IMPRENDITORE

IMPRENDITORE. - «È i. chi esercita professionale la produzione o dello scambio di beni o di servizi» (Cod. Civ., art. 2082). La figura dell'i. può assumere forme diverse: può essere proprietario, direttore e lavoratore insieme; come il piccolo commerciante, il contadino che possiede la terra e la lavora con mezzi propri, aiutato dai famigliari, ovvero il piccolo artigiano. Sono allora detti piccoli i. (art. 2083). Può essere invece un proprietario, o collettore di capitali e direttore dell'azienda dove si avvale prevalentemente del lavoro altrui; ovvero, il che accade più spesso nelle grandi imprese, né proprietario, né dirigente, ma solo gerente responsabile dei capitali raccolti. È questa la classe dei grandi e medi i.

L'i. è l'anima dell'impresa. Sue principali funzioni sono: prendere l'iniziativa nella costituzione dell'impresa; raccogliere gli elementi materiali e il personale; regolare l'ordinamento; assumersi l'alta direzione e responsabilità morale e materiale. Di tali funzioni solo l'ultima, cioè l'assunzione della responsabilità, è veramente essenziale, poiché alle prime si può provvedere anche mediante altri, come, ad es., mediante un agente di borsa per la raccolta dei capitali, mediante un ingegnere, un direttore, un commerciante per l'impianto tecnico, amministrativo e mercantile. I. si diventa a posteriori in seguito all'esercizio effettivo e professionale di un'attività economica.

L'esercizio in concreto di tale attività presuppone, oltre lo spirito di iniziativa, doti speciali, e cioè: una conoscenza esatta degli sbocchi, delle risorse disponibili in materie prime e in personale, dei metodi industriali; suppone la conoscenza degli uomini da scegliere e l'arte di dirigerli; forza d'intelligenza e tenacia nel lavoro; e infine non comuni facoltà di previdenza e di sintesi.

Stimolo alle funzioni imprenditoriali è il profitto, cioè la retribuzione aleatoria dell'attività e del rischio dell'i. come tale.

La legittimità del profitto in sé considerato, è fuori dubbio. È giusto infatti che anche l'i., il quale è l'agente più attivo della produzione, e che assume su di sé i rischi dell'impresa, abbia un adeguato compenso. È quindi falsa la teoria di Marx e seguaci per i quali il profitto non è che un'appropriazione indebita, un lavoro non pagato, ecc. Per quanto però il profitto sia legittimo in sé, non sono tuttavia infondate le severe critiche che gli si muovono quando la sete del guadagno prevale sulle norme etiche che lo devono regolare.

Profitti immorali sono, p. es., quelli che traggono origine da un'attività del tutto o in parte disonesta, come l'organizzazione del libertinaggio, l'apertura di certe case di giuoco, ecc.; oppure anche in imprese oneste, i profitti ottenuti con mezzi ingiusti, come la riduzione dei salari, l'esagerato prezzo di vendita, la falsificazione della merce, il ritardo ingiustificato del pagamento, l'evasione ai doverosi tributi fiscali, l'inadempienza contrattuale, la concorrenza sleale, ecc.

Il carattere delle attività che l'i. svolge è prevalentemente economico; però egli ha pure delle responsabilità nei confronti della società e in particolare nei confronti di coloro che lavorano nella sua impresa. Il legislatore italiano nel Codice civile del 1942 aveva determinato (art. 2085-11) alcune specifiche responsabilità giuridiche dell'i. Il mutato clima politico e sindacale, e in particolare l'abolizione dell'organizzazione corporativista, hanno fatto cadere alcune di queste norme giuridiche ed altre nuove ne vanno maturando.

Compiti più specifici dell’i. in questa nuova politica sociale sono: un’organizzazione e direzione competente dell’impresa, onde metterla in grado di dar lavoro al maggior numero possibile di lavoratori e concorrere così ad alleviare la grave piaga della disoccupazione; la scelta saggia del personale, specialmente di quello direttivo; la distribuzione del lavoro secondo le attitudini dei singoli dipendenti; la cura dell’integrità fisica del lavoro, mediante le provvidenze di carattere igienico, la riduzione della durata del lavoro e la concessione del sollievo proporzionato alla gravità dell’occupazione; il rispetto delle condizioni contrattuali; la corresponsione di un salario giusto che tenga conto delle esigenze non solo individuali, ma anche famigliari dell’operaio; la ottemperanza alle norme di legge circa i diversi contributi assicurativi; la difesa della personalità morale del lavoratore mediante il riconoscimento e il rispetto delle sue esigenze morali e spirituali.

Non basta però che l’i. ottemperi alle tassative prescrizioni legali. Una concezione più umana e più cristiana del lavoro esige dapprima l’instaurazione con le maestranze di rapporti di vicendevole stima e di umana convivenza; poi, all’esterno, una riforma nella struttura, in modo che al lavoratore sia garantita un’effettiva partecipazione sia nel governo dell’azienda come nella divisione degli utili. L’aspetto tecnico potrà variare nella forma (consigli di fabbrica, partecipazione agli utili, azionariato operaio, cooperazione, ecc.) e secondo le circostanze.

Spesso i singoli i. non sono in grado di realizzare soli, anche per il timore di una sleale concorrenza da parte dei disonesti, queste riforme: lo potrebbero più facilmente se associati. Di qui l’importanza delle diverse associazioni di i. e dirigenti che vanno sorgendo un po’ dovunque, con il duplice vantaggio di andar meglio incontro ai reali bisogni dei lavoratori e di arginare una eccessiva ingerenza politica nel mondo del lavoro (v. CONSIGLI DI GESTIONE; CONTRATTO DI LAVORO; PARTECIPAZIONISMO).

BIBL.: L. Hamel, Catéchisme du patron, Parigi 1889; id., La démocratie dans l’usine, Reims 1907; P. Saraceno, L’industriale di fronte al messaggio pontificio, in Riv. internaz. di scienze soc., 51 (1943), pp. 320-37; Ph. Boyart, Comité d’entreprises, Parigi 1947; P. J. Joubert, Les problèmes de direction du personnel, in Riv. internaz. di scienze soc., 51 (1943), pp. 261-62; V. VACARIA, Ordine sociale e riforme di struttura, in Operar., 4 (1948), p. 53; Pio XII, Discorso alla «Union internationale des associations patronales tholiques», in AAS, 41 (1949), pp. 283-86; Discorsi e radiomessaggi di S. S. Pio XII, XI, Roma 1949-50, pp. 59-64. Luigi Morstabilini