INQUISIZIONE

INQUISIZIONE. - Speciale tribunale ecclesiastico per combattere e sopprimere l'eresia.

SOMMARIO: I. I. medievale. - II. I. spagnuola.

I. I. MEDIEVALE.

I. ORIGINE

Missione essenziale dell'episcopato è non solo d'insegnare le verità della fede, ma anche di difenderle contro coloro che le attaccano. Ora, esso si dimostra impotente a reprimere gli inquietanti progressi fatti nei secc. XI, XII e XIII soprattutto dai catari (chiamati in Italia patrarini, nella Linguadoca albigesi, dal nome della regione in cui pullulavano) e dai valdesi. Il papato perciò, a scongiurare il grave pericolo che minacciava la cristianità, creò un tribunale speciale: l'I. Ma procedette a tappe. Dapprima Lucio III, a Verona, nel 1184, ponendo il principio di una procedura più sbrigativa che non quella dell'accusa pubblica, ereditata dalla legge romana, obbligò i vescovi a visitare una o due volte all'anno, personalmente o mediante sostituti, le parrocchie contaminate dall'eresia per sentire, sotto il vincolo del giuramento, le testimonianze di persone degne di fede. Ad essi spettava inoltre la ricerca (inquisitio) d'ufficio dei colpevoli, la loro riconciliazione con la Chiesa o la loro punizione, qualora si rifiutassero di purificarsi, mediante giuramento, dall'accusa di eresia o diventassero recidivi. L'episcopato aveva giurisdizione anche sugli esenti, perché procedeva quale delegato della S. Sede (9, X, V, 7). Varie costituzioni emesse da Innocenzo III negli aa. 1205, 1206 e 1212 e il can. 3 del Concilio Ecumenico Lateranense (1215) completarono le prescrizioni di Lucio III (17-19, 21, X, V, 5; 13, X, V, 7).

Non bastando ancora l'episcopato a tale compito, la S. Sede affidò poteri temporanei a delegati, i più attivi dei quali furono, in Francia: Pietro de Castel-nau, assassinato il 15 genn. 1208, e Romano, cardinale di S. Angelo; in Italia: il card. Ugolino. Terminata la crociata che abbatté la potenza degli albi-gesi in Linguadoca, Raimondo VII, conte di Tolosa, re Luigi I ed il legato romano firmarono il Trattato di Parigi del 12 apr. 1229 che assicurava alla Chiesa la cooperazione dello Stato (testo fotografato in J. Guiraud, *Histoire de l'Inquisition au moyen âge*, II, Parigi 1938, p. 8).

Da parte sua l'imperatore Federico II promulgò costituzioni contro gli eretici nel 1220, 1224 e 1231 (J.-L.-A. Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica Frederici II* [Parigi 1852], p. 4, 421 e 19, X, V, 7). Fu allora che Gregorio IX istituì per l'Europa, dal 1231 al 1234, dei tribunali d'I., prescindì da inquisitori permanenti, i quali esercitavano i loro poteri contro circoscrizioni determinate. A tale scopo egli scelse Francescani e Domenicani, designati a tale ufficio dai loro superiori gerarchici (L. Auvray, *Registres de Grégoire IX* [ivi 1890], pp. 539-41 e 1'h. Ripoll, *Bullarium Ordinis Fratrum Praedie.*, I [Roma 1729], p. 47) o più tardi, dalla S. Sede stessa.

Il GLI INQUISITORI. - Domenicani e Francescani esplicarono contro gli eretici uno zelo ardente. In Italia si urtarono contro le autorità locali che li proteggevano, e contro i ghibellini che avevano fatto lega con essi. Pietro di Verona pagò con la vita l'esercizio delle sue funzioni di inquisitore nel Milanese e a Firenze (29 apr. 1252). Ma nonostante la resistenza, l'eresia catara volgeva al declino verso la fine del sec. XIII e all'inizio del XIV. Quanto ai valdesi, perseguitati dovunque, emigrarono nelle Alpi del Delfino, poi, scacciati dai loro rifugi, passarono nel Piemonte, dove esistono tuttora. Nei secc. XIV e XV gli inquisitori perseguirono gli pseudo-apostoli, discepoli di fra' Dolcino (v.), e gli amanti degeneri della povertà francescana, conosciuti sotto il nome di beghini, spirituali e fratricelli. Dinanzi a loro comparivano anche gli Ebrei convertiti che apostatavano, i bestemmiatori, gli scomunicati, dopo un anno di insordescenza, i colpevoli di stregoneria, di divinazione, di sortilegi, di fatture, di invocazione del demonio, di delitti contro natura, di adulterio, di incesto, di concubinato, di usura e, infine, i violatori del riposo domenicale.

Nella loro qualità di giudici delegati della S. Sede, gli inquisitori godevano di poteri eccezionali, che li rendevano indipendenti dall'Ordinario, almeno per quanto riguardava l'esercizio del loro ufficio. Taluni commisero abusi, ma la colpa era più spesso dei loro dipendenti, come, ad es., i notai. La S. Sede punì senza pietà i colpevoli, ad es., Roberto le Bougre, che incorse nella prigione perpetua. Per porre fine a qualunque arbitrio, Clemente V decretò che l'uso della tortura, la promulgazione delle sentenze definitive, la sorveglianza delle prigioni fossero di competenza insieme dei vescovi e degli inquisitori (1, 2, V, 3 in Clem.). In seguito Giovanni XXIII obbligò i giudici dell'

I. a comunicare le procedure agli Ordinari (J

M. Vidal, *Bullariae de l'Inquisition francaise au XIVe siècle*, Parigi 1913, nn. 40, 55, 56).

III. LA PROCEDURA

La procedura inquisitoriale è conosciuta nei suoi minimi particolari, grazie ai manuali redatti da Nicola Eymeric, Bernardo Gui e altri. Sospetti, denunce, accuse, la stessa voce pubblica, bastavano all'inquisitore per citare a comparire dinanzi a sé le persone compromesse, o farle trarre in arresto, sia dalle autorità civili, che dai propri dipendenti (sergenti, messaggeri, notai, carcerieri). L'interrogatorio doveva avere luogo in presenza di due testimoni. Un notaio - in sua mancanza due persone idonee - scriveva i processi verbali delle deposizioni o almeno la sostanza di esse.

Esente da ogni giurisdizione, l'inquisitore, salvo eccezioni, si dispensava dall'osservare la procedura di diritto comune, per seguire a suo piacimento quella messa in onore da Clemente V e chiamata sommaria, passava oltre a ogni privilegio, ai procedimenti dilatorii, all'appello e all'applicazione del can. 37 del IV Concilio Lateranense che proibiva le citazioni a più di due giornate di cammino (*dieta*) dal domicilio dell'incolpato. L'inquisitore aveva dunque un potere discrezionale.

La colpevolezza era stabilita sia con la confessione degli interessati, sia con prove testimoniali. Come testi-

moni potevano essere uditi anche eretici e infamati, pur sottoponendo le loro deposizioni a un serio esame. Erano esclusi i nemici mortali dell'interessato. Due testimonianze di persone degne di fede erano sufficienti a stabilire la colpevolezza; le deposizioni dei testimoni erano comunicate agli imputati, ma i loro nomi erano tenuti nascosti per tema di rappresaglie. Per questo occorreva tuttavia, dopo Bonifacio VIII, che il pericolo fosse giudicato molto grave (20, V, 2 in 6°).

Esistevano vari mezzi per costringere l'imputato a confessare: il regime della prigione stretta, che comportava il digiuno, la privazione del sonno, la prigionia nelle segrete, i ceppi ai piedi e le catene ai polsi, e tormenti anche più crudeli. Se recalcitrava, il detenuto era sottoposto alla tortura, ossia al cavalletto, alla corda, ai carboni ardenti, o al supplizio dello stivaletto. Tuttavia bisognava evitare sempre la mutilazione e il pericolo di morte.

In forza della decretale Si adversus (II, X, V, 7) l'avo-cato o il notaio che prestavano il concorso del loro ufficio a un eretico o a un fautore di eresia, si esponevano alla perdita dell'ufficio e incorrevano nell'infamia. Di conseguenza gli imputati restavano indifesi. Tutto al più si permetteva all'avvocato di consigliare il colpevole a confessare. Una volta raggiunta la prova del delitto di eresia, l'inquisitore riuniva una giuria composta di religiosi, di chierici secolari, di persone gravi, di giureconsulti, in numero rilevante, fino a raggiungere la quarantina. Ascoltato il loro parere, egli pronunciava la sentenza sia in pubblico, solennemente, nel cosiddetto «sermone generale», sia fuori di esso. Se l'eretico si ostinava a rifiutare la ritrattazione dei suoi errori o se ricadeva dopo averli abituati (nel qual caso era giudicato recidivo) l'inquisitore lo abbandonava (relinquimus) — appositamente non adoperava il verbo tradimus — al braccio secolare, pregandolo di risparmiare al colpevole la mutilazione e la morte. In pratica però questa raccomandazione non aveva effetto; solo preservava il giudice dall'irregolarità, in cui sarebbe incorso con il partecipare a una sentenza capitale. Se la corte laia di giustizia non avesse dato alle fiamme l'imponente o il recidivo, sarebbe stata passibile di scomunicazione, in quanto favoriva l'eresia (C. Douais, Practica Inquisitionis heretice pravitatis, auctore Bernardo Guidonis, Parigi 1886, pp. 88 e 127).

Condotto al luogo del supplizio, se il condannato dichiarava di pentirsi e di rinnegare i suoi errori, il tribunale lo restituiva all'inquisitore, il quale lo sottometteva a un interrogatorio molto serrato al fine di evitare qualunque soperchieria. Il pentito doveva denunciare, verosimilmente senza alcuna costrizione fisica, i suoi complici e abiurare una per una le sue eresie. Per castigo era condannato alla prigione perpetua. Se la sua conversione in extremis appariva simulata, la sentenza primitiva riprendeva il suo effetto. Il recidivo che si convertiva all'ultima ora otteneva solo la grazia di ricevere i Sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia, prima di morire sul rogo: il delitto di eresia era paragonabile a un caso di lesa maestà divina.

Se il colpevole era chierico od aveva ricevuto gli Ordini, l'autorità ecclesiastica procedeva a degradarlo prima di abbandonarlo al potere civile.

Sul fondamento delle costituzioni apostoliche, del Liber Sextus (18, V, 2, in 6°) e della legislazione imperiale, alcuni autori hanno immaginato che l'appello fosse permesso solo nel caso di una sentenza interlocutoria, ma escluso per le sentenze definitive, in particolare per le condanne che importavano il ricorso al braccio secolare. I regesti pontifici han dimostrato, almeno per quanto riguarda il sec. XIV, la falsità di tali affermazioni (

V. J

M. Vidal, Bullaire de l'Inquisition francais, pp. LXXI-LXXX). Tra le pene inflitte agli eretici che abiuravano i loro errori, sembra che quella della reclusione fosse la più largamente adoperata dagli inquisitori. Il regime penitenziario variava a seconda dei casi e dei luoghi: la «prigione larga» escludeva i ferri e le segrete, penalità riservate ai condannati alla «prigione stretta» o alla «prigione strettissima».

In qualunque caso però, i detenuti non ricevevano altro cibo che «il pane del dolore e l'acqua della tribolazione».

IV. I PENITENTI

A volte, i prigionieri ottenevano la libertà provvisoria o definitiva. Si imponeva loro, però, di portare, sulle vesti, segni d'infamia: pezzi di stoffa gialla o rossa, di forme diverse, che li esponevano a ogni sorta di vessazioni, di affronti, di incommodità, che rendevano loro la vita difficile. Infatti, i buoni cristiani si rifiutavano di avere relazioni con essi; di dare i propri figli in matrimonio ai loro figli e alle loro figlie. Insulti e persecuzioni non venivano risparmiati.

I calunniatori e i falsi testimoni erano duramente puniti: per due giorni consecutivi, dal levar del sole fino a non, e nelle quattro domeniche successive, erano issati su una scala, a mani legate e capo scoperto, vestiti di un camice senza cintura, davanti alle porte delle chiese, perchè la folla li coprisse di ingiurie.

Altre volte, gli inquisitori imponevano ai penitenti pellegrinaggi più o meno lontani. I pellegrinaggi maggiori erano a S. Giacomo di Compostella, a Roma, a S. Tommaso di Canterbury, ai SS. Tre Re Magi di Colonia. Al loro ritorno i pellegrini presentavano dei certificati in attestazione del viaggio compiuto e delle visite obbligatorie ai santuari. Ai pellegrinaggi e ai segni d'infamia si accompagnava ordinariamente la fustigazione pubblica. In determinati giorni di festa o di domenica, il penitente assisteva alla Messa parrocchiale, presentandosi al celebrante, con un cerco in una mano, delle verghe nell'altra, e riceveva la flagellazione. La cerimonia poteva anche aver luogo durante le processioni. Il fustigato annunciava al popolo riunito, che egli aveva meritato la sua sorte, perché aveva commesso dei misfatti contro gli inquisitori e il tribunale dell'I. Sui penitenti gravavano poi altri doveri, come assistere alla predica e alla Messa cantata, astenersi dalle opere servili nei giorni proibiti, ricevere i Sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia, nelle date stabilite, digiunare, ecc. Le pene inflitte ai colpevoli erano dalla Chiesa stimate, più che punizioni, penitenze utili alla salvezza dei penitenti, tornati alla vera fede cristiana. Così, la prima domenica del mese, il curato spiegava le lettere penitenziali in possesso di un penitente e gli ricordava gli obblighi a cui era tenuto.

V. IL FINANZIAMENTO

La ricerca e la cattura degli eretici o di coloro che li favorivano, implicava gravi spese. Per compensarle, gli inquisitori imponevano delle multe, sia a titolo principale sia a compenso di pene gravi commutate in pene più lievi. Il resto degli utili era devoluto ad opere pie, quali la costruzione o la manutenzione di chiese, di ponti, di fontane, l'acquisto di paramenti sacri, di vasi sacri destinati agli edifici del culto.

La confisca totale cadeva sui beni degli eretici ostinati e dei recidivi, anche se penitenti, che erano stati rimessi al braccio secolare, come pure sui beni di coloro che erano stati condannati alla prigione perpetua. In Francia un funzionario reale detto «receveur des encours», percepiva il ricavato delle confische, il che gli consentiva di assumersi le spese del tribunale dell'I., che incombevano al re. In Italia i redditi del tribunale dell'I. si dividevano in tre parti, fra le città, gli ufficiali laici, e il tribunale stesso.

VI. CONSEGUENZE DELLE CONDANNE

La macchia di eresia non cessava con la morte: secondo le disposizioni delle Decretali (12, X, III, 28 e 8, X, V, 7) la presenza del corpo di un eretico profanava il cimitero dove era sepolto e l'inquisitore ordinava che le ossa venissero riesumate e calcinate sul rogo.

Alcune costituzioni apostoliche e un editto di Federico II prescrivevano la distruzione totale delle case in cui dei catari, detti «perfetti» o «perfette», erano stati arrestati, o s'erano nascosti, o avevano predicato o amministrato il consolamentum, sorta di sacramento che sostituiva quelli della Chiesa. In realtà gli inquisitori applicarono tali decreti solo alle case in cui morivano persone che avevano ricevuto il consolamentum in punto di morte, a saputa del proprietario, o in cui erano state elevate al grado di «perfetti».

Infine, alcune inabilità civili ed ecclesiastiche colpì

vano ipso facto tutti gli eretici riconciliati con la Chiesa, fino alla seconda generazione in linea paterna e fino alla prima in linea materna; i chierici divenivano inabili a possedere dignità e benefici ecclesiastici; i laici non potevano esercitare pubblici uffici né compiere determinati atti della vita civile (L. Tanon, Histoire des Tribunaux de l'Inquisition en France, Parigi 1893, pp. 539-45).

Gli inquisitori accordavano spesso remissioni e commutatione di pene, ma sempre reivindibili.

VII. IL NUMERO

Quale fu il numero di eretici e di recidivi che subirono il supplizio del fuoco? La documentazione insufficiente impedisce di determinarlo con esattezza. Si hanno indicazioni precise solo sull'attività, nel sec. XIV, del tribunale di Pamiers dove, su 64 persone condannate, 5 furono consegnate al braccio scolare, e su quella dell'inquisitore Bernardo Gui nel Tolosano, dove su 930 persone 42 perirono sul rogo (cf. J.-M. Vidal, Le tribunal d'Inquisition de Pamiers, Tolosa 1906, p. 329; C. Douais, Documents pour servir à l'histoire de l'Inquisition dans le Languedoc, I, Parigi 1900, p. ccv).

I moderni hanno giudicato severamente l'istituzione dell'I. e l'hanno tracciata di essere contraria alla libertà di coscienza. Ma dimenticano che in passato si ignorava questa libertà e che l'eresia incuteva orrore nei ben pensanti, che erano certamente la grande maggioranza anche nei paesi più infetti di eresia. Non va inoltre dimenticato che in alcuni paesi il Tribunale dell'I. durò pochissimo ed ebbe importanza assai relativa: così nell'Italia meridionale, nei regni spagnoli durante i secc. XIII e XIV e nella Germania. A Roma stessa sparì ben presto: il processo contro Lutero nel 1518 fu condotto dall'Uditore generale della Camera Apostolica. Quanto al Tribunale dell'I. Romana dal sec. XVI in poi, V. CONGREGAZIONI ROMANE: II, I, S. Congr. del S. Uffizio.

Bibl.: Fonti: Ph. Limborch, Historia Inquisitionis, Amsterdam 1692; Th. Ripoll, Bullarium O.F.P., Roma 1729; J.H. Sbarbalea, Bullarium Franciscanum, Roma 1765; P. Frédéric, Corpus duo-commentorum Inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae, vol. I, Gand 1889; J. Dollinger, Beiträge zur Sektengeschichte des Mittelalters, Münster 1890; C. Douais, Documents pour servir à l'histoire de l'Inquisition dans le Languedoc, 2 voll., Parigi 1900. — Ma- nuali degli Inquisitori: Bernardo di Como, Lucerna inquisitorum haereticae pravitatis, Milano 1566; N. Eymeric, Directorium inquisitorum cum commentariis F. Pegnae, Roma 1578; Davide d'Augusta, De Inquisitione haereticorum, in Abhandlungen der historischen Klasse der Königlichen bayerischen Akademie der Wissenschaften, 14, parte 2a (1878), pp. 204-35; B. Gui, Practica Inquisitionis haereticae pravitatis, ed. C. Douais, Parigi 1886; nuova ed. parziale G. Mollat e G. Drioux, 2 voll., ivi 1926-27; A. Don-daine, Le manuel de l'Inquisition (1730-1730), in Archivum Fratrum Praedicatorum, 17 (1947), pp. 85-194; T. Kaeppel, Un processo contro i valdesi di Piemonte nel 1735, in Rivista della storia della Chiesa in Italia, 1 (1947), pp. 285-91. — Studi: Una bibliografia, ma incompleta, è stata data da E. Vacandri, in DThC, VII (1923) coll. 2067-68 e da J. Guiraud, Histoire de l'Inquisition au moyen âge, Parigi 1935, I, pp. XI-XLVIII. I libri scritti di recente, a parte quello del Guiraud, non hanno rinnova- vato l'argomento. Il libro classico di H. C. Lea, A history of the Inquisition of the Middle Ages, 3 voll., Nuova York 1887, vers. franc. di S. Reinach, Parigi 1900-1902, ha perso un po' del suo valore; vale però meglio il libro di A. S. Turbeville, Medieval heretics and the Inquisition, Londra 1920. Per l'Italia vedi Tocco, L'eresia nel medioevo, Firenze 1884; L. Fumi, Eretici e ribelli nell'Umbria: studio d'un decennio (1730-30), Todi 1916; G. Bi-saro, Inquisitori ed eretici lombardi (1929-1938), in Miscellanea di storia italiana, 3a serie, 19 (1922), pp. 445-557; A. Mercati, Fratello Bartolo d'Assisi michelista e la sua ritrattazione, in Archivum Franciscanum historicum, 20 (1927), pp. 260-304; G. Biscaro, Inquisitori ed eretici a Firenze (1739-34), in Studi medievali, 8 (1929), pp. 347-75; id., Eretici ed inquisitori nella Marea Tre-visana (1280-1308), in Archivio veneto, 5a serie, 11 (1932), pp. 148-80; G. Cornaggia Medici, La visitatio plebana. Caratteri della procedura inquisitoria vescovile con speciale riguardo alle fonti della Chiesa milanese, Milano 1935; P. Ilarino da Milano, L'istituzione dell'I. monastico-papale a Venezia nel sec. XIII, in Collectanea franciscana, 5 (1935), pp. 177-212; id., Per una storia dell'I. medievale, in Scuola cattolica, 67 (1939), pp. 89-96; F. Bock, Die Beteilung an den Inquisitionsprozessen unter Johann XXII., in Archivum Fratrum Praedicatorum, 6 (1936), pp. 312-333; id., Studien zu den politischen Inquisitionsprozessen in Johannis

Emmerich nel *Directorium Inquisitorum*. Vi apportava solo delle precisazioni di dettagli e delle direttive occasionali.

In Aragona l'Ir. trovò una forte opposizione. I *contres* di Saragozza ordinò un complotto contro i due inquisitori Pedro Arbus de Epila e Yuglar. La notte del 14 sett. 1485, Pedro fu ucciso da un colpo di spada. La sua morte (17 sett.), suscitò a Saragozza la rivolta della popolazione contro i *conversos*. La repressione fu severa e i congiurati perirono tutti sul rogo.

Nel 1492 tutti gli Ebrei, che non accettarono di farsi cristiani, furono costretti a lasciare la Spagna, causa i disordini e le consiprazioni che andavano fomentando; da allora in poi non si ebbero giudizianti che saltuamente, sebbene venissero guardati con sospetto o con disprezzo quei cristiani che traevano origine da Ebrei convertiti. Quello che era successo ai *marraons* avvenne anche per i Mori rimasti in Spagna dopo la conquista di Granata (1492), ai quali nel 1498 fu imposto di farsi cristiani o di andarsene. Si creò così una classe di convertiti (*moriscos*) solo superficialmente e contro di loro si volse l'attività della I. Gli errori degli *alumbrados* (v.) nei secc. XVI-XVII, tennero pure occupata l'Ir., al giudizio della quale del resto furono assoggettati reati di diritto comune, che ben poco avevano a che fare con l'eresia; e ciò avuto riguardo al migliore funzionamento della sua procedura in confronto agli altri tribunali, alla sua segretezza ed alla maggiore integrità dei giudici. Essa non dimenticò la tradizione medievale che era di condurre i rei a penitenza per sottrarli sopratutto alla consegna al braccio secolare ed alle relative conseguenze; non sfuggì però ai pregiudizi dei tempi nell'applicazione delle pene corporali e nel solenne apparato dell'*auto da fé* (v.). È certo che con l'allargarsi dei poteri dell'Ir. in Spagna ne ebbero a scappare i tribunali vescovili, ai quali venne a mancare quasi del tutto il potere coercitivo. Anzi sarebbe stato proposito della *Suprema assoggettare* a sé i vescovi stessi (v. CARRANZA); ma a ciò Roma non volle consentire. Numerosi del resto furono gli attriti con l'autorità papale che interveniva per moderare lo zelo degli inquisitori, impedire le esorbitanze senza riuscire sempre a correggere lo spirito aspro di indipendenza e la condotta inflessibile e dura. Sono ben noti i tentativi del re Filippo II per introdurre l'Ir. nei suoi domini di Napoli e di Milano e nei Paesi Bassi, incontrando la risoluta resistenza degli abitanti. In Spagna l'Ir., soppressa una prima volta dal dominio francese nel 1809, fu ristabilita nel 1814 e soppressa poi definitivamente nel 1821.

Bibl.: Durante le sue ultime vicende gli archivi dell'Ir. come avvenne anche altrove, andarono distrutti, mettendo così in serio imbarazzo chi voglia descriverne imparzialmente i caratteri e le vicende. Nella storiografia del periodo romantico ebbe larga parte la tendenziosità anticlericale e l'immaginazione romanzesca. Così non si può accettare ad occhi chiusi quanto ne scrisse il più noto storico: I. A. Llobet, *Annales de la Inquisition de Espana*, Madrid 1812; id., *Memoria histórica*, 1812; id., *Historia critica de la Inquisición de Espana*, 1812 (l'autore fu segretario generale del S. Ufficio e attinse abbandonatamente negli archivi); H. Ch. Lea, *The Moriscos of Spain*. *Their conversion and expulsion*, Filadelfia 1901; id., *A history of the Inquisition of Spain*, 4 voll., Nuova York 1906-1907; E. Schäfer, *Beiträge zur Geschichte des spanischen Protestantismus und der Inquisition in XVI. Jahrhundert*, 3 voll., Gütersloh 1902 (cf. R. De Schepper, in *Rev. hist. eccles.*, 10 [1909], pp. 138-45); F. Tocco, *Henry Charles Lea e la storia dell'Ir. spagnola*, in *Archivio storico italiano*, 5 (1911), pp. 265-303; Ch. Moeller, *Les bâchers et les auto-da-fé*, in *Rev. hist. eccles.*, 14 (1913) p. 720-51; 15 (1914) pp. 50-69; Pastor, II, p. 503 sgg.; R. Sabatini, *Torquemada et l'Inquisition espagnole*, trad. francese dall'inglese. Parigi 1937 (opera insufficiente e a volte tendenziosa).

Guglielmo Mollat