EUTANASIA

EUTANASIA. - Da « bene » e « morte ». Nel senso attualmente corrente vuol significare: « pietosa uccisione non dolorosa di un malato ritenuto ormai inguaribile a tormentato da sofferenze intollerabili »; può essere applicata per volontaria richiesta del soggetto o per coercizione altrui. Il problema può essere considerato in modo particolare dal punto di vista della deontologia medica, della criminologia, della psicologia, della morale cristiana.

Dall'angolo prospettico della deontologia medica, essendo il fine della medicina quello di conservare il più a lungo possibile la vita umana e opporsi alla morte, l'omicidio liberatore dalle sofferenze non può ammettersi, come

essenzialmente opposto al suddetto fine; inoltre, non può
aversi l'assolute certezza della inguaribilità del male, posta
la possibilità d'una diagnosi errata, le impensate risorse
dell'organismo, il continuo progresso dei mezzi di cura.
D'altro lato, la medicina è in possesso dei migliori mezzi
per alleviare le sofferenze, usabili con ampia larghezza,
senza apprezzabile danno per la vita dell'infermo.

Sotto l'aspetto criminologico, il problema assume in-
numeri aspetti, e conduce a conclusioni nettamente ne-
gative rispetto alla pratica dell'e, e ad una possibile sua
legalizzazione. In quasi tutte le legislazioni passate e pre-
senti le ipotesi, sia di partecipazione al suicidio e sia di
omicidio del consenziente, sono ritenute punibili, pur
con attenuazione di pene in riguardo ai motivi determi-
nanti. Anche prescindendo genericamente dalle condi-
zioni di malattia della vittima, se il tipo di infermità è
tale da invalidare l'autoconsenso, questo diviene ineffi-
cace, non essendo espressione di libera volontà. L'ete-
roconsenso, negli incapaci, è cosa illecita per la mancante
volontà del paziente da una parte, dall'altra per il grave
rischio di fini occulti egoistici e criminosi degli interessati.
Addivenire a considerare l'e. motivo di non punibilità
del soggetto attivo (come da alcuni è oggi voluto e pro-
clamato e anche attuato in clamorosi processi, il che è
indice di una odierna aborrenda tendenza) sarebbe social-
mente improvvido e all'estremo pericoloso. Infatti, è in-
tubile quanto spesso, con leggi simili, l'apparente fine
di bene diverrebbe un pretesto mascherante i più turpi
interessi, cioè quanto spesso la «pietosa morte» infiltra
sarebbe l'arbitra anticipazione, nel campo rigoglioso
della delinquenza evoluta, di una morte altrimenti troppo
tarda a venire per il desiderio degli interessati.

All'esame psicologico, indagando i motivi determi-
nanti, il più delle volte non può considerarsi altruistico
il fine dell'e., considerato nell'apparente desiderio pie-
toso d'interrompere le intollerabili sofferenze del pa-
ziente; a un esame più profondo, il movente appare ma-
teriate dal raffinato egoismo di non voler patire il pati-
mento altrui, o volersi liberare dal peso di una penosa
assistenza. La carità cristiana viene così distrutta e la
filantropia sociale si risolve nel più banale egoismo.

Dal lato della morale cristiana, l'e. è inaccetta-
bile, come violazione del quinto comandamento:
«non uccidere» che si erge, come barriera insupera-
bile, ad ammonire che Dio solo è padrone assoluto
della vita e non è lecito dar morte a sé o ad altri. I
pagani stessi (Pitagora, Cicerone) ebbero chiaro nella
mente ad espressero nelle loro opere il concetto,
che è illecito allontanarsi dalla vita senza il comando
di Colui che l'ha data, (Cicerone, De senectute,
20, 73; Somnium Scipionis, 3, 7).

Nei riguardi d'un'anestesia a fondo, essa è moral-
mente lecita, purché non valga ad accelerare la morte e
consenta all'infermo, almeno a intervalli, quella lu-
cidità che gli permetta di curare i supremi interessi
dell'anima e di regolare i suoi doveri di giustizia
(v. ANESTESIA).

Dal punto di vista pratico attualmente in America si
tiene ogni maniera di ottenere la legalizzazione dell'e.
sia volontaria che coercitiva; a Nuova York esiste una
«Euthanasia Society» (che anche di un numeroso gruppo
di medici aderenti; essa ha organizzato un «American
Advisory Council» composto di cento membri, tra cui
numerosi appartenenti al clero protestante, uomini po-
litici in vista (il senatore dello stato di Nebraska John
H. Comstock, che già nel 1937 aveva proposto al voto
nel suo stato una legge che legalizzasse la e. volontaria),
massimi esponenti della propaganda eugenica negativa
(Margaret Sanger); essi attivamente lavorano e premono
perché venga portata all'assemblea di stato di Nuova York
un «proposed bill to legalize euthanasia».

BIBL.: E. Morelli, L'uccisione pietosa, Torino 1933; G. Del Vecchio, La morte benefica, ivi 1928; M. Pinesu-Valencienne, La mort par pitié, Parigi 1931; Ch. Nieslstein, L'euthanasie, Liege 1935; L. Seremin, Appunti di morale professionale per i

medici, Roma 1947, pp. 118-27, 342-54; J. V. Sullivan, Catholic
teaching on the morality of euthanasia, Washington D. C. 1949;
G. Flesch, L'e. di fronte alla scienza e alla morale, in Rederezione,
1950; A. Oddone, L'uccisione pietosa, in Cie. Catt., 1950, 1,
pp. 245-57. Gialero Flesch

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“EUTANASIA.” Enciclopedia Cattolica, vol. V (1950), p. 532. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/eutanasia.