RECIDIVA (RECIDIVITÀ)

RECIDIVA (RECIDIVITÀ). - Indica, nel linguaggio dei moralisti e dei giuristi, la condizione di chi ricade nello stesso peccato o delitto.

I. TEOLOGIA MORALE

Recidivo è colui che cade negli stessi peccati, già ripetutamente confessati, senza correggersi o quasi, sebbene sia stato ammonito a formulare il proposito di emendazione.

Vari autori fanno notare che non necessariamente il recidivo è consuetudinario (p. es., un individuo che confessasse di essere caduto solo quattro o cinque volte in un anno nello stesso peccato); ma concordano nell'affermare che in concreto è quasi impossibile incontrare un recidivo non consuetudinario. Tre sono le note della r.: a) ripetizione degli stessi peccati, sia da causa interna come da occasione esterna; il che dimostra l'abitudine cattiva che è stata contratta. Non è quindi recidivo colui che cade in peccati diversi, dei quali è pentito. b) Ripetizione di confessioni (almeno tre o quattro) con gli stessi peccati. Tali confessioni, ripetute senza emendazione, ingenerano dubbi sulla serietà delle disposizioni del penitente. c) Mancanza completa, o quasi, di emendazione. Non è quindi recidivo colui che mette in pratica i mezzi suggeriti dal confessore e combattere fortemente contro le tentazioni, anche se in seguito ricadrà in peccato.

Il recidivo che porta le dovute disposizioni, per sé può essere sempre assolto. Infatti, per l'assoluzione si richiede la sincera disposizione attuale dell'animo, che non è legata alla emendazione futura e non è frustrata dalla previsione della futura ricaduta. Ma, in pratica, di fronte a casi del genere può sorgere nel confessore una difficoltà, non facilmente superabile, a formarsi un giudizio sicuro sulla sincerità delle disposizioni del penitente; da una parte c'è il proposito serio di mettere in pratica i mezzi suggeriti, e dall'altra questo proposito è informato dalle esperienze precedenti. Il confessore, da una parte, deve, come medico, aiutare le anime, dall'altra, come ministro del culto, distribuire dei divini tesori, non deve temerariamente esporre il Sacramento al pericolo di sacrilegio o di nullità. Evitando la troppa larghezza e il rigore eccessivo, la soluzione andrà ricercata nell'ingegno che porti a conoscere se il penitente è caduto per fragilità interna o per cattiva volontà. Nel primo caso è più facile concepire il dolore e proporre l'emendazione e c'è da sperare un maggior frutto dalla grazia del Sacramento che dalla dilazione dell'assoluzione. Nel secondo caso, per la cattiva affezione al peccato (non avendo rimossa l'occasione, non avendo adempiuto l'obbligo imposto), generalmente il penitente non ha le disposizioni dovute o almeno ne fa dubitare; il confessore non è tranquillo e non può assolvere. Tuttavia non si richiedono nei recidivi un dolore maggiore ed un proposito più fermo che negli altri penitenti, non si esigono cioè segni straordinari di penitenza; si richiede soltanto che il confessore possa giudicare secondo prudenza e carità il recidivo disposto.

Bibl.: oltre i comuni trattati di teologia morale, V. F. Ter Haar, De occasionariis et recidivis, Torino 1927; E. Carton de War, Moralia de consuetudine, Malines 1933; F. Ter Haar, Causa conscientiae de praecipuis huius aetatis vitiis, Torino-Roma 1936, pp. 33-37.

Angele Gentile

II. DIRITTO

In senso tecnico, e con diversa qualificazione nei vari ordinamenti positivi, indica lo stato di chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro.

In senso meno tecnico e relativamente molto più largo, per r. si intende la circostanza oggettiva di una ricaduta nella violazione della legge. La distinzione tra l'una e l'altra accezione è puramente formale; e consiste nel fatto positivo che il legislatore considera recidivo solo chi per sentenza è stato di fatto già condannato per un reato precedente; nel resto gli elementi sono identici nell'una e nell'altra.

Per la r. in senso stretto è tuttavia indispensabile che la condanna sia già passata in giudicato o almeno (in diritto canonico soprattutto) che, qualora si tratti di stati personali che non passano mai in giudicato, vi sia stata una doppia sentenza conforme.

1. Nel diritto italiano

Il Cod. pen. italiano distingue tre forme di r.: 1) la r. semplice, ossia la ricaduta oggettiva in qualunque tempo avvenga (art. 99, comma 1); 2) la r. aggravata, che si ha: a) con la ricaduta in un reato dello stesso genere in qualunque tempo si verifichi (art. 99, comma 2, n. 1); b) con la ricaduta entro cinque anni dalla condanna precedente (non dal momento del comesso reato, art. 99, comma 2, n. 2); c) con la ricaduta verificatasi nel periodo di esecuzione della pena (in uno stabilimento di pena o durante lo stato di liberazione condizionale), o anche dopo l'esecuzione della pena in qualunque epoca, oppure durante il periodo di latitanza seguita a sentenza definitiva (art. 99, comma 2, n. 3); 3) la r. reiterata, ossia la ricaduta in un reato, operata da chi era già recidivo in senso stretto (art. 99, comma 4).

Qualora si tratti di r. semplice la legge determina l'applicazione della pena propria del nuovo delitto aumentata fino a un sesto (art. 99, comma 1); se di r. aggravata, è disposto l'aumento della pena fino alla metà (art. 99, comma 2) a cominciare da un minimo di un terzo in più nei casi di più circostanze aggravanti (art. 99, comma 3); se di r. reiterata l'aumento è stabilito da un minimo di un terzo fino al massimo della metà, e qualora si tratti di r. reiterata aggravata da un minimo della metà al massimo di due terzi in più di quella stabilita per il reato commesso (art. 99, comma 4). In ogni caso l'aumento si intende per tutte e singole le pene da applicarsi, qualora queste siano diverse. Tuttavia, data la particolare severità del Cod. pen. italiano nel ritenere come recidivo anche chi commette un nuovo reato in materia completamente differente da quella del precedente (art. 99, comma 1), viene stabilito che, eccettuato il solo caso di r. in delitto della medesima specie (r. specifica), e il giudice ha facoltà di escludere la r. fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni (art. 100). Pertanto, in opposizione a questa, che la legge chiama r. facoltativa, esiste una r. necessaria, che deve essere cioè inderogabilmente accettata dal giudice relativamente alla pena. Si tratta di reati che violano una stessa disposizione di legge o che pur essendo preveduti da disposizioni diverse... nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinano, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni (art. 101) e che sono appunto chiamati in massa reati della stessa indole (ibid.).

Vi è però da notare che, a norma dell'art. 106 comma 1, coloro a favore dei quali intervenne una causa estinta del reato (p. es., amnistia) o della sola pena (p. es., prescrizione) non sono esenti dall'incorrere nella r. qualora ricadano in seguito in altro delitto; non si considerano invece recidivi coloro in favore dei quali intervenne una causa estinta anche degli effetti penali (art. 106, comma 3) quale, p. es., quella speciale dell'art. 544 del Cod. pen. per il quale si estinguono i delitti contro la libertà sessuale (art. 519-26) e il reato di corruzione di minorenni (art. 530), nel caso che l'autore di essi (anche se vi fu già la condanna e ne è in corso l'esecuzione penale) contragga matrimonio con la persona offesa.

Quanto agli effetti della r. è noto come, da una parte, ai recidivi generalmente non si applica l'amnistia (art. 151, comma 5), né la condizionale (art. 164, comma 2, n. 1); né il perdono giudiziale (art. 169, comma 3), né l'estinzione di pena della reclusione e della multa per prescrizione (art. 172 comma 7), ecc.; mentre, dall'altro, il tempo minimo nella prescrizione delle pene dell'arresto e dell'ammenda è per i recidivi portata a dieci anni invece dei cinque richiesti dalla legge (art. 173, comma 1) e per l'eventuale loro riabilitazione è richiesto un lasso di tempo parimenti di dieci anni invece di cinque come avviene nei non recidivi (art. 179, comma 2).

BIBL.: V. Manzini, Trattato di diritto penale. II. Torino 1942, n. 499 sgg.; F. Antolise, Manuale di diritto penale. Milano 1949, p. 355 sgg.

2. Nel diritto canonico

Il CIC definisce recidivo colui che «commette dopo la condanna un altro delitto dello stesso genere in tali circostanze... da far ragionevolmente ritenere la sua pertinacia nella volontà di violare la legge» (cann. 2208 § 1). Si è quindi di fronte ad una r. specifica o aggravata, per la quale si richiede:

a) un nuovo delitto, che supponga il precedente, ma sia da esso distinto (esulano quindi dalla r. il delitto continuato o permanente e il conato di delitto). Occorre inoltre che per il delitto precedente il delinquente sia stato condannato, almeno con la condizionale, anche se la pena non sia stata scontata. b) Il nuovo delitto deve essere dello stesso genere del precedente. Questa è la condizione distintiva della r. specifica. Si sa che il CIC, seguendo la scuola classica, distingue i delitti dall'oggetto della legge violata, ossia dalla natura del diritto leso (cann. 2196); ma non determina ex professo i vari generi di delitti. Si hanno tuttavia classificazioni implicite od indicazioni al riguardo nei titoli dall'11 al 19 del I. V del CIC (parte 3ª: De poenis in singula delicta). c) Il delitto sia iterato in circostanze che facciano pensare alla persistenza nella volontà di delinquente. Fra gli elementi, che maggiormente vanno vagliati, è innanzi tutto la circostanza di tempo; una ripetizione a breve distanza è inizio di persistenza nella cattiva volontà. Viene poi il numero di delitti commessi. Il giudizio, però, di tali circostanze è affidato al giudice, il quale dovrà considerare anche altri elementi, p. es., la depressione psichica della persona, una maggiore veemenza della tentazione, ecc.

Il CIC contempla la r. generica, quando definisce come recidivo colui che abbia delinquato più volte, anche commettendo reati diversi (cann. 2208 § 2). La ripetizione, quindi, di vari delitti, avendo riguardo semplicemente al numero e trascurando la specie, può essere motivo che induca il giudice a concludere per la non ritrattazione del proposito di delinquere; in tal modo il delinquente aumenta la sua imputabilità. Anche per la r. generica è prerequisita la condanna, poiché altrimenti non vi sarebbe nessuna distinzione tra la r. e il cumulo dei delitti (Roberti).

BIBL.: J. Michiels, De delictis et poenis. Lublin 1934, p. 232 sgg.; F. Roberti, De delictis et poenis, I, parte 1ª, Roma 1944, s. d., n. 144 sgg.