FITTO A COLTIVATORE DIRETTO

FITTO A COLTIVATORE DIRETTO. - Trattasi di una sottospicua del più ampio schema dell’affitto di fondi rustici, in cui l’affittuario, quale piccolo imprenditore agricolo, provvede direttamente alla coltivazione del fondo con lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia.

Il proprietario terriero, in tale forma di conduzione, rimane estraneo all’intero ciclo produttivo, di cui la gestione passa al fattovolo, limitandosi a percepire un canone annuo, in denaro e in natura. Da parte sua l’affittuario nell’assumere la gestione del fondo s’impegna a coltivarlo, secondo le norme della buona tecnica agraria.

Le scorte vive e morte necessarie alla conduzione generalmente appartenendo all’affittuario. Qualora invece esse siano di proprietà, in tutto o in parte, del proprietario del fondo, il conduttore ne assume i rischi all’atto della consegna e s’impegna a restituirle alla scadenza del contratto nello stesso genere, qualsiasi, numero e peso, dietro versamento di una cauzione infruttifera.

Le forme di f. a. c. d., più o meno evolute, più o meno favorevoli al lavoratore, consacrate nella legge, nei capitolati provinciali o nelle consuetudini, costituiscono una gamma infinita, che varia in relazione alla diversità delle zone agraria, alle possibilità economiche e finanziarie delle classi rurali, alla fertilità del suolo, al regime fondiario alle tradizioni locali.

Il piccolo f. a. c. d., nella sua forma più evoluta, detta autonomia o familiare, che presuppone l’azienda appenditata, si è andato diffondendo specie nel Veneto e nella Campania, nonché in altre zone collinose ove il frazionamento della proprietà è la povertà del suolo ha determinato il diffondersi di questo tipo di contratto agrario in sostituzione del secolare istituto della mezzadria. Nelle zone, invece, dove la particolare sistemazione fondiaria non si presta all’appoderamento, il contratto di affitto perde la sua caratteristica fisonomia a base familiare, assumendo la forma di piccolo affitto non autonomo e particellare.

Dalle affittanze delle aziende colture industrializzate della Lombardia, ai rapporti misti di fitto e di mezzadria di alcune province venete o piemontesi, alla quasi mezzadria del Trentino (bosco e seminativo a mezzadria, bestiame e pascolo in affitto) è tutto un intersecarsi di rapporti tra proprietario fondiario e lavoratore, non sempre facilmente classificabili.

Comunque è dato notare in ogni zona una chiara tendenza ad una graduale evoluzione verso la forma più perfetta dell’affitto autonomo, in relazione alle migliori rate condizioni finanziarie delle categorie rurali, alla necessità di chiarezza e precisione dei patti, alle mutue esigenze tecniche ed economiche dell’agricoltura e del mercato, che non possono non far sentire, presto o tardi, la loro influenza sulla sistemazione definitiva dei rapporti giuridici in agricoltura.

Il problema sociale riguardo al f. a. c. d. è soprattutto un problema di migliore tutela del lavoro agricolo in una forma intermedia di conduzione che deve costiare una tappa nell’assenza del lavoratore verso l’acquisto della proprietà della terra. La necessità di adeguare provvidenze in questa materia si fa sentire soprattutto in relazione all’esigenza di un controllo sui canoni, specie nelle zone a popolazione agricola più densa, ove l’offerta di terra non è proporzionata alla richiesta.

Il problema è qui quello di assicurare al piccolo fattovolo un’acqua retribuzione del suo lavoro in ordine alle sue esigenze familiari, perché nell’utile della piccola impresa, detratto appunto l’ammontare del canone, ciò che rimane rappresenta il reddito del lavoro manuale opportuno dalla famiglia colonica.

Opportune facilitazioni fiscali e creditizie dovranno agevolare il fattovolo nell’acquisto della proprietà non solo del capitale agrario ma anche della terra, per la quale i progetti di riforma dei contratti agrari prevedono un diritto di prelazione a favore dell’affittuario, a partire di condizioni in caso di vendita del fondo. Provvidenze che non sono estranee ad altri ordinamenti giuridici stranieri.

Il problema pertanto deve trovare soluzione nell’ambito di un nuovo indirizzo politico-sociale, ispirato alla morale cristiana, nella quale rientra pienamente la concezione quasi patriarcale della famiglia rurale, intesa non solo come comunità per il consumo dei beni, ma anche particolarmente come comunità di produzione (Pio XII, *Parola agli agricoltori*), ove in unità di interessi e di intenti si concentrano gli affetti più puri e sacri, all’ombra del focolare domestico.

Ragioni economiche e sociali consigliano inoltre di assicurare al piccolo affittuario una certa stabilità sul fondo, per affezionarlo maggiormente al lavoro alla terra, attraverso una durata pluriennale del contratto. In tale senso si è andata orientando la legislazione di molti paesi stranieri, di condizioni agricole non molto dissimili dalle nostre. Si vedano, ad es., la legge olandese 12 nov. 1941 e la legge spagnola si giungono 1940. Un controllo pubblicistico sugli esempi annuali è praticato invece in Inghilterra (*Agricoltural Holdings Act* del 1925): questo sistema favorisce i lavoratori migliori di più capaci, eliminando gradualmente gli intenti e i dissensori.

Le zone ove più urgente e sentita è la necessità di adottare tutti questi provvedimenti, sono naturalmente quelle latifondistiche dell’Italia meridionale, ove la posizione del lavoratore è resa più incerta e difficile dall’esistenza del grande affittuario intermediario e gabelotto, ove gli appezzamenti di terreno vengono suddivisi in modesti spazi, spesso insufficienti ad assicurare i mezzi di vita e il lavoro ad un’unità familiare, ove l’appoderamento è pressoché sconosciuto e il terziario sociale siciliano terragnerista calabrese è costretto a lunghi e faticosi spostamenti per recarsi ogni giorno al lavoro, per mancanza di fabbricati rurali nelle campagne e di tutte quelle opere pubbliche (impianti elettrici e idraulici, strade, ponti, ecc.) che sono indispensabili all’umana esistenza.

Malgrado il manifesto favore che, per quell’autonomia sia tecnica sia economica che esso concede al lavoratore, il f. a. c. d. gode presso i riformatori sociali, è però evidente che questa forma di conduzione non può venire estesa oltre certi limiti, incontrando ostacoli quasi

insuperabili, là dove le dimensioni dell'azienda e il genere di colture a tipo industriale richiedono quell'impiego di energie e competenze tecniche ed amministrative quelli'afflusso di capitali, che fanno generalmente difetto alle nostre classi rurali. Si tratta di quelle zone o di quelle aziende agricole ove altre forme di conduzione dell'impresa agraria, non ultime la mezzadria ed il grande affitto, hanno ancora un'importante funzione sociale da svolgere, che è ragione della loro stessa esistenza nell'ordinamento giuridico ed economico vigente.

BIBL.: G. Valentini, Studi di politica agraria, Roma 1914; A. Serpieri, Studi sui contratti agrari, Bologna 1920; A. Brizzi, Aspetti e redditi del lavoro agricolo, Firenze 1942; id., Economia e politica agraria, Città di Casale 1942; M. Bandini, Politica agraria, Bologna 1946; B. Rossi, L'affitto di fondi rustici nei suoi riflessi economici, in Atti della XXI settimana sociale dei cattolici ital. Problemi della vita rurale, Roma 1948, pp. 70-102; id., Affitto fondi rustici, ivi 1948, Bruno Rossi.

FIUME, dipositi di Città nella Venezia Giulia immediatamente soggetta. Ha unito il titolo abbaziale di S. Giacomo de Abbatia.

Ha una superfice di 1014,87 kmq. con una popolazione di 110.000 ab. dei quali 108.000 cattolici, distribuiti in 32 parrocchie servite da 57 sacerdoti diocesani e 13 regolari; un seminario, 3 comunità religiose maschili e 10 femminili (1950).

F., sorta nel medioevo sulle rovine dell'antica Tarsatica, sviluppata nel sec. XIII a libero comune, quasi indipendente, fu dapprima sotto la potestà del vescovo di Nola, che la cedette in feudo ai signori di Duino, ai quali successero i Walsee. Estinti questi ultimi, F. passò sotto il dominio della casa d'Austria. Però in tutto questo periodo, che va quasi fino alla fine del sec. XVIII, F. restò sempre sotto la giurisdizione ecclesiastica del vescovo di Nola.

Di modo che furono fatti più volte dei tentativi per sottrarre F. dalla dipendenza del vescovo di Nola; uno dei più seri, al tempo del vescovo Sazoneno, che, con il suo intervento presso la S. Sede, seppe allora impedire il distacco di F. da Nola.

Nel 1776 la città cambiava dipendenza politica perché da Maria Teresa veniva separata dall'Austria per essere aggregata all'Ungheria, però mediamente alla Croazia. Ma il diploma imperiale non incontrò il favore dei funnari che in parte, perché il loro pesava l'ingerenza della Croazia, e tanto fecero che l'imperatrice Maria Teresa con una nuova disposizione aggregò nel 1779 F. immediatamente alla corona di S. Stefano come segretario di S. Francesco, anche con la sua famiglia. F. fu saccata da Nola e unita alla diocesi di Segna, Questa posizione politica, benché avesse subito varie vicende nel sec. XIX, fu quella che, nelle sue grandi linee, vigeva al tempo della prima guerra mondiale del 1914-18.

Dal punto di vista della cura spirituale la dipendenza ecclesiastica di F. dalla diocesi di Segna non fu delle più felici, perché il clero, nella grande maggioranza creato - erano pochissime le vocazioni fiumane - seppure buono e conscio dei suoi doveri, non aveva nessuna influenza sulla popolazione di altra lingua e di altro sentire.

Il crollo della monarchia austro-ungarica pose fine alla dolorosa situazione ecclesiastica della città. La S. Sede, dopo le ripetute istanze del Consiglio nazionale, istituì così governo della città in seguito all'abbandono delle autorità ungheresi, mandò dapprima un visitatore apostolico nella persona di mons. Valentino Liva per esaminare tutta la situazione. Poi, rinnovando il Consiglio nazionale le sue istanze, sottratta F. alla giurisdizione diocesana di Segna, la S. Sede nominò amministratore apostolico (23 apr. 1920) mons. Celso Costantini, allora direttore del Museo archeologico di Aquileia.

Nel 1920 avvenne l'occupazione della città da parte di D'Ammuzio che vi costituì la «Reggenza italiana del Carnaro» (ag. 1920) ma dovette sfuggire in forza al trattato di Rapallo (nov. 1920) che costituì lo Stato indipendente di F. Questo nel 1924 fu definitivamente annesso all'Italia e il 25 apr. 1925 con bolla pontificia vi fu costituita la diocesi di Aquileia.

F. La seconda guerra mondiale vide la città evacuata, le rappresaglie tedesche, l'occupazione delle truppe di Tito (3 maggio 1945) e la conseguente persecuzione, di colorito comunista, del clero e dell'Azione Cartolica.

La nuova diocesi ebbe gli identici confini della provincia del Carnaro e fu divisa dapprima in quattro decani: vicarie forane, quella della città, di Villa del Novo, staccata dalla diocesi di Lubiana, e di Volosca e di Elsane sottratti alla diocesi di Trieste, e poi, quando fu ingrandito il territorio della provincia, le venne aggiunto il decanato di Crusizza (Castelnuovo d'Itria), anch'esso sottratto alla diocesi di Trieste.

BIBL.: G. Kobler, Memorie per la storia della tribuna città di F. Fiume 1860; G. Depoli, La provincia del Carnaro, in Fiume, 3 (1927), passim; S. Gigante, Storia del comune di Fiume, 3 (1927), passim; S. Gigante, Storia del comune di Fiume, 3, Fiume, 3 (1927), passim; S. Gigante, Storia del comune di Fiume, 3. F. Ferrero, Da F. a Roma, 1914; P. Badoglio, Rivoluzioni su F. Roma 1946. Giovanni Regalati