COMPARTECIPAZIONE. -
I. NATURA
Contra tanto agrario, con cui il singolo lavoratore presta la propria opera nei confronti di date coltivazioni, dietro compenso di una prestabilita quota parte del prodotto. Il contratto è annuo e può riguardare od una coltura o un gruppo di colture. Può comprendere tutto un fondo, nella sua organica unità, o può riferirsi, il che avviene molto più di frequente, a determinati appezzamenti. Di solito il compartecipante riceve una partita di terra già seminata, o impiantata con coltivazioni legnose in produzione, e vi esegue tutte le operazioni manuali necessarie sino alla raccolta, sostenendo anche talune spese colturali in proporzione al rapporto con cui si divide il prodotto.
Il contratto si applica in genere alle coltivazioni che richiedono grande quantità di lavoro (mais, biletta da zucchero, tabacco, pomodoro, frumento) od a quelle che oltre alla quantità esigono anche un'alta qualità di lavoro (vite, mandorlo, ecc.).
Compartecipanti sono gli stessi braccianti agricoli, che si avvalgono di questo contratto ad integrazione dei salari in contanti da essi percepiti per altre attività. E si dà il caso frequente che lo stesso bracciante è nello stesso tempo compartecipante in diverse aziende agricole, anche distanti fra loro.
Del bracciante questa figura del lavoratore possiede le note caratteristiche. È da dire, però, che oltre ai braccianti appaiono come compartecipanti anche moltissimi piccoli proprietari ed affittuari, specie del mezzogiorno, quando l'azienda che conducono non è sufficiente a provvedere alle elementari necessità di vita della famiglia.
II. TIPI DI COMPARTECIPANTI
Nella infinita gamma di tipi e sotto-tipi di compartecipanti, si possono cogliere questi aggruppamenti fondamentali: a) i partitanti della valle padana (in specie nel Veneto e nell'Emilia) dove la divisione del prodotto avviene in proporzioni oscillanti fra il 30 ed il 40%. Essi concorrono quasi sempre alle spese per fertilizzanti artificiali; b) i compartecipanti delle masserie (aziende di notevoli dimensioni) dell'Italia meridionale. Vi compaiono i lavoratori avventizi ed anche quelli fissi, cui si affidano la fava, il grano e le colture a- borne da frutto. La quota di riparto si muove fra il terzo e la metà del prodotto complessivo; c) i compartecipanti nelle terre estensive del mezzogiorno. Qui si ha il massimo groviglio contrattuale. Non più i braccianti, ma i piccoli proprietari, i piccoli affittuari (terraticanti) assumono i lavori. E si va da quote fisse di prodotto a quote proporzionali, basse in se stesse e bassissime per quello che rappresentano in prodotto effettivo, in rapporto alla scarsa produttività ed alla grande aleatorietà delle coltivazioni.III. VANTAGGI E SVANTAGGI DELLA C
I lati positivi del contratto di c. si possono così enumerare:a) è un tipico contratto associativo; b) è consentito al compartecipante di impiegare proficuamente il potenziale di lavoro dei propri congiunti, ivi comprese le forze minori, con notevole accrescimento del reddito globale dell'unità familiare, che ne esce così consolidata; c) addestra il bracciante all'esercizio di una piccola impresa agricola (colonia parziaria, piccola affittanza). Sono suoi inconvenienti, ma non esclusivi: d) il basso reddito di lavoro di frequente imposto da modalità contrattuali in atto; e) l'intenso sfruttamento delle forze lavorative familiari.
IV. PROSPETTIVE DI MIGLIORAMENTO
Certamente anche il contratto di c. è suscettibile di essere innovato nel duplice intento di accrescere il compenso cui il lavoratore ha diritto e per elevare la sua personalità umana.In genere, ed in sede sindacale, si punta uniformemente su di una più vantaggiosa quota di riparto dei prodotti e sulla abolizione del concorso nelle spese, quanto più è possibile attenuando questo concorso. Ora, in questa materia è indispensabile procedere con prudenza e con perfetta cognizione delle possibilità economiche delle aziende agricole. Eccessive pretese possono determinare la non convenienza del contratto e può accadere, come è già accaduto, che l'imprenditore preferisca sostituirlo con il ritorno puro e semplice alle forme salariali pure. Si avrebbe così una involuzione contrattuale, un arresto nel processo di trasformazione e di trapasso del bracciante verso rapporti socialmente più desiderabili.
Nel contratto di c. non va mai trascurato l'aspetto produttivistico. Ogni sua riforma deve pure mirare all'incremento della produzione, dal quale solo è da attendere un reale miglioramento nelle condizioni di vita del compartecipante. Correggere dunque le quote di parto, ma a ragion veduta, con ponderato esame delle situazioni e delle possibilità locali. E al compartecipante sia del pari assicurata larga assistenza tecnica (corsi termo-pornai per contadini, campi sperimentali, ecc.) e l'assimilazione, in fatto di assistenza sociale, delle forme previdenziali in atto per altre categorie di lavoratori.
Per le altre imprese, v.: AZIENDA; IMPRENDITORE; PARTECIPAZIARISMO.