INQUISIZIONE GIUDIZIALE

INQUISIZIONE GIUDIZIALE. - Indagine che deve essere compiuta prima della citazione del reo, quando il delitto non sia né notorio, né del tutto certo; può essere fatta ex officio dall'Ordinario o in seguito a denuncia del promotore di giustizia. Il fine cui tende l'indagine è quello di evitare quanto più è possibile procedimenti penali, qualora non vi siano motivi e argomenti validi per ritenere effettiva l'esistenza di un delitto e la colpevolezza di una persona determinata.

L'indagine può essere: 1) generale: quella dell'Ordinario sull'osservanza delle leggi da parte dei sudditi; 2) speciale: quando è compiuta da un giudice delegato per ogni singola denuncia. Giudiziale è l'indagine che deve precedere il giudizio criminale, stragiudiziale quella che precede l'irrogazione dei rimedi penali. L'inquisitore è tenuto agli stessi obblighi del giudice, e non può essere giudice nel processo che, eventualmente, segua l'indagine. I poteri dell'inquisitore sono regolati dall'Ordinario, benché egli goda nell'esercizio delle sue funzioni di una notevole libertà d'azione. Terminata l'ir. g. se la denuncia appare infondata, gli atti vengono riposti nell'archivio segreto; se vi sono solo indizi non sufficienti per promuovere l'azione, si sottoporrà a vigilanza l'indizione, che potrà anche essere interrogato; nel caso vi siano invece argomenti sufficienti per dar corso al processo criminale, prima si citerà e interrogherà il presunto reo, poi si procederà fino alla *correptio delinquentis* e alla *instructio processus criminalis*.

Bibl.: Wernz-Vidal, VI, n. 724 sgg.; A. Vermersch-I. Creusen, *Epitome iuris canonici*, III, Malines-Roma 1936, n. 264 sgg.; F. Della Rocca, *Istituzioni di diritto processuale canonico*, Torino 1946, p. 205 sgg.