AMMORTIZZAZIONE. - Nel corrente linguaggio commerciale, questa parola ha vari significati che convengono nell'indicare l'estinzione, per lo più graduale, di un debito o di una rendita o pensione e si
mili (in questo senso è usata in CIC, can. 536 § 5); oppure il reintegramento, ordinariamente graduale e progressivo, di un capitale. In parecchie accezioni è più aggiornata la voce ammortamento.
Nel linguaggio medievale la parola a. servì a significare il passaggio o la giacenza della proprietà di beni immobili nelle mani di persone morali o corporazioni, specialmente ecclesiastiche, manomorta (v.), in quanto tali beni venivano sottratti alle cessioni dei principi e alla libera circolazione, per esserne proibita o resa estremamente difficile dalla legge o da circostanze di fatto, l'alienazione. Successivamente fu detto presso o diritto di a. il pagamento dell'indennizzo che i principi imponere nell'atto di autorizzare la costituzione della manomorta. Così alle leggi di manomorta si opposero le leggi di a., più o meno giuste e legittime, nei riguardi della Chiesa, a seconda che venivano promulgate e applicate col consenso espresso o tacito, della competente autorità ecclesiastica, o senza di esso.
Più tardi tale diritto fu imposto ed esatto a mezzo di vere e proprie tasse di a. (o anche tasse o imposte di manomorta), intese a risarcire il fisco dai pretesi danni della manomorta. Astanteglo da Langaso.