FITTO A COLTIVATORE DIRETTO

FITTO A COLTIVATORE DIRETTO. - Trattasi di una sottospecie del più ampio schema dell'affitto di fondi rustici, in cui l'affittuario, quale piccolo imprenditore agricolo, provvede direttamente alla coltivazione del fondo con lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia.

Il proprietario terricero, in tale forma di conduzione, rimane estraneo all'intero ciclo produttivo, di cui la gestione passa al fittavolo, limitandosi a percepire un canone annuo, in denaro e in natura. Da parte sua l'affittuario nell'assumere la gestione del fondo s'impegna a coltivarlo, secondo le norme della buona tecnica agraria.

Le scorte vive e morte necessarie alla conduzione generalmente appartengono all'affittuario. Qualora invece esse siano di proprietà, in tutto o in parte, del proprietario del fondo, il conduttore ne assume i rischi all'atto della consegna e s'impegna a restituirle alla scadenza del contratto nello stesso genere, qualità, numero e peso, dietro versamento di una cauzione infruttifera.

Le forme di f. a. c. d., più o meno evolute, più o meno favorevoli al lavoratore, consacrate nella legge, nei capitolati provinciali o nelle consuetudini, costituiscono una gamma infinita, che varia in relazione alla diversità delle zone agrarie, alle possibilità economiche e finanziarie delle classi rurali, alla fertilità del suolo, al regime fondiario e alle tradizioni locali.

Il piccolo f. a. c. d., nella sua forma più evoluta, detta autonoma o familiare, che presuppone l'azienda appoderata, si è andato diffondendo specie nel Veneto e nella Campania, nonché in altre zone collinose ove il frazionamento della proprietà e la povertà del suolo ha determinato il diffondersi di questo tipo di contratto agrario in sostituzione del secolare istituto della mezzadria. Nella zona, invece, dove la particolare sistemazione fondiaria non si presta all'appoderamento, il contratto di affitto perde la sua caratteristica fisonomia a base familiare, assumendo la forma di piccolo affitto non autonoma e particolare.

Dalle affittanze delle aziende e coltura industrializzata della Lombardia, ai rapporti mitti di fitto e di mezzadria di alcune province venete e piemontesi, alla quasi mezzadria del Trentino (bosco e seminativo a mezzadria, bestiame e pascolo in affitto) è tutto un intersecarsi di rapporti tra proprietario fondiario e lavoratore, non sempre facilmente classificabili.

Comunque è dato notare in ogni zona una chiara tendenza ad una graduale evoluzione verso la forma più perfetta dell'affitto autonomo, in relazione alle migliorate condizioni finanziarie delle categorie rurali, alla necessità di chiarezza e precisione dei patti, alle mutate esigenze tecniche ed economiche dell'agricoltura e del mercato, che non possono non far sentire, presto o tardi, la loro influenza sulla sistemazione definitiva dei rapporti giuridici in agricoltura.

Il problema sociale riguardo al f. a. c. d. è soprattutto un problema di migliore tutela del lavoro agricolo in una forma intermedia di conduzione che deve costituire una tappa nell'ascesa del lavoratore verso l'acquisto della proprietà della terra. La necessità di adeguate provvidenze in questa materia si fa sentire soprattutto in relazione all'esigenza di un controllo sui canoni, specie nelle zone a popolazione agricola più densa, ove l'offerta di terra non è proporzionata alla richiesta.

Il problema è qui quello di assicurare al piccolo fittavolo un'equa retribuzione del suo lavoro in ordine alle sue esigenze familiari, perché nell'utile della piccola impresa, detratto appunto l'ammontare del canone, ciò che rimane rappresenta il reddito del lavoro manuale apportatovi dalla famiglia colonica.

Opportune facilitazioni fiscali e creditizie dovranno agevolare il fittavolo nell'acquisto della proprietà non solo del capitale agrario ma anche della terra, per la quale i progetti di riforma dei contratti agrari prevedono un diritto di prelazione e favore dell'affittuario, e a parità di condizioni in caso di vendita del fondo. Provvidenze che non sono estranee ad altri ordinamenti giuridici stranieri.

Il problema pertanto deve trovare soluzione nell'ambito di un nuovo indirizzo politico-sociale, ispirato alla morale cristiana, nella quale rientra pienamente la concezione quasi patriarcale della famiglia rurale, intesa non solo come «comunità per il consumo dei beni, ma anche e particolarmente come comunità di produzione» (Pio XII, Parole agli agricoltori), ove in unità di interessi e di intenti si cementano gli affetti più puri e sacri, all'ombra del focolare domestico.

Ragioni economiche e sociali consigliano inoltre di assicurare al piccolo affittuario una certa stabilità sul fondo, per affezionario maggiormente al lavoro e alla terra, attraverso una durata pluriennale del contratto. In tale senso si è andata orientando la legislazione di molti paesi stranieri, di condizioni agricole non molto dissimili dalle nostre. Si vedano, ad es., la legge olandese 12 nov. 1941 e la legge spagnola 21 giugno 1940. Un controllo pubblicistico sugli escomi annuali è praticato invece in Inghilterra (Agricultural Holdings Act del 1925): questo sistema favorisce i lavoratori migliori e più capaci, eliminando gradualmente gli inetti e i disonesti.

Le zone ove più urgente e sentita è la necessità di adottare tutti questi provvedimenti, sono naturalmente quelle latifondistiche dell'Italia meridionale, ove la posizione del lavoratore è resa più incerta e difficile dall'esistenza del grande affittuario intermediario e gebellotto, ove gli appezzamenti di terreno vengono suddivisi in modesti spezzoni, spesso insufficienti ad assicurare i mezzi di vita e il lavoro ad un'unità familiare, ove l'appoderamento è pressoché sconosciuto e il terracinato siciliano o terracirista calabrese è costretto a lunghi e faticosi spostamenti per recarsi ogni giorno al lavoro, per mancanza di fabbricati rurali nelle campagne e di tutte quelle opere pubbliche (impianti elettrici e idraulici, strade, ponti, ecc.) che sono indispensabili all'umana esistenza.

Malgrado il manifesto favore che, per quell'autonomia sia tecnica sia economica che esso concede al lavoratore, il f. a. c. d. gode presso i riformatori sociali, è però evidente che questa forma di conduzione non può venire estesa oltre certi limiti, incontrando ostacoli quasi

insuperabili, là dove le dimensioni dell'azienda e il genere di colture a tipo industriale richiedono quell'impiego di energie e competenze tecniche ed amministrative a quell'afflusso di capitali, che fanno generalmente difetto alle nostre classi rurali. Si tratta di quelle zone o di quelle aziende agricole ove altre forme di conduzione dell'impresa agraria, non ultime la mezzadria ed il grande affitto, hanno ancora un'importante funzione sociale da svolgere, che è ragione della loro stessa esistenza nell'ordinamento giuridico ed economico vigente.

BIBL.: G. Valenti, Studi di politica agraria, Roma 1914; A. Serpieri, Studi sui contratti agrari, Bologna 1920; A. Brizi, Aspetti e redditi del lavoro agricolo, Firenze 1942; id., Economia e politica agraria, Città di Castello 1942; M. Bandini, Politica agraria, Bologna 1946; B. Rossi, L'affitto di fondi ruttici nei suoi riflessi economici, in Atti della XXI settimana sociale dei cattolici ital. Problemi della vita rurale, Roma 1948, pp. 70-102; id., Affitto fondi ruttici, ivi 1948. Bruno Rossi
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“FITTO A COLTIVATORE DIRETTO.” Enciclopedia Cattolica, vol. V (1950), p. 855. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/fitto-a-coltivatore-diretto.