CORPORATIVISMO

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CORPORATIVISMO. - Si può intendere per c. ogni tendenza teorica ed ogni realizzazione legislativa e pratica, volta ad organizzare unitariamente capi-tale e lavoro, ai fini di una preventiva e pacifica composizione dei loro rispettivi interessi. A diffe-renza dal sindacalismo, imperniato su di un sostan

ziale antagonismo di interessi tra le categorie operaie e quelle padronali, il c. intende superare a priori tale antagonismo, attraverso l'organizzazione del capitale e del lavoro in un istituto unitario.

Il termine deriva storicamente dalle corporazioni esistenti prima della Rivoluzione Francese, le quali furono tuttavia organizzazioni investite di funzioni di natura prevalentemente economica, e nelle quali i lavoratori veri e propri («compagni»), come gli apprendisti, si trovavano in una situazione di dipendenza gerarchica, anche ai fini organizzativi.

L'evoluzione di tali corporazioni si svolse in due distinti periodi: quello medievale, ossia dell'autonomia corporativa, e quello dell'eco moderno, ossia della regolamentazione amministrativa (v. CORPORAZIONE).

Le idee proclamate dalla Rivoluzione Francese portarono a considerare il c. come qualcosa di definitivamente superato; ma il sorgere della questione sociale ed il conseguente apparire delle dottrine socialiste, sentirono le ideologie liberali nel campo del lavoro, ed il movimento organizzativo delle classi lavoratrici prese rapidamente piede in tutti i paesi industrialmente progrediti.

Accanto alle dottrine socialiste ed al movimento sindacale da esse ispirato, venne delineandosi una dottrina sociale cristiana, la quale, se aderiva alla critica del liberalmismo economico rispetto alla classe lavoratrice, divergeva invece sostanzialmente nella parte ricostruttiva col riconoscere la proprietà privata e col superare il presupposto della lotta di classe. Da ciò il prospettarsi di un c. cristiano (in parte ricollegato al c. medievale), il quale ebbe, specialmente nella seconda metà del secolo scorso, una rilevante elaborazione teorica.

Tale movimento si iniziò in Germania, in cui, mentre mons. G.E.F. Ketteler aveva circoscritto i suoi progetti di riforma entro lo schema della cooperativa di lavoro, l'abate Francesco Hitze delineò una ricostruzione sociale basata sulle istituzioni intermedie tra individuo e Stato, quali la famiglia, il Comune e, soprattutto, la corporazione. Più precisamente, si sarebbe trattato di un'obbligatorio riorganizzazione per «ceti» (Stände), sul piano politico e su quello economico, di tutte le categorie della produzione; ed i vari Stände avrebbero poi eletto Camere distrettuali, da cui sarebbero stati designati i membri di un Consiglio economico nazionale, investito di funzioni normative. In quanto membro del Landtag prossimo e del Reichstag, Hitze cercò ripetutamente di attuare le proprie teorie: dopo vari tentativi, fu approvata la legge 26 luglio 1897, la quale valorizzava le corporazioni artigiane, riconosceva loro determinati privilegi specialmente in materia di apprendistato, e disponeva la creazione di corporazioni obbligatorie, tutte le volte che fossero richieste dalla maggioranza del mestiere interessato.

In Austria, una riorganizzazione corporativa fu auspicata da Rodolfo Meyer, da Alois di Lichtenstein e, soprattutto, da Carlo di Vogelsang, il quale, tenendo presente l'ordinamento sociale del medioevo, ispirato dalla Chiesa, sostenne una riorganizzazione dello Stato sulla base di «Corpi» professionali. Tali corpi avrebbero dovuto avere piena autonomia, di modo che istituzioni regolatorie della vita economico-sociale sarebbero state, non lo Stato, ma le categorie professionali corporativamente organizzate. Anche Vogelsang intendeva attuare il proprio schema in tutti i settori della produzione, pur riconoscendo le particolari difficoltà della sua applicazione alla grande industria, in cui esso era tuttavia giudicato specialmente necessario, in quanto garanzia di quella «proletarizzazione del proletariato», che avrebbe permesso, con l'accesso alla proprietà corporativa dei beni, di superare i presupposti della lotta di classe. Per opera dei cattolici-sociali, e in particolare di Lichtenstein, le corporazioni di mestiere, che erano state abolite in Austria nel 1859 ma che di fatto non erano scomparse, furono ufficialmente ristabilite dalla legge 15 marzo 1883, integrata dalla legge 23 febbr. 1897, la quale prevedeva anche corporazioni regionali per la grande industria.

Mentre in Germania ed in Austria le tendenze antiliberali e corporative risultano prevalentemente diffuse tra gli esponenti del movimento cristiano-sociale, in Francia tali tendenze furono soprattutto proprie al gruppo facente capo all'Oeuvre des Cercles catholiques d'ouvriers, del quale i maggiori esponenti furono Alberto de Mun e Renato La Tour du Pin. Il La Tour du Pin può considerarsi come il teorico del c. cristiano francese: pur ricollegandosi alle formalazioni di Hitze e di Vogelsang per quanto riguarda l'organizzazione della società in corpi professionali, e pur dedicando anzi particolare studio alla ricostituzione delle rappresentanze professionali nelle camere comunali, provinciali e legislative, egli si differenzia dai cristiano-sociali di lingua tedesca, in quanto non prescinde da associazioni volontarie e differenziate di lavoratori e di datori di lavoro. La formula di La Tour du Pin è «corporazione libera nel Corpo di Stato organizzato»: ossia, l'adesione al sindacato, ed al raggruppamento di sindacati corrispondente alla corporazione, è volontaria, mentre tutti coloro che esercitano una determinata professione appartengono di diritto al Corpo di Stato, investito di ampi poteri, di rappresentanza e normativi.

In pratica, l'idea corporativa, concepita sotto forma di un patronato sociale del datore di lavoro nei confronti dei suoi dipendenti, ebbe la sua più importante realizzazione nella Corporation chrétienne de Val-de-Bois, ideata a partire dal 1877 da Leone Harmel, quale associazione costituita tra le famiglie dei padroni e quelle dei lavoratori, ed a cui faceva capo tutto un complesso di iniziative per l'assistenza spirituale e materiale dei prestatori d'opera, tra le quali una Cassa per il salario familiare ed un Conseil d'usine, rappresentante un'effettiva collaborazione dei lavoratori alla direzione disciplinare e professionale dell'azienda.

Se anche in Francia esistevano ancora, nella seconda metà del secolo scorso, corporazioni artigiane di tipo medievale, e nuove corporazioni dello stesso tipo vennero istituite in questo periodo, la legge Waldeck-Rousseau 21 marzo 1884 sulla personalità giuridica delle associazioni professionali si attenne invece allo schema di sindacati operai o padronali, nonostante i tentativi dei deputati cattolici (in particolare di de Mun) per il possibile riconoscimento anche di sindacati misti.

Viceversa nel Belgio si ebbe, in questo stesso periodo, un ritorno ad organizzazioni di tipo corporativo con le Guildes des métiers, tra cui particolarmente importante fu quella di Lovanio, fondata nel 1878 dal deputato cattolico Helleputte. Per l'Italia si può ricordare come il motu proprio del 14 maggio 1852 del pontefice Pio IX autorizzasse la costituzione di corporazioni; mentre un ritorno al sistema corporativo venne auspicato da scrittori cattolici del tempo, come i pp. gesuiti Luigi Tapparelli e Matteo Liberatore, e da vari congressi cattolici, come quello di Venezia (1874), di Bergamo (1877), e di Lucca (1887).

L'encicl. Rerum novarum (20 maggio 1891; Acta S. Sedis, 23 [1891], pp. 641-70) confermò il possibile benefico contributo delle associazioni alla soluzione della questione sociale, ma, tenendo conto del prevalente orientamento delle classi lavoratrici e dei loro esponenti, ammise che le associazioni professionali potessero essere, non solo di carattere misto, ma anche di soli lavoratori. Infatti, dopo l'enciclìa Rerum novarum lo stesso movimento sociale cristiano venne orientandosi, più che verso gli schemi corporativi, verso gli schemi sindacali.

Questo quantunque, soprattutto nei paesi di lingua tedesca, la tendenza teorica fosse ancora verso una riorganizzazione corporativa, come risulta dal «Programma dei cattolici tedeschi» elaborato nel 1896, il quale ebbe qualche ripercussione pratica, come l'istituzione di Camere per l'agricoltura. L'Oe

vre des Cercles venne svolgendo la sua dottrina intorno alla formola «il sindacato libero nella professione corporativamente organizzata», ma portò sempre più l'accento sul sindacato libero, come risulta dai programmi da essa concordati, a partire dal 1896, con le organizzazioni giovanili e con il movimento per la democrazia cristiana, il quale, in Francia, si accompagnò alle origini delle organizzazioni operaie cattoliche.

In Italia, nel periodo precedente la prima guerra mondiale, va principalmente ricordato il nome di Giuseppe Toniolo (v.), fondatore della scuola economica etico-cristiana e della democrazia cristiana, il quale auspicava: la ricostituzione del proletariato in classe organica per mezzo delle corporazioni, ossia per mezzo di una rappresentanza permanente; e, in generale, un ordinamento corporativo delle classi, posto a base della costituzione democratica dello Stato. Siffatto ordine sociale cristiano risulta precisato dal «Programma dei cattolici di fronte al socialismo», formulato dall'Unione cattolica per gli studi sociali nel 1894, e che reca anche la firma di G. Toniolo. E, particolarmente per iniziativa dello stesso Toniolo, i congressi cattolici tenutisi in questo periodo considerarono più volte l'attuazione pratica dell'ordinamento corporativo in un primo tempo soprattutto sotto forma di organizzazioni professionali miste e, in un secondo tempo, soprattutto sotto forma di organizzazioni operaie e padronali distinte e contrapposte: così i Congressi di Pavia (1894) e di Milano (1897) precisarono l'organizzazione di unioni rurali quali «Unioni professionali rappresentative di classe»; il Congresso di Roma (1900) prese in particolare esame la relazione Toniolo sul tema «Unioni professionali e rappresentanze di classe»; il Congresso di Taranto (1901) portò la propria attenzione sulle unioni professionali o leghe di lavoratori, e si fatta associazioni furono auspicate dal Congresso di Bologna (1903) e da quello di Modena (1910).

Il periodo che precedette da vicino la prima guerra mondiale appare caratterizzato, in Italia come in ogni altro paese, non solo dal progressivo abbandono degli schemi corporativi, ma anche dall'affermarsi di sindacati cristiani, i quali, quantunque organizzazioni di classe, riconoscono la proprietà e l'iniziativa economica privata, pur limitandole dal punto di vista sociale, ed intendono, per quanto possibile, raggiungere i propri scopi attraverso mezzi pacifici.

Nel periodo intercorrente tra le due guerre mondiali, mentre il movimento cristiano venne ovunque a concretarsi in organizzazioni sindacali di notevole sviluppo, l'idea corporativa fu costituzionalmente realizzata, in alcuni paesi, sotto forma di un'organizzazione autoritaria delle categorie professionali ed economiche.

Tale orientamento si delineò anzitutto in Italia con l'avvento al potere del regime fascista, le cui organizzazioni sindacali assunsero, per la negazione dei presupposti classisti, la denominazione di corporazioni, quando, sino al 1925, operarono in concorrenza con le organizzazioni rosse e con quelle bianche. A partire dal 1926, la legislazione fascista venne costruendo un sistema corporativo, basato sull'inclusione, tra i fini dello Stato, dei fini di carattere economico, e quindi sulla istituzionale preminenza degli interessi politici ed economici generali sugli interessi dei singoli, isolati o raggruppati.

Mentre la legge 3 apr. 1926 n. 563 si limitava (art. 3) a prevedere organi centrali di collegamento tra le associazioni padronali ed operaie, con potere di emanare norme per la disciplina del lavoro, il R. D. 1° luglio 1926 n. 1130 introdusse il termine «corporazione», per indicare un organo dello Stato, il quale riunisce le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori relative ad un determinato ramo della produzione oppure ad una o più categorie di imprese, ed ha funzione di conciliare le controversie, di promuovere il miglioramento della produzione, di istituire uffici di collocamento, di disciplinare l'apprendistato. La 6ª dichiarazione della Carta del lavoro, approvata dal Gran consiglio del fascismo nel 1927, confermò tale schema corporativo, e trasportò dal campo del lavoro al campo economico in generale la competenza normativa delle corporazioni.

In pratica, l'istituzione delle singole corporazioni fu preceduta da quella del Consiglio nazionale delle corporazioni (legge 20 marzo 1930 n. 206), quale organo rappresentativo di tutte le categorie della produzione universitarie considerate, ed investito sia di funzioni consultive sia di funzioni normative in materia di attività assistenziali, di disciplina dei rapporti di lavoro e di disciplina dei rapporti economici. L'istituzione delle corporazioni avvenne in seguito alla legge 5 febbr. 1934 n. 163, la quale ne specificò le funzioni consultive, conciliative e normative; funzioni normative per il regolamento collettivo dei rapporti economici e la disciplina unitaria della produzione, e per la formazione di tariffe relative a prestazioni e servizi economici, oppure ai prezzi dei beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.

L'ordinamento corporativo fu poi valorizzato sul terreno costituzionale, in quanto, in virtù della legge 19 genn. 1939 n. 129, i consiglieri effettivi delle singole corporazioni, in quanto membri del Consiglio nazionale delle corporazioni, erano di diritto anche membri della Camera dei Fasci e delle corporazioni.

In Spagna, soprattutto per opera del ministro Anons, un decreto 26 nov. 1926 stabilì un'organizzazione corporativa nazionale, realizzata secondo comitati paritetici, competenti solo nel campo del lavoro, e sottoposti ad un rigoroso controllo dello Stato. L'organizzazione corporativa, successivamente disposta dall'ordinamento nazionalindacalista (istaurato dal regime franchista, e risultante dai 26 punti della Falange e, soprattutto, dal Fuero del Trabajo del 1938), consiste in un sistema di sindacati verticali per ogni ramo della produzione, che fanno capo alle singole imprese, le quali, unitariamente considerate, rappresentano la cellula-base del sistema.

La Costituzione corporativa portoghese, approvata con referendum popolare del 19 marzo 1933, e specificata da un gruppo di decreti del 23 sett. 1933 relativi al settore economico e del lavoro, prevede la creazione, accanto alle associazioni padronali ed operaie, di corporazioni, ossia di istituzioni rappresentative dei vari settori della produzione, le quali concorrono poi a formare la Camera corporativa, coesistente accanto a quella politica, ma investita di funzioni di carattere consultivo.

La Costituzione austriaca, approvata sotto il governo Dollfuss il 19 maggio 1934, intendeva creare uno Stato federale a base corporativa: mentre leggi del 1934 aveva disincluso le associazioni professionali in senso pubblicistico, vari provvedimenti emanati dal 1934 al 1936 posero in essere istituzioni corporative (Berufstände), alle quali, realizzando le teorie di Vogelsang, venne riconosciuta una larga autonomia nel settore della rispettiva competenza.

L'enciclica Quadragesimo Anno, del 20 maggio 1931 (AAS, 33 [1931], pp. 177-228) nel quarantesimo anniversario della Rerum novarum, fissò la valutazione cattolica dei vari ordinamenti corporativi realizzati tra le due guerre mondiali, e stabilì le basi per la «restaurazione dell'ordine sociale». Tale restaurazione avrebbe dovuto portare ad una limitazione della concorrenza e, in generale, ad un'economia regolata, non però secondo i criteri della supremazia economica, ma secondo i criteri della giustizia e della carità. Il che non avrebbe tuttavia dovuto risolversi in una completa sostituzione dello Stato all'individuo; ed a questo proposito,

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II. FUNZIONI

Ma una visione esatta della natura delle c. medievali, come pure della loro evoluzione, si può avere solo attraverso l'esame delle funzioni da esse svolte.

Tali funzioni possono essere così raggruppate: funzioni economiche, funzioni politiche, funzioni giudiziarie, funzioni assistenziali e religiose.

Le funzioni economiche sono le più importanti e, come tali, quelle che giustificano essenzialmente la vitalità dell'associazione; di più, quelle dalle quali balza più evidente la natura etico-religiosa del mondo che le c. in certo qual modo rappresentano. Esse consistono infatti nella difesa degli interessi particolari dei singoli soci (difesa contro terzi e difesa contro i soci stessi, come nel caso della disciplina della concorrenza), nel reclutamento della mano d'opera, nella disciplina dell'approvvigionamento delle materie prime, nella fissazione dei prezzi d'acquisto di queste ultime, nonché dei prezzi dei prodotti e degli stessi salari, secondo quel criterio del giusto prezzo che è uno dei capisaldi del pensiero economico medievale, nella disciplina della lavorazione delle materie o comunque nella disciplina dell'esercizio dell'arte (ad es., disposizioni sull'esercizio dell'arte dei barbieri quando agivano come medici e chirurghi, su quello dell'arte degli speziali nella fabbricazione dei medicinali vari, disposizioni sulla tecnica della lavorazione dei panni, disposizioni sulla verifica e l'uso dei pesi e misure ecc.), sul mantenimento dello sbocco dei prodotti.

Per ciò che concerne le funzioni politiche, occorre distinguere fra le c. sorte e sviluppatesi nelle città dove limitato era il predominio del potere centrale e dove pertanto quest'ultimo dovette dividere le proprie funzioni con le c., e le città in cui invece, essendo riuscito il potere centrale a mantenere tutte le proprie prerogative, le c., se funzioni politiche ebbero, ciò avvenne solo per concessione dello stesso potere centrale.

Appartengono alla prima categoria le c. di Milano, Firenze, Piacenza, Bologna, Siena, Pisa, Perugia, nonché delle città delle Fiandre e di alcune della Germania. In esse la costruzione della costituzione dello Stato sulla base delle c. non è infatti che l'ultima fase del processo per il quale, prima attraverso l'emancipazione politica, poi con l'incorporazione della organizzazione corporativa nella costituzione dello Stato, la c. stessa partecipa sempre più strettamente al potere, giungendo, come a Firenze, a limitare i diritti politici ai soli propri iscritti.

Diversa è però la «posizione» politica delle varie arti: di assoluta preminenza quella delle arti maggiori che giungono talvolta anche a dirigere tutta la politica estera, fatto, questo, fondamentale per gli interessi economici della categoria, strettamente collegati con i mercati stranieri; di secondo piano quella delle arti medie e minori, il cui ingresso all'amministrazione dello Stato (temporaneo, peraltro) avviene in un secondo tempo, approfittando della crisi economica delle arti maggiori (come a Firenze ad opera del ceto medio dopo la crisi del quarto decennio del Trecento), oppure mediante un'azione rivoluzionaria (come ancora a Firenze, con il tumulto dei Ciompi, ad opera del proletariato).

Appartengono alla categoria delle c., la cui posizione politica è limitata e controllata dal potere centrale, gli organismi corporativi di Venezia, Genova, del Regno di Napoli e Sicilia, della Francia, della Spagna e di alcune città della Germania.

Nella Serenissima, ed in parte anche a Genova, la cosa si spiega con la stretta unione che vigeva tra tutte le forze politico-sociali ed il loro asservimento agli interessi del grande commercio ed alla amministrazione di un dominio coloniale fortemente accresciuto dal sec. XIII in poi.

Da ciò la limitazione della funzione politica delle arti ad una semplice rappresentanza presso lo Stato dei loro interessi economici e religiosi. Nell'Italia meridionale la scarsa forza politica delle c. si spiega invece con la limitata potenza economica delle categorie professionali che esse inquadravano.

In relazione con la più o meno ampia indipendenza del potere politico, le c. svolgono verso i propri iscritti una importante funzione giudiziaria. Essa si basa sulla

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(da C. Pedrazzini, La farmacia storica ed artistica italiana. Milano 1931, p. 19)