INTERPRETAZIONE

INTERPRETAZIONE. - Nel linguaggio giuridico è l'operazione logica che ha per oggetto la ricerca e la spiegazione del significato genuino della legge, allo scopo di misurare l'estensione e precisare l'efficienza pratica sui rapporti giuridici.

I. DOTTRINA GENERALE

L'ermeneutica legale è una funzione assai complessa, che è insieme arte e scienza: arte, in quanto usufruisce di un determinato sistema di regole; scienza, in quanto l'uso di tali regole suppone un processo logico che si sviluppa su principi scientifici.

Circa la natura di tale funzione si disputa sul piano dottrinale se nel processo ermeneutico l'oggetto della ricerca debba essere il contenuto oggettivo della norma (voluntas legis) quale risulta dalle parole, oppure il pensiero soggettivo del legislatore (mens, voluntas legislatoris). Le fonti romane favoriscono indubbiamente la prima ipotesi (D. 32, 1, 25, 1; 1, 3, 21; 1, 4, 1, 1, 20); ma avvertono, nello stesso tempo, che la legge altro non è che la volontà dichiarata dal legislatore (D. 1, 4, 1), la quale si deve presumere espressa e contenuta nella formula verbale usata (meno aestimandus est divisse quod non mente agitaretur, D. 1, 3, 19), e che d'altronde la vera portata della legge, quale termine della conoscenza e dell'ì., è qualche cosa che sta al di sopra del valore semplicemente filologico e grammaticale delle parole (scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem, D. 1, 3, 17; 1, 3, 29; C. 1, 14, 5).

In realtà, poiché la legge è per sua essenza una dichiarazione della volontà del legislatore, la funzione dell'ì. altra non può essere che quella di ricostruire il più esattamente possibile questa stessa volontà. Ma poiché questa, in quanto dichiarata, si trova autenticamente espressa e contenuta in una determinata formula verbale, ne segue necessariamente che l'oggetto dell'ì. è bensì la ricostruzione della volontà del legislatore, ma solo in quanto essa si trova espressa e contenuta nella formula verbale da lui usata. Interpretare la legge vuol dire, quindi, rivelare il contenuto oggettivo attraverso il significato delle parole usate nella dichiarazione, in quanto si deve presumere che esse contengano ed esprimano ciò che il legislatore ha realmente inteso. Oggetto d'ì. non è soltanto la norma obiettivamente oscura ed incerta, ma anche quella resa in termini chiari e precisi; inoltre, è soggetta ad i. non solo la norma legislativa, ma anche la consuetudinaria.

A seconda dell'organo da cui emana, l'ì. si distingue in: autentica (o legislativa), che è fatta dallo stesso potere legislativo; giudiziale (o forense, giurisprudenziale), quella applicata dal giudice nelle sue sentenze; dottrinale, quella derivante dall'opera degli studiosi; usuale, quella indotta per consuetudine: «optima enim est legum interpres consuetudo» (D. 13, 47; CIC, can. 29).

L'ì. autentica si caratterizza, rispetto alle altre, per

l'efficacia obbligatoria con cui, alla pari della legge stessa, vincola tutti ad intendere ed applicare la norma nell'unico significato attribuito dal legislatore. Per se stessa, però, non produce diritto nuovo ed è quindi per sua natura retroattiva, in quanto la sua efficacia si fa risalire al momento stesso in cui fu emanata la legge oggetto d'ì. Ma se coatta od estende la norma oltre il significato proprio e comune delle espressioni, essa stessa viene a costituire una nuova norma, acquista il valore di legge e si stante e non esercita perciò efficacia alcuna retroattiva.

L'ì. giudiziale ha efficacia solo per le parti a cui è indirizzata la sentenza; nei confronti degli altri la sua efficacia è solo morale, più o meno rilevante a seconda dell'autorità del giudice, da cui promana. Anche se costantemente applicata in casi identici, non vincola la libertà degli altri magistrati di poter decidere diversamente, poiché l'autorità resumit militare indicaturum e l'usus fori non sono fonti di diritto (v. GIURISPRUDENZA). Coscienza civile e serietà professionale esigono, tuttavia, che l'ì. giudiziale sia il più possibile costante nel decidere gli stessi casi, onde evitare gli arbitri e le pericolose fluttuazioni, che si prestano alle frodi, urtano e danno la sensazione dell'ingiustizia. Ad assicurare costanza uniformità d'ì. giudiziale provvedono, con funzione regolatrice, i tribunali di grado elevato (Corte di Cassazione e Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, rispettivamente per gli ordinamenti italiani e canonico).

La dottrina canonistica, in base al dettato del can. 17, fa dell'ì. giudiziale una sottospecie dell'autentica, riconducendo sotto la figura di questa ogni i. che abbia valore obbligatorio. Tale attribuzione non sembra consona alle fonti e alla dottrina generale, non risulta prevalente nella dottrina canonistica anteriore al CIC, né sembra tampoco informata a rigore di logica giuridica, mancando nella i. giudiziale gli attributi essenziali dell'ì. autentica.

L'ì. dottrinale ha carattere del tutto privato, viene fatta dai competenti a scopo speculativo e scientifico e non ha altra autorità all'infuori di quella, del tutto morale, che le deriva dal credito estrinseco degli autori e dal valore intrinseco degli argomenti a cui si appoggia.

Né l'ì. autentica, né quella usuale possono dirsi i. in senso proprio, poiché, al disopra del genuino concetto d'ì., predomina nella prima il carattere di legge, nella seconda la figura della consuetudine.

In ragione del modo con cui vien fatta e dei sussidi tecnici di cui si avvale, l'ì. si distingue in letterale (o grammaticale) e logica. Non si tratta in realtà di due figure distinte, ma di due momenti del processo interpretativo. La prima si basa sull'esegesi letterale delle parole, considerate nel loro testo e contesto, onde dedurre l'effettiva portata attraverso il significato proprio e comune delle medesime. La seconda, che subentra alla grammatica e, in ogni caso, per controllare i risultati, indaga e ricostruisce il significato della legge attraverso una indagine complessa, in base al ricorso ai motivi che hanno determinato il legislatore ed emanare la legge stessa (ratio o finis legis), alle varie circostanze concrete che l'hanno provocata (occasio legis), al nesso e parallelismo con altre leggi del medesimo sistema e, infine, all'intenzione soggettiva (mens) del legislatore. Si tratta, cioè, del ricorso ai vari criteri sussidiari, logico-psicologico, sistematico e storico, dei quali si avvale e sui quali si muove l'ì. logica, corrispondenti, se si vuole, ad altrettante forme ausiliarie della medesima.

Si ha, così, i. logica in senso proprio (logica-psicologica) quando l'indagine va oltre il significato proprio delle parole o per ampliamento (estensiva) o per restrizione (restrittiva), per stabilire la portata oggettiva delle leggi in base ai loro motivi e intrinseche finalità e alla intenzione del legislatore; sistematica, quando, allo stesso scopo, la singola norma è studiata in rapporto a tutto il sistema legislativo di cui fa parte; storica, quando la norma è posta a confronto con i suoi precedenti storici nel quadro evolutivo dell'istituto a cui appartiene, o è considerata in relazione alle varie circostanze che ne determinano la nascita e lo sviluppo, quali possono dedurne, ad es., dai cosiddetti lavori preparatori rispetto ai codici italiani, e dagli schemata rispetto alla codifica-zione canonica. Non si tratta, si ripete, di vere e proprie forme distinte d'ì., ma di criteri o elementi sussidiari, che concorrono insieme a costituire le varie fasi dell'unico procedimento logico.

A seconda dei risultati a cui perviene, l'ì. può essere dichiarativa o innovativa (estensiva e restrittiva). È dichiarativa, quando i risultati dell'esame logico coincidono con quelli dell'esegesi letterale, e si dice meramente dichiarativa quando la coincidenza è data su parole per se stesse chiare ed univoche, dichiarativa-esplicativa quando, senza uscire dal valore proprio dei termini, risolve un conflitto tra esame logico ed esegesi letterale in rapporto ad espressioni dubbie od ambigue. L'esegesi letterale a sua volta si dice larga o stretta a seconda che, entro l'àmbito consentito dall'elasticità delle espressioni, aderisce più o meno rigorosamente al significato proprio delle medesime. È innovativa (modificativa, costitutiva) quando l'esame logico, forzando la proprietà dei termini, conduce ad un significato che amplia oppure restringe le espressioni oltre o al di sotto di quanto comporterebbe il significato proprio di esse. Ciò si effettua allo scopo di evidenziare alla legge gli inconvenienti di un senso assurdo o inconcludente, sul presupposto che il legislatore o abbia detto meno di quanto ha voluto (plus voluit, minus dixit), il che porta all'ì. estensiva, oppure abbia voluto meno di quanto ha detto (minus voluit, plus dixit), il che dà luogo all'ì. restrittiva. Quando la coartazione è tale da eludere in parte il significato proprio delle parole si ha interpretato abrogans, detta pure immutativa. L'ì. innovativa e, a maggior ragione, l'immutativa non costituiscono i. in senso proprio: sono piuttosto nuove leggi, le quali, per aver efficacia generale, abbisognano di promulgazione formale e non esercitano valore retroattivo.

L'analogia o estensione analogica, che molti autori sogliono registrare accanto all'ì. logica con il nome di i. analogica, non costituisce a rigore una vera e propria forma di i., ma è un procedimento a sé stante, sostanzialmente diverso dall'ì. estensiva, volto a colmare le lacune e a supplire le deficienze del diritto oggettivo nei casi non previsti dal legislatore e non contemplati dalla legge (v. ANALOGIA). Consiste nell'estendere ai predetti casi l'applicazione di leggi già esistenti (analogia legis) o di norme desunte dai principi generali ai quali s'informa l'ordinamento (analogia iuris), in base alla somiglianza che vi intercorre per l'identità della ratio legis o dei principi superiori a cui si ricollegano.

L'analogia non è ammessa nell'ì. di un ius singulare e, a maggior ragione, in tutti i casi in cui non è ammessa l'ì. estensiva, vale a dire nelle leggi penali e, in genere, nelle leggi che costituiscono eccezione ad altre leggi.

Il metodo comune per il procedimento interpretativo si riassume nelle due fasi o regole, più sopra esposte, dell'ì. letterale e logica. In opposizione a questo, che è il classico e tradizionale metodo logico, pervenuto dalla saggezza romana, vanno affermandosi oggetti altri metodi e procedimenti, profondamente diversi, quali il metodo della libera ricerca, lo storico-evolutivo e il positivo o teleologico puro, facenti capo alla cosiddetta scuola del diritto libero, i quali, sia pure per vie diverse, convengono, in genere, nel propugnare la cosiddetta i. evolutiva, ossia nel mantenere l'apparato legislativo in più diretto contatto con le multiformi manifestazioni della vita moderna, consentendo al giudice una maggiore discrezionalità o libertà di decidere secondo il dettato della sua coscienza, allo scopo di adattare la norma alle esigenze concrete sorte dopo l'emanazione di essa. Nulla da eccpere, se non esistesse il reale pericolo che, svincolando del tutto il giudice dall'imperativo della norma, possa venir meno quella oggettività di giudizio che è la più sicura garanzia della giustizia.

Il diritto italiano. - Nel diritto italiano il modo d'interpretare le leggi è regolato nel primo comma dell'art. 12 delle «disposizioni sulla legge in generale» prevede al codice civile: «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore».

L’analogia, come fonte integrativa di eventuali alcune, è prevista sotto ambedue gli aspetti dell’analogia legale e giuridica. È stabilito, infatti, che «se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato» (art. 12, cit., cpv.).

Non è ammessa estensione analogica e neppure estensiva nelle leggi penali e in «quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi», in quanto è prescritto che queste non si possono applicare «oltre i casi e i tempi in esse considerati» (art. 14). È da ritenersi che l’esclusione valga tuttora per le leggi «che restringono il libero esercizio dei diritti», come era previsto, nel vecchio codice, all’art. 4 delle disposizioni preliminari, in quanto coteste leggi, benché non ricordate esplicita mente nel nuovo testo, sono da ritenersi esse stesse in genere «eccezione a regole generali o ad altre leggi».

III. Diritto canonico

La vigente disciplina canonistica circa l’i. riproduce in genere la dottrina generale comune ed è riassunta nei cenni. 17-20.

Fa eccezione, in parte, il concetto di i. autentica, che nel CIC non è concepita in senso specifico come fatta dal solo potere legislativo, ma in senso più generale come i. data dall’autorità ecclesiastica con valore obbligatorio. Per questo, oltre una i. autentica generale, data per modum legis, si distingue pure una i. autentica particolare, che comprende, quali sottospecie, la giuridica (per modum sententiae iudicialis) e l’amministrativa (per modum rescripti). Come si è accennato, questo criterio, che riconduce l’i. giuridica sotto la figura di quella autentica, non può dirsi consono alle fonti romane e canoniche, né alla prevalente dottrine anteriore al CIC, per cui potrebbe forse figurare come termine di un utile ritocco in una eventuale revisione del can. 17.

Quanto all’efficacia, la sola i. autentica generale ha forza obbligatoria per tutti; l’autentica particolare, invece, obbliga soltanto le parti in giudizio o i destinatari del rescritto, mentre per gli altri ha soltanto valore morale indicativo, come norma di giurisprudenza o di prassi amministrativa. Se l’i. autentica è solo dichiarativa, non abbiggono di promulgazione ed è retroattiva; ma se è estensiva o restrittiva, o anche solo esplicativa di formole obiettivamente dubbie od oscure, deve considerarsi come una nuova legge, non ha forza retroattiva e per valere deve essere promulgata (can. 17 §§ 2-3).

L’i. autentica può esser fatta soltanto dal legislatore o da un suo successore e da chi vi sia stato espressamente delegato da essi (can. 17 § 1). Sono autentiche le decisioni date dalla Pontificia Commissione per l’i. del CIC (modo proprio Cum iuris, 15 sett. 1917; AAS, 9 [1917], p. 483 sq.).

Quanto al modo da usarsi nell’i. dottrinale, le regole previste nel CIC riproducono in sostanza le stesse regole assegnate dal metodo classico. Come regola primaria è prescritta anzitutto l’esegesi letterale delle parole, considerate nel testo e contesto, onde raggiungere il significato proprio delle medesime in base al valore grammaticale o all’uso del linguaggio comune e della terminologia giuridica (can. 18, 49, 67 ecc.). Continuando, ciò non ostante, il dubbio e l’oscurità della norma, è previsto, in funzione di norma sussidiaria, il ricorso al parallelismo legale, ove sia possibile; alla ratio legis, derivante dal confronto tra il motivo intrinseco della legge e la ragione soggettiva, e all’occasio legis, ossia alle varie circostanze che l’hanno determinata (can. 18).

Ha pure valore di norma interpretativa il can. 11, nel quale è prescritto che i divieti contenuti nella legge importano nullità degli atti vietati o incapacità delle persone solo quando tale efficacia sia loro espressamente equivalente contenuta nella disposizione. Importante è pure, come norma d’i., il disposto del can. 15, ove si determina che le leggi di cui non può darsi una istruttiva, non obbligano.

L’i. estensiva rimane esplicitamente vietata nelle leggi che stabiliscono una pena o coartato, comunque, il libero esercizio dei diritti o che hanno carattere di eccezione rispetto alla legge generale. Per queste leggi, anzi, e per taluni altri provvedimenti è prescritta in più l’i. stretta (can. 19, 50, 68, 85, 200 § 1).

L’estensione analogica è accolta dal CIC per i casi privi di ogni regolamentazione giuridica, per i quali, cioè, non vige alcuna espressa disposizione di legge, sia generale che particolare. Per tali contingenze, la norma dovrà derivarsi dalle leggi emanate per casi simili (analogia legis) e dai principi regolatori dell’ordinamento canonico (analogia iuris), contemperati, nell’applicazione, dall’acquisitas canonica. Inoltre, come mezzi sussidiari per l’integrazione delle lacune, sono indicati la giurisprudenza uniforme dei tribunali apostolici e la prassi amministrativa della Curia romana (stylus et praxis Curiae), nonché il comune e costante indirizzo della dottrina (can. 20).

L’analogia non è ammessa nelle leggi penali, nelle leggi che contengono un ius singulare o che determinano incapacità di persone (inhabilitantes) o nullità di atti (irritantes) e in tutte le altre leggi in genere, per le quali è vietata l’i. estensiva (can. 20, 19, 11, 983, 2219 § 3).

Bibl.: V. Scialoja, Sulla teoria della i. della legge. Torino 1868; N. Coviello, Dei moderni metodi d’i. delle leggi. Palermo 1908; F. Degni, L’i. della legge. Napoli 1909; F. Geny, Méthode d’interpretation et sources en droit privé positif. Parigi 1919; A. Ascoli, L’i. delle leggi. Roma 1928; A. Van Hove, De legibus ecclesiasticis. Malines-Roma 1930, p. 246 sqq.; O. Giacchi, Formazione e sviluppo della dottrina dell’i. autentica in diritto canonico. Milano 1935; H. J. Cicognani-D. Staffa, Commentariaum ad librum I^ CIC. Roma 1939, pp. 257 sqq., 362 sqq.; R. Schmidt, The principles of authentic interpretation in canon 17 of the Code of Canon Law. Washington 1941; G. Michiels, Normae generales, 2^ ed., I. Parigi-Roma 1949, p. 469 sqq.; E. Betti, L’i. della legge e degli atti giuridici. Milano 1949.

Zaccaria da San Mauro