GENITORI

GENITORI. -

I. DEFINIZIONE

I g., dal latino genitor, sono coloro che ci hanno generato alla vita. S. Tommaso li chiama: «il principio particolare del nostro essere, come Dio è il principio universale» (Sum. Theol., 2a-2a, q. 112, a. 5). Come infatti Iddio creò gli uomini, così i g. procrearono i figli; come Iddio conserva le creature nel loro essere e le dirige al loro fine con la sua Provvidenza, così i g. custodiscono con le loro cure i figli e con i loro consigli ed esempi li governano e li dirigono al loro fine. Le relazioni dei g. verso i figli appartengono al diritto naturale, essendo la società domestica anteriore a qualunque adeguazione ingerenza dello Stato tendente ad avocare a sé il compito di educare i figli e illecita ed arbitraria.

Sono noti i principi dei fautori di questa sentenza. I g., essi dicono, molto raramente hanno la possibilità di istillare nei loro figli quelli educazione e quelle direttive che sono necessarie al bene comune della società nella quale un giorno dovranno vivere ed operare. D'altra parte lo Stato ha delle esigenze di unità di difesa cui tutti debbono portare il proprio contributo. Spetta dunque allo Stato sottomettere le varie tendenze dei g. alle esigenze su che sono in ultima analisi quelle della comunità. Chi ragiona così dimentica che se lo Stato ha il diritto e il dovere di intervenire e di concorrere all'educazione dei cittadini e di sostituirsi anche ai g. quando essi non sono in grado di farlo, non può in ogni caso modificare o abrogare i dettami della legge naturale, essendo essa scolpita nel cuore di ogni uomo da Dio stesso. Errore opposto, ma altrettanto pericoloso, è quello di coloro, che rigettando l'autorità dello Stato nell'educazione della prole, sostengono però che neppure i g. hanno tale diritto, ma essendo i figli del tutto indipendenti da qualunque autorità, hanno essi soli il diritto di scegliere il genere di educazione che maggiormente loro aggrada. Di questi e di altri errori circa i diritti e i doveri dei g. parla diffusamente Pio XI nell'enciclo. Divini illius Magistri del 31 dic. 1929 e ne dà la confutazione.