INSORDESCENZA

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INSORDESCENZA. - È nel linguaggio giuridico ecclesiastico, la permanenza pienamente avveduta e pertinace nella scomunica per un anno, senza alcuna manifestazione atta a significare la buona volontà di essere assolto.

Già fin dai primi secoli cristiani coloro che si fossero ostinatamente ed a lungo mantenuti nella scomunica incorsa, senza chiederne l'assoluzione, erano considerati come rinunciatari di tutti i loro diritti di fronte alla Chiesa ed esclusi, talvolta per sempre, dal comparire a difendersi. Nel medioevo coloro che si fossero mantenuti per un anno nella scomunica erano considerati sospetti di eresia.

Il can. 2340 § 1 del CIC trae origine immediata da una disposizione del Concilio di Trento (sess. XXV, *de ref.*, cap. III) secondo la quale si dovevano ritenere sospetti di eresia coloro che avessero perseverato per un anno nelle censure. Il CIC mitiga la disciplina tridentina, limitando il concetto di i. al solo caso della scomunica.

Da un lato l'effetto dell'ì., che fra poco si esaminerà, ha lo scopo di distogliere il delinquente dal male riportandolo a più miti consigli (scopo che si può chiamare di interesse privato: la santificazione personale dello scomunicato); dall'altro, quello di tutelare energicamente la pena della scomunica, annettendovi un effetto gravissimo contro chi finge o crede poterla non curare (scopo di interesse pubblico: difesa della pubblica autorità).

La scomunica della quale si parla nel can. 2340 non è necessariamente quella dei cosiddetti scomunicati *vitandi*; è da credere però necessario, perché possa essere giuridicamente determinato lo scadere dell'anno d'ì., che ci sia stata precedentemente una sentenza dichiaratoria o condannatoria, oppure che detta scomunica sia divenuta a un certo momento (facilmente riconoscibile in seguito) notoria di notorietà di fatto; ciò è necessario anche perché per l'effetto dell'ì. si richiede che la persona sappia con certezza di essere scomunicata. È inoltre da ritenere che non si possa accusare di i. chi durante l'anno di scomunica ha mostrato elementi oggettivi di buona volontà, ricorrendo, p. es., legittimamente alle competenti autorità o dicendosi disposto a regolare il suo stato o facendo seri approcci, anche se di fatto non si concluse nulla (purché non siano state completamente e autoritativamente rotte le trattative); in altri termini è accusabile di i. chi non ha fatto proprio nulla durante un anno intero di tempo utile, durante il quale cioè lo scomunicato abbia avuto la possibilità morale di agire in merito all'assoluzione dalla scomunica.

Prescindendo dalla questione agitata se l'ì. costituisca o meno un vero delitto in senso giuridico, non bisogna

misconoscere che l'effetto che produce equivale, almeno in pratica, a una vera e gravissima penalità. È detto infatti al can. 2340 § 1 che chi rimane per un anno nella scomunica è sospetto di eresia; e benché neppure detto sospetto sembri possa ritenersi una pena in senso stretto, nondimeno, a norma del can. 2315, ne è causa. Infatti in questo è stabilito che la persona sospetta di eresia se, opportunamente preavvisata, non rimuove la causa del sospetto (nel caso qui esaminato l'ì, ossia la permanenza per un anno nella scomunica) va sospesa a divinis, qualora sia un chierico; e, se non è chierico, perde il diritto ai cosiddetti atti legittimi; inoltre, il che è manifestamente più grave, chi, dopo sei mesi dall'essere oneroso in queste pene, non si sia emendato, sarà ritenuto e trattato come eretico e soggetto alle pene relative. Tuttavia non si deve pensare che il sospetto di eresia costi- tuisca un effetto vero e proprio o intrinseco della scomunica, non solo perché non è per sua natura che lo produce (in quanto è richiesto il nuovo elemento dell'ì, in essa), ma anche perché tale sospetto può benissimo eliminarsi provando appunto la mancanza dell'ì, ri- manendo ciò nonostante la scomunica.

BIBL.: J. Sole, De delictis et poenis, Roma 1920, pp. 250-81; M. Pistocchi, I canoni penali del Codice ecclesiastico, Torino 1925; F. Roberti, De delictis et poenis, Roma 5. d., pp. 411-12; S. Vov- wood, Obduracy in censures, in Homicide and pastoral review, 38 (1937), pp. 54-55; F. A. Liuzzi, De delictis contra auctoritates ecclesiasticas, Roma 1942, pp. 155-59; Matteo da Coronata, In- stitutions iuris canonici, IV, Torino 1948, n. 1007 sgg.; F. Cap- pello, De censuris, ivi 1950, n. 162.