CONCORSO DI REATI E DI PENE. - Il c. di r. si ha quando una persona è colpevole di più reati ossia di più violazioni di uno stesso o di diversi precetti penali, di cui debba tuttora rispondere.
Se i più reati sono commessi mediante una sola azione od omissione che ha cagionato la pluralità di eventi, il c. si dice formale; se invece le azioni od omissioni sono distinte per i vari reati, il c. si dice materiale.
Così, p. es., si ha c. formale se taluno rivela un segreto lesivo dell'altrui reputazione (violazione di segreto e diffamazione), o se rivela un segreto lesivo della reputazione di due persone (due diffamazioni); si avrà invece c. materiale se taluno rivela un segreto non diffamatorio ed aggiunge commenti diffamatori.
La legge penale positiva stabilisce se in tali casi le pene comminate per ciascun reato debbano applicarsi tutte cumulativamente al colpevole (cumulo materiale di pene), o se invece quelle previste per i reati meno gravi debbano in tutto o in parte restare assorbite da quelle previste per il reato più grave. Per le disposizioni del diritto canonico su tale punto V. CENSURA; PENA VENDICATIVA.
Non si ha propriamente c. di r., se il colpevole, pur avendo commesso più reati, è stato già punito per alcuni di essi, e debba esser punito per uno soltanto; talvolta però in tal caso la legge positiva applica le stesse norme stabilite per il c. di r.
Fuori del c. di r. recidiva (v.), che ne differisce perché suppone reati commessi da taluno che già sia stato precedentemente condannato per un reato.
Un caso speciale di c. materiale di r. sarebbe il reato continuato (v. DELITTO), che si ha quando si viola più volte una stessa disposizione di legge, mediante distinte azioni, le quali però sono esecutive di un medesimo disegno criminoso (cioè il colpevole ha fin dall'inizio intenzione di ripetere le violazioni successivamente). In tal caso, sebbene si tratti di c. materiale di r., la legge penale generalmente, data l'unicità di intenzione nel delinquente, non applica le norme stabilite per il caso di c., bensì punisce solo la violazione più grave, aumentandone però la pena.
Si ha invece solo apparentemente c. di r., quando si violano con un'unica azione più norme penali, ma queste siano tali che necessariamente l'applicazione dell'unita escluda l'applicazione dell'altra. Ciò si verifica soprattutto nel caso in cui la legge considera come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato (reato complesso) fatti che in base ad un'altra norma costituirebbero per se stessi reato: in tal caso non sono applicabili le pene stabilite per questi altri fatti.