IMPENITENTE. - Dal lat. eccl. impoenitens, i. è detto il peccatore che, direttamente o indirettamente, per ignoranza o negligenza colpevole, ricusa di pentrisi dei suoi peccati quando lo esige per sé il precetto della penitenza.
L'impenitenza nasce di regola da abitudini viziose che accecano l'intelletto e pervertono la volontà, donde facilità ed insaziabilità di peccare, ostinazione e presunzione. Rimedio è, oltre la preghiera, la considerazione della malizia e delle conseguenze di questo stato, per eccitare il timore, la fiducia, l'amor di Dio e il dolore dei peccati.
L'ir, formale in materia grave, del quale solo qui si parla, è reo di gravissimo peccato contro lo Spirito Santo, perché il rifiuto di pentrisi non solo lo priva della Grazia, ma aumenta la forza dei vizi, debilita la volontà e lo espone al pericolo di impenitenza finale. Egli ha sempre la possibilità di convertirsi, perché Dio non nega la Grazia a chi, in qualunque momento della vita, si converte, ma il pentimento diventa sempre più difficile e la penitenza cui il peccatore si riduce solo in fine di vita lascia per lo più molti dubbi sulla sua natura ed efficacia.
L'ir, quanto ai Sacramenti, deve essere trattato come peccatore a norma del Rituale, lit. IV, cap. 1, 8-9; l'Estrusa Unzione gli dev'essere negata, se egli persiste comunque in manifesto peccato mortale, e, se ciò è dubbio, gli si conferisca sotto condizione (CIC, can. 9.42). Chi muore i, nei casi indicati dal can. 12.40, è privato della sepoltura ecclesiastica.