EMBRIOTOMIA

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EMBRIOTOMIA. - Mutilazione fetale, che si propone l'espletamento del parto ostacolato dalla mutua sproporzione tra i diametri del bacino e il feto o dalla anomalia presentazione di questo (parto di spalla).

Consiste nel forare, con speciali strumenti, il capo o il corpo del feto, tutt'ora nell'utero, vuotarlo del contenuto (eviscerazione), ridurre il volume schiacciando con adatte pinze, e, così maciullato, estralo dall'alvo materno. Si giunge, così, secondo le circostanze, alla craniotomia, cefalotrissia, decollazione, basiotrissia e basioclastia (schiacciamento della base del cranio), rachiotomia, detroncazione.

L'e. può essere praticata su feto morto e su feto vivo. La prima, per la quale non sorgono questi di liceità morale, presenta molteplici e legittime indicazioni, risparmiando alla madre sofferenza e pericoli gravi con il solo sacrificio sentimentale dell'integrità del corpo morto del feto. L'e. a feto vivo, al contrario, rappresenta tuttora una dolorosa umiliazione e una macchia morale dell'ostetricia; perciò va sempre più perdendo terreno, vinta dai progressi della tecnica ostetrica e chirurgica che le sostituisce la sinfisiotomia, la pubiotomia, il parto cesareo; una ragionevolmente più larga applicazione del parto prematuro, provocando in epoca in cui il feto, pur non essendo più in periodo abortivo, non ha ancora raggiunti i diametri e il volume del suo pieno sviluppo; i rivolgimenti, diretti a rettificare la presentazione del parto.

Anche valendosi però di tali mezzi, circostanze di tempo, di luogo, di evoluzione del parto, possono rendere impossibili le operazioni suddette, capaci di salvare insieme la madre e il feto.

Bibl.: F. Galiani, *Frontario di terapia ostetrica*, Roma 1923; A. Raffoletto, *Disfrazio*, 1913; A. C.

ad un'operazione di e. o simili; ma giova sempre ammonire di provvedere nel miglior modo alla salvaguardia della vita della madre e del feto. Tanto più che la legislazione civile in proposito, contrari in parte alla morale cattolica, elimina in tali frangenti la responsabilità di chi compie simili operazioni, giustificandole, come nel diritto italiano, con lo stato di necessità (Cod. pen., art. 54). Ma anche nel diritto italiano l'eliminazione della responsabilità non arriva fino a fare dell'intervento medico un obbligo giuridico o un atto d'ufficio (cf. V. PALMIRA, Medicina legale

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tro problema si è agitato nel secolo scorso nei riguardi dell'e.: se chi la praticasse o permettesse, incorresse o meno nelle censure comminate per l'aborto.
canonistica, Città di Castello-Bari 1946, pp. 307-309). Il problema comunque non pare più di grande attualità. Già nel 1931 nel discorso inaugurale al XXX Congresso italiano di ostetricia e ginecologia, il prof. Pestalozza asseriva che «per i progressi della scienza, è scomparsa l'indicazione dell'e. sul feto vivo». Lo stato di necessità sarebbe così eliminato alla base, e chi ancora volesse ricorrere a certe operazioni non potrebbe più giustificare neppure di fronte alla legge civile suo intervento demolitore.

3. E. e censiture canoniche. — Un altro problema si è agitato nel secolo scorso nei riguardi dell'e.: se chi la praticasse o permettesse, incorresse o meno nelle censure comminate per l'aborto.

La questione fu discussa la prima volta nei trattati e commentati che apparvero dopo la cost. «Apostolica Sedis di Pio IX (1869). La maggior parte escludeva la craniotomia e le operazioni similari dalla censura (Bertardi, Hilarius a Sexten, Cornelisse, D'Annibale ecc.) e questa è rimasta l'opinione comune fino al CIC. La ragione principale è che qui non si tratta di espulsione come nell'aborto, ma di estrazione, previa uccisione.

Anche dopo il CIC pochi sono gli autori che asseriscono il contrario (Eichmann, Coronata, Wernz-Vidal, Stockams). Per alcuni, il delitto riveste la fisionomia dell'omicidio ed è soggetto perciò all'irregolarità di cui al can. 685 n. 4, e passibile delle pene di cui al can. 2354. Ma forse il criterio da seguirsì per giudicare fin dove si tratta di aborto o di piu che dal metodo o dalla tecnica adoperata nell'operazione, è da desumersi dalla viabilità o meno del feto: si ha l'aborto, quindi le pene relative, se il feto espulso non è viabile; se viabile, qualunque sia la tecnica adoperata nell'uccisione, si ha l'e., che con ragione può ritenersi omicidio con tutte le conseguenze morali e giuridiche.

Per le operazioni sul feto ectopico, V. ABORTO.

Bibl. V. BIBLICA. sotto la voce ABORTO. E inoltre: J. Panaschi, De abortu et embryotomia..., Roma 1834; D. M. Prümmer, Zieht die Kraniotomie die excommunication nach sich, in Theologisch-praktische Quaratschrift, 63 (1910). pp. 586-88; M. J. O'Donnel, Craniotomy and excommunication, in Irish ecclesiastical record, 29 (1911), pp. 537-38; A. O'Malley, The ethics of medical homicide and mutilation, Nuova York 1922; T. Ortolan, s. V. in DTHC, IV, coll. 2400-16; annom. Abortion and the embryological theory, in Ecclesiastical review, 78 (1928), pp. 626-31; J. Antonelli, Medicina pastoralis, II, 5a ed., Roma 1932, pp. 55-57; T. L. Bousseran, Ethics of ectopic operations, Chicago 1933; H. Bon, Précis de médecine catholique, Parigi 1936, pp. 549-59; R. I. Huser, The crime of abortion in canon law, Washington 1942, pp. 122-37; G. Pelazzini, Ius fetus ad vitam..., Urbania 1943, passim; L. Scrimm, Dizionario di morale professionale per i medici, 4a ed., Roma 1949, pp. 101-102. Giuseppe Palazzini