COMMERCIO. - Per c. si intende l'attività umana diretta allo scambio dei beni di consumo e dei fattori di produzione. Il fondamento economico dello scambio individuale sta nella diversità di valutazione degli stessi beni da parte dei due scambi, diversità che è in funzione dei bisogni e delle quantità (teoria dell'utilità marginale).
I. **Economia sociale.** - Il fondamento economico degli scambi fra paesi diversi va ricercato nel confronto fra il costo della merce esportata dal paese A nel paese B e il costo che avrebbe avuto la merce ottenuta in cambio da A se fosse stata ivi prodotta (teoria dei costi comparati). Nel vantaggio reciproco degli scambi sta la giustificazione del c.; esso ha una funzione economica perché accresce l'utilità dei beni posseduti ed è quindi produttivo. Lo scambio del bene A contro il bene B può essere fatto attraverso la moneta. In questo caso si hanno due distinti atti di scambio: bene A contro moneta (vendita); moneta contro bene B (compera).
L'atto di scambio diretto o attraverso la moneta può essere attuato in vista del consumo o in vista di uno scambio successivo. In questo secondo caso l'aumento di utilità si trasforma in un guadagno monetario dato dalla differenza fra il prezzo di costo e il prezzo di vendita: tale guadagno è il profitto commerciale.
Il c. trasferisce i beni nel tempo e nello spazio, avvicinando al bisogno i mezzi atti al suo soddisfacimento, ed esercita una funzione intermediaria fra il produttore e il consumatore, assumendo una parte dei rischi della produzione. Il rischio è elemento inscindibile di ogni atto di scambio e il suo compenso è parte integrante del profitto commerciale.
Il profitto commerciale non fu sempre giustificato: alcune teorie economiche (fisioterapia, scuola classica, scuola marxista) partendo da una base oggettiva e da una nozione insufficiente di bene, considerando produttive solo quelle attività economiche che aumentano quantitativamente il prodotto (agricoltura) o ne trasformano la forma (industria). Oggi l'attività commerciale è concorrente giustificata, sia dal punto di vista economico che da quello etico, in quanto compie una funzione economica utile alla collettività, ed è, come ogni forma di attività economica, esplicazione della libera iniziativa e quindi della personalità umana.
Ciò non esclude che in un economia regolata, in vista del raggiungimento dei fini umani della società, il c. possa essere oggetto di un intervento disciplinare. L'intervento deve mirare: a) ad evitare le manifestazioni patologiche dell'attività commerciale, quali le sottrazioni di merci al mercato in vista di un accrescimento di prezzi (v. incetta); b) a far sì che i profitti di congiuntura creatisi in particolari circostanze in cui l'offerta di beni è necessariamente limitata (scarsità di raccolti, economia di guerra, ecc.) vengano assorbiti a favore della collettività, o annullati da una opportuna politica dei prezzi. Si hanno esempi di tali interventi disciplinatori del c. di alcuni beni nella fissazione di calimeri, cioè di prezzi d'imperio inferiori al prezzo di equilibrio. Il calimeri, fissando un prezzo a cui corrisponde una domanda superiore alla disponibilità di beni, deve essere accompagnato da razionamento. Anche il denaro può essere oggetto di scambio e dar luogo ad una attività commerciale, normalmente esercitata dalle banche. Nell'economia moderna, caratterizzata da un alto grado di divisione del lavoro, nessun individuo e nessuna nazione producono tutto ciò che consumano: la stretta interdipendenza economica che ne deriva rende sempre più vasta e complessa l'attività di scambio che è ormai inscindibile dalla produzione dei beni. Alcuni economisti (Bücher) hanno caratterizzato l'evoluzione dell'economia in base alla estensione del c. Essi distinguono tre fasi economiche: un'economia domestica o chiusa (fino al sec. XI), una economia urbana (fino al sec. XVI), una economia nazionale (fino ai nostri giorni), a cui corrisponderebbe rispettivamente il c. ambulante, il c. dei mercati e il c. fisso. A questa teoria si può obbiettare che le varie forme di scambio sono coesistenti e che è impossibile ridurre il molteplici e complessi fenomeni commerciali nei limiti di un necessario ordine di sviluppo.
Il c. si distingue in: c. all'ingrosso e c. al minuto, secondo che lo scambio avvenga in vista di un ulteriore scambio o in vista del consumo. Rilevante per i problemi che comporta è la distinzione fra c. interno, se lo scambio avviene fra venditori e compratori dello stesso paese, e c. internazionale, se lo scambio avviene tra produttori e consumatori di paesi diversi. Si ha c. di transito quando la merce viene introdotta da una frontiera per essere rispettata da un'altra. Il c. internazionale si divide in c. di importazione e di esportazione, secondo che le merci vengano acquistate dall'estero o vendute all'estero. Il prospetto dei pagamenti che un paese deve fare all'estero per importazione e delle riscossioni dall'estero per esportazioni prende il nome di **bilancia commerciale**. Il prospetto dei pagamenti all'estero e delle riscossioni dall'estero a qualsiasi titolo prende il nome di **bilancia dei pagamenti**. Essa comprende, oltre che voci di importazioni e di esportazioni, anche pagamenti e riscossioni dovute ad altre cause (partite invisibili) quali il turismo, l'impiego di capitali all'estero o di capitali esteri nel paese, i noli, le rimesse degli emigranti, ecc. Lo sviluppo del c. ha portato alla formazione di una disciplina particolare che ne studia l'organizzazione dal punto di vista economico aziendale: la **tecnica commerciale**. Essa analizza i vari elementi che influiscono sullo svolgimento dei c. interno e internazionale. Fra questi si possono indicare: i progressi della tecnica produttiva, i mezzi di trasporto, l'ordinamento giuridico, la diffusione della cultura commerciale. Lo sviluppo della tecnica commerciale ha reso necessaria una particolare preparazione culturale per coloro che devono esercitare attività commerciali. Gli atti di c. hanno dato luogo ad una delle più vaste formazioni autonome che si siano costituite nell'ambito dell'ordinamento giuridico: il diritto commerciale. In Italia il primo Codice di c. fu pubblicato nel 1865; esso venne abolito il 10 gen. 1883 con l'entrata in vigore del nuovo Codice di c. Con la riforma dei Codici del 1942 le leggi regolanti l'attività commerciale rientrano a far parte dell'unificato Codice civile.
Il **Storia.** - La prima forma di scambio, in quella che potrebbe chiamarsi la fase precommerciale, è costituita dal baratto e dal dono ospitale. Erodoto (IV, 12) ci descrive una forma tipica di baratto, che fu poi riscontrata da esploratori e pionieri presso numerose tribù primitive: il baratto silenzioso; questo rendeva possibile lo scambio anche tra tribù ostili o diffidenti, evitando che esse venissero a contatto. L'economia primitiva rimane però una economia chiusa, il c. non adempie in essa ad una funzione essenziale e la forma normale per procurarsi i beni che non si possono produrre rimane la rapina.
Per trovare vere e proprie attività commerciali dobbiamo risalire alle prime civiltà, gli Assiri e i Babilonesi, gli Egiziani, i Fenici. Questi popoli introducono l'uso della moneta, dei pesi e delle misure e stabiliscono le prime norme regolanti il pacifico svolgersi dei traffici. Soprattutto i Fenici acquistano un vero e proprio dominio esclusivo del c. internazionale, favoriti in questo dalla loro posizione geografica che ne fa i naturali intermediari tra l'Oriente e l'Occidente. Il loro predominio commerciale dura
ca. fino al 500 a. C. Dalla posizione geografica, dalla povertà del suolo e dalla naturale attitudine degli abitanti fu pure incrementato lo sviluppo del c. dei Greci, caratterizzato da un'importanza particolarista e liberistica. Grande importanza assunsero le colonie diffuse su tutte le coste mediterranee ed economicamente legate alla madre patria da continue correnti di traffico. Antagonista della Grecia nel c. mediterraneo è Cartagine, che riunisce intorno a sé le colonie fenice del Mediterraneo occidentale vincolando con una fitta rete di trattati commerciali: a differenza di quella greca, la politica commerciale cartaginese tende a costituire un sistema accentratore con carattere monopolistico: essa ci dà il primo esempio di una politica commerciale imperialistica.
La distruzione contemporanea di Cartagine e di Corinto (146 a. C.) segna l'inizio del predominio economico romano, che rappresenta il periodo dell'economia più vasta e liberale dell'oro antico. Con l'unificazione politica ed economica data dalla magnifica rete stradale, con la formazione di grandi centri di popolazione e di cospicui capitali mobiliari, la dominazione romana rende possibile una notevole specializzazione economica e quindi un vasto traffico commerciale.
Con la caduta dell'Impero romano si ebbe in Europa un periodo di decadenza del c. che si riduce al piccolo mercato locale fra la città e il suo suburbio. Come nel campo spirituale anche in quello economico fu la Chiesa che fece lenta opera di riorganizzazione. Attorno alla diocesi in comunicazione con un buon numero di pievi si ricostituisce un centro di vita sociale. Il vescovo è l'autorità che guida i nuovi rapporti, tutelando la regolarità e la buona fede. Sono le diocesi e le pievi che ottengono dalla decadente autorità imperiale il privilegio per gestire mercati e fiera i quali ridanno vita al traffico regionale e interregionale. Dal sec. XII in poi tutte le città occidentali hanno battaglie e mercati, i quali, nonostante le difficoltà, percorrono le vie del levante e quelle mediterranee e si portano in Germania, in Francia, in Flandra.
Con la rinata economia di scambio si pongono le basi del movimento comunale e si apre l'epoca d'oro del c. italiano (sec. XII, XIII, XIV e XV). Il mercante è la figura centrale dell'economia del basso medioevo e le grandi compagnie italiane (Medici, Bardi, Peruzzi), dirigono la fila del c. di beni e di moneta dell'Europa creandosi enormi fortune. La chiusura delle vie di comunicazione con l'Orient, effetto dell'espansione turca, e le scoperte geografiche iniziano una nuova fase nella storia del c.: la fase oceánica. Il primato commerciale passa ai paesi dell'Atlantico: Portogallo e Spagna nel sec. XVI, Olanda nel XVII, Francia e Inghilterra nel XVIII. Le grandi vie di traffico si aprono verso la Americhe, e l'Italia non riuscirà più a riconquistarsi una posizione di primo piano. Un'industria sviluppata, un vasto impero coloniale e una tecnica commerciale accurata danno alla Gran Bretagna alla fine del secolo scorso una decisa prevalenza commerciale che farà di Londra il primo mercato mondiale di merci e di capitali. Nei primi anni di questo secolo la Germania ha una rapida espansione economica, basata sul sistema protezionistico. Il periodo fra le due guerre mondiali ha visto un accentuarsi del protezionismo e della lotta per la conquista di mercati di sbocco. Gli Stati europei hanno cercato di dirigere sempre più strettamente le proprie correnti di traffico internazionale subordinandole alle direttive politiche; mentre gli Stati Uniti hanno aumentato la loro potenzialità economica tanto da diventare il primo mercato esportatore del mondo. Il c. interno e internazionale odierno è caratterizzato da una parte da un desiderio di libertà, naturale dopo le costrizioni del lungo periodo di guerra, dall'altra dalla necessità di aiutare attraverso un piano di accordi internazionali la ricostruzione economica dell'Europa e di realizzare attraverso piani nazionali di politica economica una migliore giustizia sociale.
Francesca Duchini
III. OBBLIGHI MORALI
Si considera il termine c. in senso ampio per tutta quell'attività a base di compra-vendita, che si inserisce nell'intricato complesso delle attività attraverso le quali si effettua la circolazione dei beni e dei valori.La teologia dell'alto medioevo non era favorevole al c. esercitato allo scopo unico di lucro. Con la Scolastica (Sum. Theol., 2a-2a c., q. 77, a. 4) si fa strada questo criteri che rimane per molti secoli: il lucro modesto può essere onesto; il lucro senza limite, pur non essendo per sé illecito, ha bisogno di un motivo che lo giustifichi.
Nel sec. XVIII i teologi, spinti dallo sviluppo preso dal c., pongono un maggiore sforzo per intenderne la legittimità e trovano che il profitto è un quasi-stipendium senza bisogno di altro titolo che lo giustifichi. L'avversione dei medievali al c. è giustificata dai pericoli che il c. presenta, quali le frodi così frequenti in questa materia, la violazione del giusto prezzo, il perseguire il lucro, non per un fine lecito, ma al solo scopo di un arricchimento in immensum. Di fronte al rigorismo del medioevo il giudizio che il pubblico del nostro secolo porta sul c. è eccessivamente largo.
Dal punto di vista cattolico è impossibile dare un giudizio di insieme su tutta l'attività commerciale, perché costituita non da un atto solo, ma da un insieme di atti, che possono interessare tutto il campo morale. La prima questione che si offre a risolvere è quella dell'obbligazione delle leggi commerciali. Vale il principio dell'obbligazione delle leggi civili, a cui si riconducono anche quelle commerciali. Ora, com'è noto, le leggi civili, fatte le dovute eccezioni e riserve (v. LEGGE), regolarmente obbligano in foro interno, anche se il legislatore non lo dice, specialmente quelle che creano diritti, obbligazioni, mezzi di prova, com'è il caso appunto delle leggi commerciali. Qualcuno modernamente a questo proposito ha voluto adottare una nuova suddivisione, che si può accettare come maggiormente chiarificatrice, distinguendo anche dal punto di vista morale in questo campo tra leggi commerciali imperative (che concorrono eventuali diritti di terzi) e suppletive (che valgono nel silenzio dei contraenti): le prime obbligano in coscienza «ante sententiam iudicis»; le seconde obbligano in coscienza «ante vel post sententiam iudicis» o non obbligano affatto a seconda che le parti intendevano o meno riferirsi ad esse (cf. G. Bicchieri, Il mondo degli affari e la morale, Brescia 1935, pp. 46-51).
Ciò premesso, poiché la legge non può togliere tutti gli abusi, sarà opportuno rievocare accanto agli obblighi da essa emanati tutti i principi morali, che regolano i contratti (v. CONTRATTO) ed COMPRAVENDITA (v.), che sta alla base del c., insieme alle norme che regolano il giusto prezzo (v. PREZZO). Per quello che riguarda più direttamente l'attività commerciale, valgono alcuni principi specifici di ordine morale:
1) non può essere accettato il principio che ha trovato la sua formulazione nel noto aforisma inglese: Busi-ness is business (gli affari sono affari), con il quale si vorrebbe elevare il proprio tornaconto a criterio esclusivo, estrazione fatta da ogni altra preoccupazione. Questo criterio presuppone che il mondo commerciale sia un mondo a sé stante, sottratto alla legge morale; 2) e perciò innanzi tutto non è ammessa un'attività commerciale per gli affari poco puliti o addirittura loschi, ad es. la tratta delle bianche; 3) è inoltre moralmente proibito avvalersi di mezzi illeciti, per favorire il proprio c., come sarebbe p. es., servirsi della menzogna, della violenza,
della ignoranza o miseria altrui (borsa nera). Oggi nell'uso dei pubblicità (v.), con cui si lancia un prodotto, per renderlo accetto al pubblico e determinare la vendita. In questo settore è certamente condannabile quella tendenza che vuol sollecitare per mezzo della pubblicità gli istituti meno nobili degli uomini, onde richiamare con maggior forza l'attenzione del passante su determinati cartelloni reclamistici; 4) l'attività commerciale, com'è noto, può svolgersi in regime di libera concorrenza oppure in regime di monopolio. La concorrenza nel regime di libera contrattazione esercita una benefica feconda funzione nella economia privata, ma deve svolgersi non oltrepassando i limiti segnalati dalla giustizia (concorrenza sleale) e dalla carità. Il problema dei limiti della concorrenza si presenta assai delicato, potendo darsi lesioni molteplici e complesse. La legge civile spesso anche qui interviene e si devono osservare i limiti posti da essa nell'interesse dei singoli e dell'economia nazionale (cf. a tale riguardo l'art. 2595 del Codice civile italiano ed artt. 2595). Come esempi tipici di concorrenza sleale o illecita sono da ricordarsi gli atti di confusione e di denigrazione, l'imitazione servile. Per il regime di monopolio privato si deve osservare che esso non è di per sé illecito, purché il prezzo non venga elevato sopra quello che è giudicato prezzo sommo e gli altri commercianti non vengano impediti di acquistare e di vendere. I commercianti che cospirano per non vendere se non a prezzo sommo, per quanto giusto, peccano contro la carità, ma probabilmente non contro la giustizia, a meno che qualcuno di loro non venga dolosamente impedito a vendere a minor prezzo. 5) Nella domanda ed offerta della merce da parte dei commercianti è da osservare che per quanto le leggi economiche della domanda e dell'offerta incide non comportamenti economici e quindi siano in certo senso costruttive, non lo sono al punto da sottrarre chi commerciante alle esigenze superiori dell'ordine etico. 6) Nelle congiunture economiche la consapevole azione regolatrice dei singoli operatori, se possibile da parte dei grandi commercianti, non deve mai perdere di vista il bene comune a vantaggio del bene individuale. 7) Di fronte ai dipendenti i commercianti hanno precisi doveri sia nel promuovere l'assicurazione, sia nel creare buone condizioni di lavoro, imprenditore (v.); 8) Il contrabbando sia interno che esterno, in quanto violazione di leggi emanate dalla legittima autorità, è senza dubbio anche moralmente illecito, sebbene si continui ancora a fare distinzione a questo proposito fra leggi fiscali, che obbligano sub poena ad altre leggi morali, che obbligano sub culpa. Oltre le restrizioni al reale, nell'ambito nazionale, ve ne sono altre anche nel diritto internazionale. 9) È comunemente ammesso, p. es., che lo stato di guerra impone anche agli Stati e sudditi di Stati belligeranti molte restrizioni alla libertà di c. Tutta, poiché tali restrizioni importano spesso gravi danni economici, è necessario che il divieto di esercitare il c. con i belligeranti sia stabilito, tenendo soltanto conto delle necessità della guerra, ed entro questi limiti obbliga anche in coscienza. 10) Nelle operazioni di smercio va evitato qualsiasi genere di frode. È lecito ai commercianti comprare e vendere merci che possono essere usate in bene o in male, non però quelle che di loro natura non ammettono che un uso cattivo. 11) I commercianti nel comprare o vendere possono lecitamente usare della compensazione occulta solo: a) se ingiustamente sono costretti a vendere o per errore abbiano venduto le merci di sotto del prezzo giusto; b) se non possano ottenere altrimenti, senza grave incomodo, il pagamento di un debito vero e certo. 12) Oltre alle obbligazioni di giustizia committiva e legale, i commercianti non possono trascurare di adempiere gli obblighi del precetto della carità nella misura che compete a ciascuno e secondo i beni posseduti e le circostanze. 13) Infine deve essere subordinata la ricerca di guadagno allo scopo supremo della vita.
IV. DIRITTO CANONICO
Il CIC prende in considerazione il c., oltre che CONTRATTO (v.) e in particolare al mutuo (v. usura), espressamente nel can. 142 che vieta ai chierici di esercitare, anche per interposta persona, negotiationem vel mercatrum a vantaggio proprio o altrui.Con tale norma s'intende vietato al chierico, oltre che l'esercizio del c. in senso proprio (comprese quindi le operazioni di cambio e di borsa), anche l'esercizio dell'industria che abbia per oggetto beni di proprietà altrui o che utilizzi lavoro altrui. Non si ritiene invece vietato al chierico l'acquisto di obbligazioni di società commerciali, e, generalmente, neanche l'acquisto di azioni (se però l'acquisto è fatto allo scopo di speculare sulla rivendita, si può dubitare della liceità).
Il chierico che trasgredisca questo divieto deve essere punito dall'Ordinario secondo la gravità della colpa (can. 2380).
Divieti simili, più o meno determinati, si trovano fin dai primi secoli della Chiesa, soprattutto in molti sinodi particolari dei secc. IV-VIII, i cui testi (spesso cominanti gravi pene) sono in parte riprodotti nel Decreto di Graziano (cf. c. 26, D. LXXXVI; c. 1. 2. 9, 10, D. LXXXVIII; C. 1. 3. 8, C. XIV, q. 4; C. 1. 3, C. XXI, q. 3) o nelle collezioni di decretali.
Il Concilio Tridentino (ssc. XXII, c. 1; ssc. XXIV, c. 12 de ref.) ribadì il divieto, attenuando peraltro le pene.
Per altri testi canonici successivi cf. le fonti citate in nota ai can. 142 e 2380 del CIC. Pio Cipriotti