GENIO - Sarcofago detto dei Buoni Pastori con genietti intenti a vendemmiare e a mungere (sec. IV) - Roma, Museo Cristiano Lateranense.
II. DOVERI DEI G
I. Amore
Oltre che dovere generale di carità, l'amore dei figli è anche dovere specifico di pietà. Esso abbraccia tre cose: volere il bene dei figli, fare loro del bene e tenerli lontani dal male, sia fisico sia spirituale.L'obbligo dell'amore appartiene al diritto naturale. Attraverso l'istinto si manifesta anche negli animali. Sono note le cure vigilanti con cui gli animali circondano la loro prole. La medesima tendenza si manifesta, in modo anche più evidente, negli uomini. A tal punto che i g. che dimenticano o calpestano questo loro fondamentale dovere, sono considerati dei mostri. I figli d'altra parte, almeno fino ad una certa età, sono incapaci di bastare a se stessi: hanno quindi diritto di essere curati, aiutati, difesi. Al diritto dei figli corrisponde necessariamente il dovere dei g. Si aggiunga che i figli sono parte integrante dei g., nati dalla loro unione, scorre in essi lo stesso sangue, ne ereditano le tendenze buone o cattive, sono un prolungamento della loro vita e del loro amore. Meritano quindi di essere amati come si ama una parte del nostro essere. Questo amore deve essere: affettivo ed effettivo, interno ed esterno, naturale e soprannaturale.
a) Affettivo ed interno. Così che essi cerchino e vogliano sinceramente il bene dei figli sia corporale, sia spirituale, per il presente e per il futuro. Peccano perciò gravemente quelli che odiano o maledicono o desiderano il male ai loro figli, che li offendono con parole gravemente ingiuriose. In quest'ultimo caso però nella pratica molto spesso essi sono scusati dal peccato grave, perché lo fanno nell'impeto dell'ira. Questo amore dei figli dev'essere però regolato. Non dev'essere quindi né esagerato, sì da fare dei figli degli idoli, concedendo ad essi tutto, o non correggendoli quando fanno il male; né parziale, così da amare più uno che l'altro figlio, anche se più meritevole; né egoistico, non dev'essere cioè un amore interessato. b) Effettivo ed esterno. I g. cioè non devono soltanto volere il bene dei figli, ma debbono anche procurarlo secondo le loro possibilità. Peccano quindi i g. che non danno ai figli il necessario sia alla loro salute fisica che spirituale o che, potendolo, non allontanano un male che loro sovrasta. c) Naturale e soprannaturale. Naturale, perché i figli sono parte di loro stessi, soprannaturale perché i g. sono cooperatori di Dio nel procreare e santificare i figli.
2) Educazione. - È il primo bene che i g. devono procurare ai figli. Anche questo è un obbligo della legge naturale. « La natura - dice s. Tommaso - non tende soltanto alla procreazione del figlio, ma anche al suo sviluppo e al suo progresso, per condurlo allo stato dell'uomo perfetto » (Sum. Theol., 3ª, q. 41, a. 1). L'edu-
cazione dev'essere soprattutto spirituale; senza però trascurare quella corporale. È necessario ancora che l'educazione sia virile, congrua e proporzionata sia all'indole dei singoli figli, sia alla loro futura condizione. Infine dev'essere cristiana, ordinata cioè al fine soprannaturale.
L'educazione corporale comprende: il dovere di proteggere la vita del figlio fin dal momento del suo concepimento; il dovere di dargli il cibo necessario e di procurare che il suo corpo abbia a svilupparsi sano e robusto. L'educazione spirituale abbraccia il dovere dell'istruzione sia religiosa sia civile, del buon esempio, della vigilanza e della correzione. Del primo dovere fa parte l'obbligo grave per i g. di far battezzare i propri figli quanto prima. Una notevole dilazione del Battesimo, senza una causa legittima, costituisce peccato grave. Così pure l'obbligo di insegnare ai figli fin da piccoli le prime verità della fede.
Non meno grave è l'obbligo di dare ai figli una adeguata cultura. A questo fine i g. devono consultare i gusti e le attitudini dei figli, per non correre il rischio di fare di loro degli spostati. Ne debbono studiare la vocazione senza lasciarsi guidare da considerazioni di interesse e da sogno di grandezza. La vigilanza consiste nel prevenire il male o nel soffocarlo in radice. I g. devono tener lontani i figli da tutto ciò che potrebbe nuocere alla loro anima, come compagni, libri, spettacoli, scuole, ecc.
Il dovere dell'educazione è grave per se stesso o « ex genere suo », come dice s. Alfonso (Theol. moralis, ed. L. Gaudé, I, Roma 1905, I, III, n. 336, p. 604). Il CIC (can. 1113) lo dice gravissimo; Pio XI, nell'encicl. Rappresentanti in terra, scongiura i pastori di anime di non trascurare nessun mezzo per richiamare ai g. « i loro gravissimi doveri ». S. Tommaso arriva a dire « che non è permesso ai g. di entrare in religione senza aver provveduto, in un modo o in altro, all'educazione dei loro figli » (Sum. Theol., 2ª-2ªe, q. 189, a. 6). Obbligo grave per i g. è quindi quello di mandare i propri figli a quelle scuole, in cui non c'è pericolo per la loro educazione religiosa. Il can. 1374 del CIC a questo riguardo è molto severo.
Da quanto detto finora si può concludere che i g. debbono prepararsi ai loro doveri di educatori. Debbono quindi: a) sapere e pensare chi è il fanciullo. Non è egli soltanto carne della loro carne, ma una creatura dotata di un'anima e di una vita soprannaturale, destinato ad un fine eterno, un deposito di cui dovranno render conto a Dio. b) Preoccuparsi di conoscere e di usare tutte quelle risorse umane di psicologia e di pedagogia che possano facilitare il loro compito. c) Appoggiarsi alla Grazia. L'opera che debbono compiere è in qualche modo divina. Solo i mezzi spirituali possono quindi riuscire appareno. La preghiera darà ai g. l'intelligenza soprannaturale dei bisogni più profondi dei loro figli e i mezzi per soddisfarvi. Essa creerà nei figli quella confidenza verso i g. così necessaria perché gli sforzi di questi non siano vani.
La legislazione civile è pure severa nei riguardi dei doveri dei g. verso i figlioli. I g. che violano gli obblighi di assistenza familiare, oppure abusano dei mezzi di correzione e di disciplina, oppure si rendono rei di maltrattamenti verso i fanciulli, sono puniti con pene varie, che aumentano proporzionalmente quando al fanciullo ne venisse una lesione personale grave o gravissima o la morte (Cod. pen. it., artt. 570, 571, 572).