IMPRECAZIONE. - Augurio di qualche male, materiale o spirituale, rivolto contro se stessi oppure contro altri.
Nell'antichità pagana vi era molto abuso di i., invitanti specialmente le divinità infere a rivolgere malanni a persone designate. Si ricordino le orazioni imprecatorie di Tiesle contro Atreo, di Ateio contro Crasso, di Druso contro Tiberio.
Le i. venivano usate anche per sostituire sanzioni legali o, in concomitanza con queste, per imporre più severamente alcuni doveri, come il rispetto alle tombe, ai trattati ed ai testamenti.
Una forma particolare di i. scritta era la defixio, che trae il nome dall'analogia con la confittura di una punta alla quale il malanno era paragonato. Essa si riscontra presso quasi tutti i popoli antichi e consisteva in un tentativo magico di causare danni e tormenti a persone nonché con la scritta, generalmente su una piastrina di piombo, di parole (diare) come le seguenti «possa non trovar mai Persefone favorevole». Le formole di i. venivano molte volte affisse alla casa di coloro cui si voleva nuocere oppure chiuse nelle tombe o incise sulla lapide sepolcrale.
Di queste ultime usarono anche i cristiani, che, per impedire le violazioni, ponevano simili espressioni: «male iacenti, inculpatus iacenti, cum Iuda partem habeat si quis sepulchrum hunc (sic) violaverit» (Armellini, V. BIBLICA.). Unico esempio di defixio cristiana è quella rinvenuta a Traù in Dalmazia nel sec. VI: essa però non ha valore magico, né malefico, ma antimagico e quasi esorcistico contro lo spirito immondo chiamato «spirete tartaruce». Un genere a parte costituiscono quelle i. che possono essere registrate tra le figure retoriche.
Anche nella Bibbia, specie nei Salmi (p. es., 128, 6), nei Profeti e pure nel Vangelo (p. es., Lc. 6, 24), si trovano espressioni a prima vista imprecare. S. Tommaso ritiene che simili espressioni abbiano un senso indicativo e siano più minacce profetiche che parole di odio e vendetta, mentre in altri casi, l'Angelico giudica che il desiderio che viene espresso non sia rivolto al male ma al compimento della giustizia di Dio ed alla cessazione del peccato (Sum. Theol., 2a-2a, q. 25, a. 6, ad 3). In ciò esprime la convinzione comune dei Padri (cf., p. es., s. Ilario «Cognitiois fuit sermo non voti»: In Ps., 12, 8, 13; PL 9, 717, e s. Agostino «Haec eis futura praedixit non quasi ut evenirent optavit»: In Ps., 34, 1, 9; PL 36, 328).
Giudizio morale: l'i. che non abbia colorazione blasfema, è peccato contrario all'amore del prossimo o almeno peccato di collera; ed è grave se si verificano le condizioni: 1) che il male augurato sia veramente desiderato; 2) che sia grave o sia ritenuto tale; 3) che lo si auguri con perfetta deliberazione.
L'i. di un male determinato riveste la specie morale del male desiderato (Sum. Theol., 2a-2a, 6, 76, a. 5, ad 2). Però spesso le i. che vengono pronunziate in uno scatto d'ira non sono approvate deliberatamente: per questo fatto l'i. rimane in generale non gravemente imputabile. Una particolare gravità è malizia riveste l'i. quando è rivolta a persone che hanno diritto a un rispetto speciale, oppure a persone verso cui esistono dei doveri peculiari come i parenti, i superiori: «Qui maledixerit patri suo et matri, morte moriatur» (Lev. 20, 9).