PRAMMATICA SANZIONE

PRAMMATICA SANZIONE. - I. Pragmatica sanctio è il nome applicato nel basso Impero Romano ad un tipo di costituzione imperiale, la cui natura è controversa e non riducibile a un concetto unitario. Talvolta la p. s. reca disposizioni di carattere generale, altra volta norme particolari; comunemente si ritiene che essa sia un che di intermedio tra la lex generalis e il rescriptum; di recente la si è avvicinata ad un'ordinanza di necessità.

In taluni casi essa serve a trasmettere documenti legislativi, come la p. s. che, secondo le disposizioni di Teodosio II, doveva accompagnare le costituzioni emesse dall'imperatore di una delle partes imperii perché le costituzioni stesse avessero vigore nel territorio sottoposto al potere del collega. Una celebre p. s. è quella detta pro petitione Vigilii del 14 sg. 554, con la quale Giustiniano inviò in Occidente, su richiesta appunto del papa Vigilio, un gruppo di sue costituzioni e confermò il vigore delle parti della sua codificazione precedentemente promulgate, in Italia.

BIBL.: B. Kübler, Gesch. des röm. Rechts, Lipsia 1925, p. 380; P. de Francisci, Storia del diritto romano, III, 1, Milano 1936, p. 187 segg.; A. Dell'Oro, Sul concetto di pragmatica sanctio, in Studia et Docum. historiae et iuris, 11 (1945), p. 314 segg.; G. Scherillo-A. Dell'Oro, Manuale di storia del diritto romano, Milano 1950, pp. 416 segg., 427-72. Rodolfo Danieli

Article illustration
PRASSEDE, santa - Teca del capo di s. P. (sec. XI) - Biblioteca Vaticana, Museo sacro.
(fot. Santuini)
Article illustration
PRASSEDE, santa - S. P. che spreme la spugna con cui ha raccolto il sangue dei martiri. Dipinto di B. Luini (primi del sec. XVI). Napoli, Museo Filangieri.
(fot. Alinari)
II. P. S. DI BOURGES. - Costituzione promulgata da Carlo VII re di Francia, per regolare i rapporti della Chiesa francese, nel momento più acuto dei contrasti del Concilio di Basilea con Eugenio IV. Il Re convocò a Bourges nel giugno 1438 un'assemblea del clero, cui furono presenti anche i laici; egli rifiutò di prendere partito fra le due parti avverse, disposto però a promuovere l'unione. Promulgò la p. s. il 7 luglio imponendo l'osservanza nel regno dei canoni disciplinari decretati sino allora a Basilea e ritoccati dall'Assemblea. Il Concilio approvò la p. s. il 17 ott. 1439. In essa si proclamava la superiorità del Concilio sul Papa e se ne sanzionava la periodicità, si limitava l'intervento del Pontefice nelle nomine ecclesiastiche, nella collazione dei benefici, nei giudizi e negli appelli, si regolavano le annate, si davano anche utili prescrizioni quanto all'ufficienza divina, alla moralità del clero, all'osservanza delle censure. gallicanesimo (v.) la sua espressione più perfetta e costituì la sostanza delle libertà gallicane nella pretesa di temperare nel limite dei canoni l'autorità papale. Non fu perciò accettata dai pontefici che tentarono di ottenerne l'abrogazione; cessò di avere valore con il Concordato del 1516, ma nei secoli seguenti il Parlamento di Parigi pretese di rimetterla in vigore, senza rassegnarsi alla sua decadenza.

BIBL.: Hefele-Leclercq, VII, II, p. 1053 segg.; V. Martin, Les origines du gallicanisme, II, Parigi 1939, p. 2950 segg.

III. P. S. DI CARLO VI. - Atto solenne emanato da questo imperatore di Germania a Vienna il 19 apr. 1713, allo scopo di regolare la successione negli altri Stati asburgici in difetto di discendenti maschi, ammettendovi anche le femmine, per mantenerne l'indivisibilità e la unità. Esso diede origine alle guerre di successione sino alla Pace di Aquisgrana del 1748.

BIBL.: H. Hantsch, Die Geschichte Österreich, II, Graz 1930, pp. 107-117 (con bibl.). Pio Paschini
Cite this article

“PRAMMATICA SANZIONE.” Enciclopedia Cattolica, vol. IX (1952), p. 1127. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/prammatica-sanzione.