CONSIGLI DI GESTIONE. - Detti anche consigli di fabbrica, sono gli organi tecnici, attraverso i quali dovrebbe attuarsi la partecipazione dei lavoratori alla direzione, all'amministrazione ed agli utili delle aziende produttive, nelle quali prestano la loro opera.
La partecipazione alla responsabilità tecnico-organizzativa dell'azienda con la conseguente partecipazione agli utili (v. PARTECIPAZIONISMO) è il fine a cui si tende; i c. di g. ne sono i mezzi.
I c. di g., così intesi, danno vita ad un'azienda collettiva, e quindi si oppongono all'azienda individuale, in cui i compiti tecnico-organizzativi sono affidati all'imprenditore, che possiede l'azienda, l'amministra e si muove nell'amministrazione liberamente, non dovendo rispondere dei suoi atti che di fronte a se stesso, unico beneficiario degli utili, da cui sono esclusi i lavoratori, retti a regime salariale.
L'azienda è un piccolo mondo, in cui i fattori della produzione possono essere coordinati in varie forme. Ordinariamente oggi i fattori della produzione sono ripartiti in mani diverse, per modo che vi è chi organizza l'impresa (imprenditore), chi offre i suoi servizi personali (lavoratore), chi dà l'uso del proprio risparmio (capitalista) e per le aziende agricole anche chi dispone dell'agente naturale (proprietario fondiario).
Inoltre nel mondo economico moderno, creazione del liberalismo e del capitalismo, l'azienda - specie la media e la grande - è contrassegnata da una netta distinzione tra maestranze ed imprenditori; fra coloro che vi lavorano in rapporto di dipendenza e coloro che la dirigono, possedendone i capitali ed avendo di essi la responsabilità economico-giuridica: fra loro quasi sempre vige il regime salariale. Dalla fine dell'altra guerra mondiale però, esaurita la fase difensiva del movimento operaio con i contratti sindacali di lavoro e con le varie legislazioni sociali, i lavoratori, iniziando una nuova fase difensiva del loro movimento, rivendicarono il diritto di partecipare alla gestione delle imprese insieme con i rappresentanti del capitale.
Esperimenti sui consigli di fabbrica si ebbero in Germania ed altrove, oltre l'esperimento sovietico in Russia e nei paesi bolscevizzati, dove però il fattore politico ha avuto prevalenza netta sopra il fenomeno economico, dando luogo ad un'esperienza piuttosto negativa.
Il fascismo disciplinò in Italia i rapporti tra capitale e lavoro nel regime corporativo. La caduta della dittatura fascista e la riconquista delle libertà democratiche ha rimesso in discussione, anche in Italia, il problema di una integrale partecipazione
prefetto di Roma Vettio Agorio Pretestato, ricostruito nel 1828 - Roma, Foro Romano.
del lavoro alla vita delle imprese, da attuarsi a mezzo dei c. di g. Due «slogans» sono divenuti di moda: «partecipazione agli utili» e «c. di g.».
A pari quasi con la democrazia nella vita politica il controllo operaio intende democratizzare la vita economica nel settore della produzione, finora governata unilateralmente dal proprietario d'azienda o dai suoi rappresentanti.
Dal dominio privato degli attuali governanti si passerebbe al dominio collettivo dei governati, tramite le organizzazioni interne di fabbrica o i c. di g.
I rappresentanti del lavoro legittimano i loro postulati con solide argomentazioni.
I. Per dare al lavoratore il senso della sua reale partecipazione alla comunità umana, che opera e produce per tutti i suoi componenti, non è sufficiente migliorare le sue condizioni di lavoro e di vita, ma è necessario che egli cessi di considerarsi un elemento isolato ed avverta nei suoi riguardi diretti il riflesso benefico dell'importanza della propria prestazione.
La personalità umana dei lavoratori deve avere il posto che le compete nella direzione dell'azienda, come lo ha nel processo produttivo. L'azienda è una società di persone, più che di capitale. Questo non deve predominare. D'altra parte riunendo nelle stesse mani tutti i fattori della produzione, si elimina il contrasto tra produzione e lavoro.
II. La produzione deve essere sottoposta al controllo nazionale da parte dei lavoratori che costituiscono le stragrande maggioranza del popolo.
Ai c. di g. sono invece nettamente contrari gli industriali per altre ragioni che hanno innegabilmente il loro peso.
1) Il diritto alla gestione, dicono, è di colui che ne assume la responsabilità e che ne affronta il rischio, cioè del capitale.
2) La struttura stessa dell'impresa ha bisogno di un governo unitario, autonomo, libero nei suoi movimenti.
3) La classe operaia, almeno oggi, non ha capacità direttive e di più ha una mentalità ed interessi contrastanti con i supremi interessi dell'impresa, quando non ha intenzioni del tutto rivoluzionarie.
Il delicato momento dell'economia europea, in specie, in fase di riassestamento corrobora queste ragioni.
Prima di assidui arbitri in questo contrasto di argomentazioni, sarà opportuno considerare la diversa maniera con cui i c. di g. possono entrare nella organizzazione tecnica aziendale, e portare alla partecipazione agli utili.
Se ai c. di g. viene dato un potere solo consultivo, è chiaro che non si può parlare di vera ed efficace partecipazione alla gestione, rimanendo l'intera ed esclusiva direzione dell'impresa nelle mani del proprietario. Perché si abbia un minimo di partecipazione, è necessario che al di là delle vertenze concordate nel contratto collettivo, qualcuna almeno delle competenze finora attribuite al solo capitale, sia condivisa con la categoria del lavoro.
D'altra parte, se si concedesse l'esclusiva appropriazione dei mezzi di produzione ai c. di g., in seguito ad una qualsiasi socializzazione della proprietà, sarebbe inesatto parlare di partecipazione del lavoro alla gestione dell'azienda. Si tratterebbe piuttosto di attribuzione esclusiva del potere direttivo alla categoria dei lavoratori o alla collettività, una vera dittatura economica del proletariato, che non tarderebbe a divenire politico, per poi trasformarsi in dittatura sul proletariato. La recente storia della Russia ci ammestra in proposito. I consigli di fabbrica si limitarono prima a controllare la produzione capitalistica, poi divennero organi di governo assoluto delle aziende, infine furono gradatamente dominati dalle autorità centrali, preposte all'economia nazionale, e definitivamente ridotti alle proporzioni di semplici commissioni interne (cf.: Soc. ital. per azioni, La socializzazione delle imprese, Roma 1945, p. 42 sgg.).
La partecipazione del lavoro alla direzione dell'azienda conserverebbe il suo significato soltanto, quando nel processo produttivo entrassero in azione i due tradizionali elementi, il libero lavoro ed il libero capitale privato e sociale, quali categorie distinte tra loro, che si associano per governare in comune l'impresa, a cui entrambi apportano i loro contributi personali o reali in una divisione di poteri direttivi. In questo sistema i c. di g. avrebbero la funzione, se si può dire, di un piccolo parlamento costituzionale, che limita il potere sovrano del capitale e di chi lo rappresenta, dovendosi tener conto del potere deliberativo dei lavoratori.
L'attuazione pratica dei c. di g., così intesi, nel nuovo passo in avanti che l'umanità intende compiere verso una più perfetta giustizia sociale, andrà fatta su un piano di moderazione, con lo sguardo teso alle finalità spirituali, che si mira a raggiungere, senza perdere il contatto con la nuda realtà delle cose e con le norme, che presiedono all'agire economico.
Il partecipazionismo del lavoro alla direzione dell'azienda è considerato con tutto favore dalla dottrina sociale cristiana (cf. A. Vermeersch, Quaestiones de iustitia, Bruges 1904, p. 627).
Pio XI, considerando il salario come forma inadeguata di retribuzione del lavoro, nella Quadragesimo anno, si augura che «gli operai diventino cointeressati nella proprietà o nell'amministrazione, compartecipino in certa misura dei lucri percepiti» e ritiene necessario che «in avvenire i capitali guadagnati non si accumulino se non con equa proporzione presso i ricchi, e si distribuiscono con una certa ampiezza fra i lavoratori». Identica è la preoccupazione di Pio XII, il quale si fa banditore di un ordine sociale che «renda possibile una sicura, se pur modesta, proprietà privata a tutti i ceti del popolo»; di un «nuovo ordine sociale» da costruire su basi democratiche anche nella vita economica.
Solo che, non essendo di competenza del potere spirituale il determinare le forme giuridico-organizzative dei metodi di partecipazione, la Chiesa non previene le soluzioni tecniche di simili problemi, ma si restringe a prepararle, promuoverle, esaminarle nella loro coerenza con i principi della giustizia e dell'equità, e raccomandarle nei limiti e nelle condizioni della loro applicabilità.
Anche la Costituzione italiana, dopo accesi dibattiti, causati dalla diversità delle idee e dei partiti, si è accontentata in materia di un'affermazione di principio, da attuare nelle varie riforme, che dovranno essere condizionate dal momento, in cui si realizzeranno.
L'art. 46 dice: «Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro ed in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto ai lavoratori a collaborare nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende».
Dove è evidente che si intende elevare il lavoro da strumento a collaboratore della produzione, ma
