GENOCIDIO. - La voce etimologicamente è un neologismo, ricavato da due vocaboli latini (gens e caedes) e significa la strage di un popolo, di un gruppo etnico.
Il g. come delitto specifico fa la sua prima apparizione nel campo giudiziario al processo di Norimberga (14 nov. 1945 - 30 sett. e 1 ott. 1946). L'accusa si portò allora su tre categorie di delitti: i crimini contro la pace, contro la guerra e di lesa umanità. In un documento quasi contemporaneo, nello Statuto del Tribunale mili-tare internazionale, convenzionalmente costituito l'8 ag. 1945 in Londra dalla Francia, Inghilterra, Russia e Stati Uniti e precisamente nell'art. 6a erano stati elencati una serie di crimini chiamati di «lesa umanità»: assassino, sterminio, riduzione a schiavitù, deportazione, atti inumani contro la popolazione civile, persecuzioni razziali, politiche, religiose; e nell'art. 6b erano elencati una serie di crimini chiamati di guerra: violazioni di leggi e costumi di guerra, assassino, malvagio trattamento, deportazione (lavori forzati), uccisione o maltrattamento dei prigionieri, esecuzione degli ostaggi, saccheggio dei beni privati e pubblici, distruzioni di città e paesi senza motivo militare.
Qualche cosa di simile si era avuto dopo la guerra 1914-18, quando gli uomini di Stato inglesi e americani avevano imposto al tavolo della pace di Versailles (sez. VII, art. 227) l'adozione di sanzioni penali individuali contro il Kaiser e i principali capi tedeschi. Senonché allora le sanzioni non ebbero pratica applicazione. Come osserva il Lener (Crimini di guerra e delitti contro l'umanità, 3° ed., Roma 1948, p. 131) i crimini di guerra sono una sottospecie dei delitti contro l'umanità; gli uni e gli altri sono compresi nel delitto di g. che viene perciò de-

altri numerosi patroni di Napoli (s. Antonio, Asprino, Michele, Rocco, Giuseppe, Andrea Avellino, ecc.). Maggiore solennità presenta la festa del 19 sett., che si svolge dentro il Duomo stesso, dove si conservano le religie nella Cappella del Tesoro di s. G. Vi intervengono spesso alte autorità ecclesiastiche e sempre una immensa folla di fedeli. Un canonico trae dalle loro custodie e pone sull'altar maggiore il busto con la testa di s. G. e un ostensorio con le due ampolle, per mostrarle al popolo. Tra preghiere e litanie le religie vengono portate in processione per le navate della chiesa, e più o più volte si ripete a gran voce la recita del Credo. Avvenuto il miracolo, il canonico mostra l'ampolla, in cui ferve il sangue liquefatto; e allora la folla esce in fragorose esclamazioni di giubilo, mentre dai canonici viene intonato il Te Deum. Migliaia di fedeli si accostano per baciare le ampolle e averne toccata la fronte, e questa cerimonia si prolunga per ore e ore. Dai modi particolari con cui il miracolo si compie, suole il popolo trarre determinati pronostici.
Vivissime manifestazioni del culto popolare si sono ravvivate attraverso i secoli in occasione di eruzioni del Vesuvio o di pubbliche calamità. Altre, più modeste, consistono nell'esposizione di immagini del Santo dagli angoli delle strade, per la raccolta di offerte.
Intensa è anche la devozione con il pellegrinaggio alle catacombe del Santo. - Vedi tav. II.
finito da H. Donnideu de Vabres (Le procès de Noremberg devant les principes modernes du droit pénal international, in Recueil des cours, 70 [1947, I], p. 523 sgg.) la série de delitti commessi durante la guerra ed anche fuori di essa su individui o gruppi umani a causa della loro razza, nazionalità, religione e delle loro opinioni. Il Paoli spiega che vi è uguaglianza di natura tra crimini di guerra e contro l'umanità, la differenza è solo nel tempo, in cui si compiono (Contributio à l'étude des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en droit pénal international, in Revue générale de droit international public, 16 [1941-45, II], p. 131 sgg.).
La definizione giuridica di g. la si trova nell'art. 2 della convenzione sul g., approvata il 9 dic. 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite : « Per g. si intende uno degli atti seguenti, compiuti con l'intenzione di distruggere interamente o parzialmente un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso : a) uccidere i membri di quel gruppo; b) causare danni materiali o mentali a membri di quel gruppo; c) infliggere liberamente a quel gruppo condizioni di vita tali da portare alla sua distruzione fisica intera o parziale; d) imporre misure rivolte ad impedire nuove nascite nel gruppo; e) trasferire con la forza bambini di un gruppo ad un altro gruppo.
Questo genere di delitti, ora così condannati anche nel diritto internazionale, non è nuovo purtroppo nella storia dell'umanità : nuovo se mai è il tentativo di coercizione.
Lo sterminio, la distruzione di un'intera schiatta fa riscontro in non pochi casi nella S. Scrittura del Vecchio Testamento, che vengono ricordati dagli agiografi sotto la voce « herem » (v.). Si tratta della distruzione per lo più di popoli ostili agli Ebrei, specialmente in occasione dell'occupazione della Terra Promessa.
Assieme all'eccidio di intere stirpi vanno pure nella Bibbia registrati fatti simili per singole città, qualche volta per interi eserciti (Deut. 20, 10; 13, 12-17).
Ma non si ha qui il delitto di g., se non in senso puramente materiale, perché Dio stesso non raramente comanda una tale guerra sterminatrice a favore del suo popolo. Senonché tale doveva essere pure la legge della guerra presso gli altri popoli semiti, all'infuori di qualsiasi intervento divino, come risulta da qualche passo della stessa Bibbia (IV Reg. 19, 11; Is. 37, 11) e da altre fonti ed iscrizioni profane. Si è allora di fronte alla configurazione di veri e propri delitti di g.
Per citare qualche esempio, in Egitto, sotto la XVIII dinastia Tebana, e precisamente sotto Thutmosis III, sono celebri le deportazioni di intere popolazioni ribelli, fra cui le tribù dei Giacobiti, Gioesfiti e Jehuditi.
Nell'Impero assiro sotto Tegeathphalasar (745-27 a. C.) viene adottato come sistema il trasportare le popolazioni soggette da una regione all'altra. Si hanno tracce nella Bibbia stessa della deportazione degli Ebrei a Babilonia al tempo del II Impero babilonese (1a deportazione nel 606, ultima nel 586).
Più tardi, nell'età ellenica, Filippo di Macedonia (349 a. C.), lottando contro Atene e Olinto distrugge 32 città e disperde gli abitanti, trasportandoli in Macedonia. Nella distruzione di Tebe, fatta da Alessandro, per rappresentare un furore venduti 30.000 ab.
Ai tempi di Roma, senza vagare nella leggenda, basti ricordare la distruzione di Gerusalemme sotto Tito, con la dispersione dei Giudei, e la serie di persecuzioni contro i cristiani.
Dei Germani già Tacito scriveva « bellum Hermunduris prosperum, Chatti exitiis suis fuit, quia victores diversam aciem Marti ac Mercurio sacruvere, quo voto equi, viri, cuncta victa occisioni dantur » (Amalii, XIII, 57).
A parziale spiegazione, se non a scusa, di questi fatti nell'antichità può invocarsi la non esistenza di un diritto internazionale. Sembra anzi che la vittoria stessa conferisse il diritto di impadronirsi delle terre altrui e di rendere schiavi gli abitanti. Possono pure invocarsi altre cause, come la fame, causata dalla poco razionalità dell'agricoltura; la superpopolazione, per cui tribù cacciate da una parte, con le armi si conquistavano un'altra terra.
Ma non si può sottoscrivere a coloro che dicono che il ricorso di questi fatti e delle guerre sterminatici sia una legge dell'umanità, che la storia è costretta a scoprire ogni sua pagina, senza riuscire a spiegarla nei singoli casi.
Con il progredire della civiltà cristiana si ebbe anche in questo campo un ingentilimento dei costumi. Ed anche quando apprensioni, in certo senso giustificate, sembravano legittimare certi interventi crudeli, come nel caso dei Sassoni, resti a qualsiasi apporto di civiltà, non mancò la voce dei pontefici di Roma (papa Adriano ed il monaco Alcuino) a favore delle vittime, sia pure si trattasse di infedeli.
Ma all'infuori di queste proteste che partirono dalla più alta autorità spirituale, nel campo del diritto internazionale bisogna arrivare a tempi assai più recenti per vedere interventi coordinati a favore di popolazioni oppresse.
Come un prodromo di quello che sarà più tardi l'intervento dell'O.N.U. nel campo del diritto internazionale, possono essere ricordati gli interventi di umanità, con i quali le nazioni europee coordinano i loro sforzi per la repressione della tratta dei neri dal Congresso di Vienna (1815) in poi, e mossero alla difesa delle popolazioni oppresse dell'Impero ottomano in Grecia (1827), nella Siria e nel Libano (1860). Con il Trattato di Berlino (1878) si ebbe un vero codice protettivo delle minoranze per il godimento di diritti civili e politici e della libertà di culto. Un ulteriore sviluppo in questo campo si ebbe con gli accordi contrattuali stipulati dalla Società delle Nazioni con la Polonia e gli altri Stati, che avevano estese le loro frontiere con inclusione, nel loro territorio, di forti minoranze di diversa nazionalità e culto dopo la guerra 1914-18. Rimasero però senza appello altri crimini, come i massacri degli Armeni perpetrati dai Turchi (1915-18), senza parlare di tutta la serie delle persecuzioni dei cattolici dai primi secoli della Chiesa ad oggi. Tuttavia il mondo si sentì scosso da altri fatti che erano avvenuti nello stesso periodo bellico 1914-18, come la deportazione in campi di concentramento di intere popolazioni belghe, e più tardi l'eccidio di prigionieri, specie di Armeni, fatto dai Russi (1927), e più lo doveva essere per i crimini perpetrati nelle guerra 1939-45, di cui doveva rimanere vittima proprio la Polonia, a cui si erano chieste, dopo il suo risorgere con il Trattato di Versailles, garanzie per minoranze estere; e dalla lotta razziale, scatenata contro gli Ebrei dal nazional-socialismo, che culminò con gli stermini in massa durante l'ultima guerra; da tutto l'insieme di un sistema crudelmente modellato a base di razzie di uomini e donne, di inammissibili rappresaglie, di maltrattamenti brutali, di orridi campi di concentramento, di stanze di tortura e di camere a gas.
Da ciò la posizione concreta del problema nel campo internazionale, culminata nello statuto delle Nazioni Unite, che prima ancora di sanzionare il riconoscimento dei diritti dell'uomo in campo internazionale (10 dic. 1948) ha condannato formalmente il 9 (9 dic. 1948) già esecrato dalla coscienza del mondo civile, lo ha dichiarato delitto in base al diritto internazionale e ha deciso che le persone accusate di 6. dovranno essere giudicate da un tribunale competente. Cadono così certe pregiudiziali che si sono potute sollevare e in diritto e in fatto contro il processo di Norimberga. La salvaguardia delle fondamentali esigenze umanitarie, che prima aveva la