PRAMMATICA SANZIONE

PRAMMATICA SANZIONE. - I. Pragmatica
PRAMMATICA SANZIONE. - I. Pragmatica

santico è il nome applicato nel basso Impero Romano
ad un tipo di costituzione imperiale, la cui natura è
controversa e non riducibile a un concetto unitario.
Talvolta la p. s. reca disposizioni di carattere gene-
rale, altra volta norme particolari; comunemente si
ritiene che essa sia un che di intermedio tra la lex
generalis e il rescriptum; di recente la si è avvicinata
ad un'ordinanza di necessità.

In taluni casi essa serve a trasmettere documenti legi-
slativi, come la p. s. che, secondo le disposizioni di Teo-
dosio II, doveva accompagnare le costituzioni emesse dal-
l'imperatore di una delle partes imperii perché le costitu-
zioni stesse avessero vigore nel territorio sottoposto al
potere del collega. Una celebre p. s. è quella detta pro
petitione Vigilii del 14 ag. 554, con la quale Giustiniano
inviò in Occidente, su richiesta appunto del papa Vigilio,
un gruppo di sue costituzioni e confermò il vigore delle
parti della sua codificazione precedentemente promulgate,
in Italia.

BIBL.: B. Kübler, Gesch. des röm. Rechts, Lipsia 1925, p. 380; P. de Francisci, Storia del diritto romano, III, I, Milano 1936. p. 187 sgg.; A. Dell'Oro, Sul concetto di pragmatica sanctio, in Studia et Docum. historiae et iuris, II (1945), p. 314 sgg.; G. Scherillo-A. Dell'Oro, Manuale di storia del diritto romano, Mi- lano 1950, pp. 416 sgg., 427-72.

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(1st. Alinari)