CONCORSO

CONCORSO. - È uno dei modi di scelta del soggetto più degno per un ufficio vacante, consistente nell'esame, in forma legale, di tutti i requisiti degli aspiranti.

Già nei primi secoli era invalso l'uso nella Chiesa degli esami e degli scrutini per le ordinazioni e per la provvista di alcuni uffici, ma le prime norme sulla forma dei c. si hanno soltanto con il Concilio Tridentino (sess. XXIV, cap. 18 de ref.). Successivamente, per ovviare agli abusi derivanti dalla interpretazione di queste norme, Pio V con la cost. In conferendis del 1567 colpi di nullità tutti gli atti di conferimento, provvisione e istituzione contrastanti con le dette norme, e ne dettò delle nuove. Innocenzo XI con il decreto del S. Ufficio del 2 marzo 1679 condannò coloro che insegnavano che il vescovo non avesse l'obbligo di scegliere il più degno ma soltanto un candidato degno. Proseguendo però gli abusi sulla forma e sulle possibilità di appello, che producevano lunghissime vacanze negli uffici con detrimento delle anime, la Congregazione del Concilio con decreto del 10 gen. 1721 invitò i vescovi a seguire la forma prescritta dalla Dataria Apostolica per i c. di sua competenza. Successivamente Benedetto XIV con la cost. Cum illud del 2 dic. 1742 regolò nuovamente e in maniera più completa tutta la materia e sancì l'obbligatorietà dell'osservanza delle nuove norme per tutti i c.

Il CIC non ha inteso modificare la legislazione precedente, ma ha stabilito che nulla fosse innovato nella provvista delle parrocchie dove l'istituto del c. non era caduto in desuetudine: la cost. Cum illud è stata inserita fra i documenti annessi al Codex. Il can. 459 § 4 statuisce infatti: «In regionibus, in quibus paroeciarum provisio fit per concursum sive specialem ad normam Constitutionum Benedicti XIV, Cum illud 14 dec. 1742, sive generalem, haec forma retineatur, donec Sedes Apostolica aliud decreverit».

Finché quindi la S. Sede non disponga altrimenti, la provvista delle parrocchie deve essere effettuata secondo la prassi esistente al momento dell'entrata in vigore del CIC e cioè al 19 maggio 1918. La Commissione per l'interpretazione autentica del CIC, il 25 giugno 1932 ha ritenuto che la forma del c. a tenore del can. 459 § 4 non sia obbligatoria nella prima provvista di una parrocchia di nuova erezione. Inoltre a tenore del can. 399 § 2 le prebende di teologo e di penitenziere del Capitolo devono essere conferite a mezzo di c., dove questo sia legalmente richiesto (v. CANONICO PENITENZIERE; CANONICO TEOLOGO).

Il c. può essere indetto ed effettuato dal Vescovo, o, in caso di suo impedimento, dal vicario generale, o in caso di sede vacante dal vicario capitolare, o dal prelato nullus, che goda del privilegio della celebrazione del Sinodo diocesano o sia munito di uno speciale indulto apostolico.

Possono essere ammessi al c. tutti i sacerdoti, anche se estranei alla diocesi, salvo contraria disposizione della legge o privilegio speciale, sia per l'appartenenza alla diocesi sia per la esistenza di determinati requisiti. Sono soggetti alle prescrizioni del Concilio Tridentino, salvo speciale statuto, tutti e soltanto i benefici parrocchiali perpetui dotati di erezione canonica ed effettivamente vacanti. Fanno eccezione i benefici di diritto di patronato locale o misto, se il c. non è richiesto dalle tavole di fondazione.

I concorrenti devono essere esaminati dal vescovo o dal vicario generale, e dagli esaminatori che devono essere almeno tre, scelti fra i sei proposti ogni anno dal vescovo al Sinodo diocesano e da questo approvati a maggioranza (v. ESAMINATORI SINODALI).

La forma del c. deve essere quella del Concilio Tridentino e della cost. Cum illud di Benedetto XIV, specialmente per quanto riguarda la pubblica indizione, il numero

degli esaminatori, l'oggetto e le modalità dell'esame, il giudizio degli esaminatori e la prelezione del vescovo. La nullità del c. si ha soltanto per l'inosservanza di quei requisiti che sono richiesti ad validitatem. Nel termine di dieci giorni gli interessati possono proporre ricorso, ma senza effetto sospensivo, contro la decisione del vescovo al metropolita, al vescovo più vicino o alla S. Sede. In quest'ultimo caso occorre distinguere il ricorso sul giudicato degli esaminatori da quello sulla forma estrinseca del c.: nel primo caso la Congregazione del Concilio, se ritiene erroneo il giudizio, cassa gli atti del c. e ne prescrive uno nuovo; nel secondo caso, se è salva la giustizia per l'operato degli esaminatori e del vescovo, e se vi sono dei giusti motivi, la Congregazione sana le irregolarità. La forma può essere generale e speciale. Il c. speciale è indetto per le singole parrocchie in occasione della loro vacanza (questa forma vige in alcune regioni d'Italia, del Portogallo e dell'America meridionale). Il c. generale è invece indetto una o due volte all'anno per sottoporre gli aspiranti all'esame della dottrina: in caso poi di vacanza di una parrocchia, gli esaminatori devono vagiare gli altri requisiti di coloro che hanno superato favorevolmente gli esami, per la determinazione della idoneità alla singola parrocchia (questa forma vige in alcune diocesi della Germania e dell'Austria).

BIBL.: B. Duballet, Traité des paroisses et des curés, Parigi 1898; A. Vermeersch-J. Creusen, Epistome Iuris Canonici, I, 6ª ed. Roma 1937, n. 499; F. M. Cappello, De visitatione SS. liminum et diocesan, Roma 1912; id., Summa Iuris canonici, II, ivi 1930, n. 499; Wernz-Vidal, II, n. 827; J. Denis, Concours pour les curés, in DDC, III, col. 1476. Giulio Pacelli
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“CONCORSO.” Enciclopedia Cattolica, vol. IV (1950), p. 134. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/concorso.