituali non fanno espressa menzione dell'a. dalle censure che impediscono di ricevere l'a., ma è opinione comune che essa sia implicita nell'a. dai peccati.
Per la parte storica: V. PENITENZA.
Bibl. Si vedano le opere generali di teologia morale e di CIC. In particolare: I. D'Annibale, Summula theologiae moralis, I. 3a ed. Milano 1888, pp. 310-20, 327-50; III. 317, 326-28; A. Ballerini-D. Palmieri, Opus theologicum morale, V. 3a ed., Prato 1901, pp. 20-25, 235-37, 412-28 e passim; F.M. Cappello, De Sacramentis, II, parte 1: De poenitentia, 3a ed., Torino 1935, passim; S. Romani, Institutiones iuris canonici, II: Ius administrativum de Sacramentis, I, Roma 1940.
V. L'A. NELL'UFFICIO. — È una breve formula di preghiera che si trova nel breviario alla fine di ciascun notturno, prima delle lezioni, e varia per ognuno di essi. Secondo alcuni liturgisti in questo caso la parola absolutio (da absolvere) avrebbe il significato di terminare, porre fine (Macri, Hierolexicon, Roma 1677), ma tale supposizione non ha fondamento, sia perché l'ufficio non termina con la fine dei Salmi, sia perché, specialmente nel terzo notturno, la formola usata in
dicata precisamente a. dei peccati: A. vinculis peccato-rum nostrorum absolvat nos omnipotens et misericors Dominus. La loro origine rimonta, secondo Pleithner, a Cassiano, secondo Bäumer a non prima del sec. XIII. L'a. del primo notturno: Exaudi, Domine Iesu Christe, preces servorum tuorum, et miserere nobis, si trova per la prima volta in un lezionario della Biblioteca di Bruxelles del sec. XIII-XIV. Nei giorni in cui l'ufficio consta di un solo notturno, l'a. del primo notturno si usa nel lunedì e giovedì; quella del secondo, il martedì e venerdì; quella del terzo il mercoledì e sabato.
VI. L'A. DEL GIOVEDÌ SANTO. — Nella parte 3a del Pontificale Romano, esiste tuttora un capitolo intitolato: De reconciliatione poenitentium quae fit in feria
V. BULLA IN COENA DOMINI. Quanto è ivi contenuto non è altro PENITENZA (v.), come ci viene descritta nel Sacramentario Gelasiano antico.
VII. L'A. AL TU-MULO, V. ESEQUIE.