EMBRIOTOMIA

EMBRIOTOMIA. - Mutilazione fetale, che si propone l'espletamento del parto ostacolato dalla mutua sproporzione tra i diametri del bacino e il feto o dalla anomala presentazione di questo (parto di spalla).

Consiste nel forare, con speciali strumenti, il capo o il corpo del feto, tutt'ora nell'utere, vuotarlo del contenuto (eviscerazione), ridurre il volume schiacciandolo con adatte pinze, e, così maciullato, estrarlo dall'alvo materno. Si giunge, così, secondo le circostanze, alla craniotomia, cefalotrissia, decollazione, basiotrissia e basiodastia (schiacciamento della base del cranio), rachiotomia, detroncazione.

L'e. può essere praticata su feto morto e su feto vivo. La prima, per la quale non sorgono quesiti di liceità morale, presenta molteplici e legittime indicazioni, risparmiando alla madre sofferenza e pericoli gravi con il solo sacrificio sentimentale dell'integrità del corpo morto del feto. L'e. a feto vivo, al contrario, rappresenta tuttora una dolorosa umiliazione e una macchia morale dell'ostetricia; perciò va sempre più perdendo terreno, vinta dai progressi della tecnica ostetrica e chirurgica che le sostituisce la sinfisiotomia, la pubiotomia, il parto cesareo; una ragionevolmente più larga applicazione del parto prematuro, provocando in epoca in cui il feto, pur non essendo più in periodo abortivo, non ha ancora raggiunti i diametri e il volume del suo pieno sviluppo; i rivolgimenti, diretti a rettificare la presentazione del parto.

Anche valendosi però di tali mezzi, circostanze di tempo, di luogo, di evoluzione del parto, possono rendere impossibili le operazioni suddette, capaci di salvare insieme la madre e il feto.

BIBLI: P. Galfani, Prontuario di terapia ostetrica. Roma 1923; A. Raffout - F. Durieux, Obstétrique, II, fasc. 2009, in Encyclopédie médico-chirurgicale, Parigi 1934; I. Clivio, E. Ferroni, E. Pestalozzi, G. Resinelli, G. Vicarelli, Trattato di ostetricia, II, Milano 1946; I. B. De Lee - I. P. Greenhill, Principles and practice of obstetrics, Filadelfia 1947. Giuseppe de Nismo

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L'E. E LA TEOLOGIA MORALE. -

1. Note storiche

Gli antichi non ignoravano la diretta uccisione del feto. Che la cosa fosse a Roma frequente ce lo dicono Ovidio (Amori, II, 14, 5-38) e Giovenale (Sutire, 6, 594-97): per quanto dei loro testi non sia chiaro fin aborto (v.) e fin dove di e. od operazioni simili.

Anche nella teologia cattolica, dagli antichi padri ed apologisti fino ai tempi più recenti, le due questioni dell'e. e dell'aborto diretto sono oggetto di un'unica trattazione ad in genere di un'unica condanna (s. Zeno, Tractatus, I, 9: PL 11, 326-27; s. Agostino, De nuptis et conc., I, 17: CSEL, 42, 230).

Dalla condanna è spesso esclusa l'e., come l'aborto, del feto inanimato (c. 8, C. XXXI, q. 2). Riguardo invece al feto animato unica voce discordante nell'antichità è forse quella di Tertulliano (De anima, 25: CSEL, 20, p. 343).

2. Illiceità dell'e

Ma il dibattito vivo e serrato sulla liceità dell'e., quando fosse altrimenti in pericolo la vita della madre, si è acceso nel secolo scorso, quando il D'Annibale prese ad applicare in merito a queste difesa legittima (v.), considerando il feto umano, che mette in pericolo la vita della madre, simile all'aggressore materiale, contro cui è lecito difendersi, anche uccidendo.

Ricorrendo anche al principio d'autorità il D'Annibale arguiva ancora dal silenzio della S. Sede sulla liceità o meno di simili operazioni. Infatti, interrogata, la S. Peni-

tenzieria in merito rispondeva (28 nov. 1872), rimandando alla dottrina degli autori antichi e recenti. Ma la tesi del D'Annibale fondata su questo silenzio era presto smantellata da un'altra risposta del S. Uffizio (28 maggio 1884) che dichiarava non potersi insegnare nelle scuole cattoliche la liceità della craniotomia e di operazioni similari (19 ag. 1889). E poiché alcuni, sottilizzando, interpretavano in senso restrittivo la risposta, come se riguardasse solo la sicurezza o meno della dottrina e non la liceità dell'operazione in sé, la stessa Congregazione con nuova risposta (24 luglio 1895) specifice l'illiceità del ricorso all'e.

Del resto, anche l'argomento di ragione portato dal D'Annibale non reggeva ad una critica più attenta. La situazione che si viene a creare nel seno della madre gestante non è provocata se non da un processo volontario all'inizio da parte della madre e quindi puramente naturale, dovuto a malformazioni o preesistenti o successivo della madre e del nascituro; ma l'aggressione, se di questa si può parlare, sarebbe piuttosto da imputarsi alla madre, almeno per quella parte di atti volontari, che hanno maturato una situazione simile, non mai al nascituro, creatura del tutto innocente. Né si può parlare di conflitto di diritti e di priorità, avendo tutti gli esseri umani un uguale diritto alla vita; né di « diritto di estrema necessità », il quale non può estendersi mai fino a legittimare il sacrificio di un innocente (cf. encik. Custi connubii, 31 dic. 1930; AAS, 23 [1931], pp. 562-63). Per queste ragioni, dopo un primo momentaneo sbandamento di idee, la teologia cattolica fu presto d'accordo sulla illiceità dell'e., alla quale doveva applicarsi la proibizione del precetto divino « Ne occides ».

Tuttavia è lecito ricorrere all'operazione chirurgica dell'e., e consimili, quando il feto è certamente morto. Il che alcuni autori vorrebbero estendere anche al caso di dubbio circa la vitalità del feto, applicando (non pare però a proposito) il principio del duplice effetto. Attesa poi la drammaticità delle circostanze, in cui questi problemi si agitano nella coscienza del medico e della gestante, è opportuno non turbare la loro buona fede, qualora senza malizia ritenessero necessario e lecito il ricorso

(fol. Archives Phalagrophiques)
EMBRUN - Interno della Cattedrale (sec. X-XIII).

ad un'operazione di e. o simili; ma giova sempre ammonire di provvedere nel miglior modo alla salvaguardia della vita della madre e del feto. Tanto più che la legislazione civile in proposito, contraria in parte alla morale cattolica, elimina in tali frangenti la responsabilità di chi compie simili operazioni, giustificandole, come nel diritto italiano, con lo stato di necessità (Cod. pen., art. 54). Ma anche nel diritto italiano l'eliminazione della responsabilità non arriva fino a fare dell'intervento medico un obbligo giuridico o un atto d'ufficio (cf. V. PALMIRA, Medicina legale

caustistica, Città di Castello-Bari 1946, pp. 307-309). Il problema comunque non pare più di grande attualità. Già nel 1931 nel discorso inaugurale al XXX Congresso italiano di osterica e ginecologia, il prof. Pestalozzi assertiva che «per i progressi della scienza, è scomparsa l'indicazione dell'e. sul feto vivo». Lo stato di necessità sarebbe così eliminato alla base, e chi ancora volesse ricorrere a certe operazioni non potrebbe più giustificare neppure di fronte alla legge civile il suo intervento demolitore.

3. E. e censure canoniche. - Un al-

tro problema si è agitato nel secolo scorso nei riguardi dell'e.: se chi la praticasse o permettesse, incorresse o meno nelle censure comminate per l'aborto.

La questione fu discussa la prima volta nei trattati e commentari che apparvero dopo la cost. Apostolica Sedis di Pio IX (1869). La maggior parte escludava la craniotomia e le operazioni similari dalla censura (Berardi, Hilarius a Sexton, Cornelisse, D'Annibale ecc.) e questa è rimasta l'opinione comune fino al CIC. La ragione principale è che qui non si tratta di espulsione come nell'aborto, ma di estrazione, previa uccisione.

Anche dopo il CIC pochi sono gli autori che asseriscono il contrario (Eichmann, Coronata, Wernz-Vidal, Stockams). Per alcuni, il delitto riveste la fisionomia dell'omicidio ed è soggetto perciò all'irregolarità di cui al can. 985 n. 4, è passibile delle pene di cui al can. 2354. Ma forse il criterio da seguirsi per giudicare fin dove si tratta di aborto o di s., più che dal metodo o dalla tecnica adoperata nell'operazione, è da desumersi dalla viabilità o meno del feto: si ha l'aborto, e quindi le pene relative, se il feto espulso non è viabile; se viabile, qualunque sia la tecnica adoperata nell'uccisione, si ha l'e., che con ragione può ritenersi omicidio con tutte le conseguenze morali e giuridiche.

Per le operazioni sul feto ectopico, V. ABORTO.

BIBL.: V. BIBLICA. sotto la voce ABORTO. E inoltre: J. Pennacchi, De aborto et embryonie..., Roma 1884; D. M. Prümmer, Siebt die Kraniotemie die excommunicativen nach sich, in Theologisch-praktische Quartalschrift, 63 (1910), pp. 586-88; M. J. O'Donnell, Craniotomy and excommunication, in Irish ecclesiastical record, 29 (1911), pp. 537-38; A. O'Malley, The ethics of medical homicide and mutilation, Nueva York 1922; T. Ortolan, a.V. in DThC, IV, coll. 2400-16; anon., Abortion and the embryological theory, in Ecclesiastical review, 78 (1928), pp. 626-31; J. Antonelli, Medicina pastoralis, II, 5ª ed., Roma 1932, pp. 35-57; T. L. Bousset, Ethics of ectopic operations, Chicago 1933; H. Bon, Précis de médecine catholique, Parigi 1936, pp. 549-550; R. J. Huser, The crime of abortion in canon law, Washington 1948, pp. 112-77; G. Palazzini, Ins fetus ad vitam..., Urbania 1943, passim; L. Scropin, Dizionario di morale professionale per i medici, 4ª ed., Roma 1949, pp. 101-102. Giuseppe Palazzini
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“EMBRIOTOMIA.” Enciclopedia Cattolica, vol. V (1950), p. 194. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/embriotomia.