AMOZIONE. — L'a. o rimozione o più spesso privazione (ma in genere quest'ultimo termine è usato quando si tratti di sanzione penale) è la destituzione del titolare di un ufficio ecclesiastico; essa talvolta ha luogo ipso iure, come conseguenza di condanna penale (cf. cann. 2266 e 2396-98), altre volte invece deve essere pronunciata dall'autorità ecclesiastica. Oltre alla distinzione tra uffici amovibili e inamovibili, relativamente alle cause che possono legittimare la destituzione, è da notare che per la seconda categoria di uffici, a differenza della prima, non può farsi luogo a destituzione, se non in seguito a regolare processo giudiziale (cf. cann. 192, § 2 e 1576, § 1); per la rimozione dei parroci è stabilito uno speciale procedimento amministrativo, più complesso per i parroci inamovibili che non per gli amovibili (cf. cann. 2147-2161).
Non rientrano nell'a. propriamente detta la promozione del titolare di un ufficio ad altro ufficio più elevato, e il trasferimento da uno ad altro ufficio (v. AMOVIBILITÀ). Pio Cipriotti.