IN PECTORE. - La reservatio i. p. è una forma speciale d'elezione alla dignità cardinalizia, diversa dall'ordinaria, che consiste nella creazione e pubblicazione in Concistoro del nome dell'eletto (can. 233).
L'eccezione sta nel fatto che il sommo pontefice annunzia nel Concistoro la creazione di un ecclesiastico, costituito per lo meno nella dignità sacerdotale, a cardinale, senza però pubblicarne il nome, che tiene segreto. La persona in tal modo eletta non gode di alcun privilegio e diritto fin quando non ne sia stato pubblicato il nome; a pubblicazione fatta, la nomina a cardinale si considera avvenuta dal giorno della reservatio i. p. (can. 233 § 2).
Il primo papa che creò cardinali senza pubblicarne i nomi fu Martino V. BIBLICA.: J. P. Kirsch, Die reservatio i. p. bei der Cardinal-creation, in Archiv für kathol. Kirchenrecht, 81 (1901), p. 421 seg.; Wernz-Vidal, II, p. 548; S. Romani, Iust. iuris canon., I, Roma 1941, p. 214; I. Chelodi-P. Ciprotti, Ius canonicum de personis, Vicenza-Trento 1942, p. 252. Vincenzo Fagiolo