RIMEDIO PENALE

RIMEDIO PENALE. - Per r. p. si intendono tutti quei mezzi che la competente autorità ecclesiastica usa allo scopo di prevenire un delitto, nel quale i fedeli, chierici o laici, si trovano in prossimo pericolo di cadere (can. 2307), o di supplire un giudizio criminale che altrimenti andrebbe operato a carico loro (cann. 1947, 2309 § 3-4), o di rendere più gravosa una pena inflitta a chi già commise il delitto, soprattutto se il delinquente è recidivo (cann. 2309 § 4, 2311 § 2).

I. Nozioni

Il CIC non dà una definizione del r. p. in genere, ma, dopo averne enumerate al can. 2306, quattro diverse specie, passa a descrivere gli elementi dei singoli r. p. ai cann. 2307-11. Da questi elementi e dalla giurisprudenza anteriore e posteriore al CIC stesso si deduce con relativa sicurezza cosa si debba intendere con questo termine. E prima di tutto, è ammesso unanimamente che il r. p. non è affatto una pena ecclesiastica in senso stretto,

né medicinale né vendicativa, benché sembri avere ed effettivamente abbia con essa alcune somiglianze; né d'altra parte il r. p. è una semplice penitenza, benché anche con questa abbia alcuni elementi in comune. Infatti il r. p. non suppone né punisce un delitto vero e proprio come invece fa la pena (can. 2215), né serve, almeno per sé, al fine di far evitare al delinquente la pena vera e propria o di sostituirsi alla pena assolta o dispensata come fa la penitenza (can. 2312 § 1). In secondo luogo la giurisprudenza senza eccezioni di sorta ammette che il r. p., benché non sia né una pena né una penitenza, contiene in ogni caso una penalità o meglio importa il senso di una generica punizione; di qui l'attributo di penale che viene unito a rimedio. Questo senso di penalità, che il r. p. contiene, è dovuto al fatto che esso in ogni caso comporta, nella persona che a quello viene sottoposta, la perdita o almeno la diminuzione della pena presso gli altri e l'intervento della competente autorità in seguito a colpa morale del soggetto, cui viene applicata. Infatti il r. p. suppone o una trasgressione della legge, eventualmente anche grave, che tuttavia, per difetto dell'uno o dell'altro elemento, non arriva a formare un delitto in senso giuridico pieno; oppure, ed è il minimo, suppone nel soggetto una condizione oggettiva tale che è vicina immediatamente al delitto o al delitto ordinariamente spinge e conduce. Nel primo caso il r. p. ha lo scopo di non lasciare completamente trascurata la mancanza, anche se non vero delitto; nel secondo ha il fine di prevenire l'occasione o il pericolo del delitto stesso. Tuttavia il r. p. può pure essere applicato allo scopo di eliminare il sospetto del delitto, soprattutto se unito allo scandalo attuale per gli altri fedeli. È tradizionale nei canonisti l'esempio del chierico o del religioso che visita frequentemente persone di diverso sesso, provocando sospetti o occasione di scandalo in atto presso i fedeli; i sospetti e l'occasione dello scandalo vengono troncati mediante il r. p. dalla competente autorità.

II. VARIE SPECIE DI R. P. E LORO APPLICAZIONE. — Già nel periodo precedente al CIC erano noti vari r. p. Di questi anzi aveva già espressamente parlato il Concilio Tridentino (sess. XIII, cap. 1, de ref.), nell'invito rivolto agli Ordinari dei luoghi di tener lontano i propri sudditi dai delitti per mezzo di ammonizioni, ossia di ammonimenti particolari. E più recentemente, la S. Congr. dei Vescovi e dei Regolari aveva rivolto l'invito ai medesimi Ordinari di usare verso i rispettivi chierici, loro sudditi, dei rimedi canonici. Tuttavia fino al CIC non si era d'accordo sul nome e sul numero dei r. p. Il CIC invece al can. 2306 nomina espressamente quattro specie diverse di r. p., ossia l'ammonimento, la correzione, il pre-cetto, la vigilanza. Ognuno di essi ha un fine specifico, benché generalmente tutti siano diretti a prevenire il delitto o a rintuzzare qualche mancanza. Per questo molti canonisti li chiamano pure rimedi o misure preventive. Si disputa ogni ancora se l'enumerazione del CIC sia, come si dice, tassativa, ossia costitutiva dei soli ed unici r. p., che il CIC stesso vuole riconoscere nella legislazione attuale; oppure sia solo esemplificativa, di modo che altri se ne possano aggiungere, a discrezione degli Ordinari. In realtà, esclusi pochi che seguono quest'ultima opinione, la maggioranza ritiene che il r. p., enumerati nel CIC al can. 2306, siano i soli giuridicamente esistenti agli effetti legali. A questo proposito è anche bene tener presente che nella legislazione antecedente al CIC non sempre la giurisprudenza era unanime nel distinguere il r. p. tra loro e questi dalle pene in senso stretto o dalle semplici penitenze. Di ciò deve essere tenuto conto nello studio degli scrittori antecedenti al CIC. Oggi queste interezze sono del tutto eliminate; e pertanto non è possibile alcuna confusione, benché, come talora accade, il fedele possa essere contemporaneamente sottoposto a pena ecclesiastica in senso stretto, a penitenze e a r. p.

Vencendo ora ai singoli r. p.: 1) il primo è l'ammoni-zione (v.). 2) Segue la correzione, che si definisce una disapprovazione fatta dal vescovo ad un fedele, la cui condotta lascia seriamente a desiderare, a motivo di uno scandalo o di un grave disordine verificatosi. Essa differisce dall'ammonizione per il fatto che la correzione suppone l'ordine sociale già compromesso o lo scandalo già causato. È dunque certamente più grave dell'ammonizione, perché questa può essere motivata da un semplice sospetto, mentre la correzione viene data per mancanze più gravi, come la bigamia od il concubinato, a causa d'ignoranza teologica o di una pigrizia inveterata. Come l'ammonizione, la correzione può essere segreta o pubblica. Questa seconda si deve usare solamente se il colpevole è reo confesso del suo delitto o almeno ne è stato convinto (can. 2309 § 3). Il metodo prescritto d'applicazione è uguale a quello dell'ammonizione, con la seguente differenza: se la correzione viene inflitta prima di un processo criminale, allora essa riveste un carattere giudiziario e come tale serve alle volte a rimpiazzare una pena pro-primare detta o a rendere la sanzione più severa (can. 2309 § 3-4). Dev'essere fatta secondo determinate regole enunciate dai can. 1947-53.

3) Il precetto può essere considerato qui come una specie di ammonizione, ma quest'ammonizione comporta la minaccia d'una pena stabilita. Il precetto deve indicare al suddito un atto preciso da farsi o da evitarsi (can. 2310). Costituisce quindi, in realtà, un r. p. più grave dei precedenti. Ha un po' il valore d'una sentenza condannatoria con condizione sospensiva (can. 2310). Come regola generale si devono usare i due precedenti rimedi, prima di arrivare al precetto, perché il CIC permette di ricorrervi solamente quando invano si siano adoperate le ammonizioni e le correzioni o si preveda la loro inefficacia. Questo secondo punto non deve presumersi facilmente. Inoltre, prima di infliggere, occorre raccogliere prove sufficienti per stabilire la gravità dello scandalo dato, dell'occasione prossima del delitto o l'esistenza di un disordine sociale assai grave (cf. can. 2307). Quanto alla procedura per imporre un precetto, il CIC non ne suggerisce alcuna. Essa dovrà essere identica a quella della correzione o al metodo seguito in casi analoghi.

4) La vigilanza è un r. p. completamente nuovo, come dicono gli autori. Il CIC ne tratta al can. 2311 e lascia intendere che esso non deve essere di frequente adoperato. È il più severo dei rimedi enunciati ed il più difficile a tradursi in atto. Vi si deve ricorrere soprattutto quando si tratta di recidivi; e con questo mezzo si vuol prevenire una ricaduta e si aggiunge così una nuova sanzione ad una colpevolezza già castigata. Questo rimedio comporta, a seconda dei casi, una restrizione di libertà, l'ordine di vivere in compagnia d'una persona prudente o di non assentarsi senza permesso. Trattandosi di istituti giuridici è indispensabile nell'applicazione dei r. p. usare quel procedimento che il CIC ha appositamente determinato per i singoli casi, senza scambiare l'uno con l'altro. Gli Ordinari e gli altri eventuali Superiori competenti possono bensì procedere in ogni caso paterno modo e con ogni mezzo non contrario alla legge, allo scopo di eliminare nei sudditi il pericolo del delitto o di reprimere una mancanza. Ma se essi intendono ottenere gli effetti specifici del r. p. devono osservare le formalità relative stabilite dal CIC. Qualora le formalità richieste non siano state osservate, sarebbe nullo ogni ulteriore procedimento giuridico che dipendesse dai r. p.

III. CESSAZIONE DEI R. P. — Per natura di cose i primi due r. p., ossia l'ammonizione e la correzione, consentendo in fatti transitori, cessano immediatamente con la loro applicazione. Il precetto invece, benché strettamente parlando non cessi per se stesso, pure può, a un determinato momento, venire sospeso o definitivamente eliminato, per quanto contiene di imposizione e osservazione obbligatorie da esso stabilite. La vigilanza, infine, essendo di sua natura protratta nel tempo, cessa col passare del tempo per il quale fu stabilita o per libera determinazione del competente superiore ecclesiastico: tuttavia a questo proposito va ricordato che il fedele o il chierico, sottoposto a vigilanza, vi rimane obbligato, anche se nel frattempo egli abbia eliminato le cause che la provocano, fino a quando effettivamente il superiore non l'avrà tolta; il che analogamente vale per quanto è stato detto del precetto.