INSIDIA

INSIDIA. - L' (dal latino *insidiae* e *insideo*) è l'inganno preparato celatemente contro qualcuno e prende diversi nomi, secondo le diverse finalità, a cui è diretta: dolo, frode, induzione al peccato, infamia, ingiuria, omicidio, tentazione; qui è considerata in quanto significa l'inganno diretto a disorientare il nemico, soprattutto in tempo di guerra.

Della moralità di tali i. s. Agostino già a suo tempo asseriva che combattere, anche non apertamente, ma mediante i. non significa violare la virtù della giustizia; esempi del Vecchio Testamento abbastanza numerosi provano questa dottrina ammessa non solo dai gentili, ma anche dal popolo eletto. Dio stesso comandò a Giosuè di usare i. contro gli abitanti della città di Hai (Jos., 8, 2, 4 ecc.). Pertanto l'ì. non è intrinsecamente disonesta, benché lo possano essere i mezzi con i quali viene tesa, ad es., quando si mente o si violano i patti: il che è certamente proibito, essendo contro la carità quando non è pure contro la giustizia (Sum. Theol., 2a-2a, q. 40, 3 e q. 71, 3 ad 3).

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È però possibile che il nemico stesso s'inganni perché gli si è tenuto nascosto qualche cosa (p. es., piani di guerra o movimenti di truppe), o crede veri movimenti di truppe in una direzione, mentre sono simulati. Inoltre nel diritto internazionale moderno, o per via di consuetudine o per espressa convenzione, si sogliono usare astuzie, stratagemmi, imboscate, fughe simulate, fuochi di bivacco, per indurre il nemico a pensare a presenza di truppe avversarie accampate. In tutti questi casi non vi è violazione né di giustizia, né di carità, se non apparentemente; perché la carità ben ordinata comincia da se stessi. È invece illecito l'uso della uniforme militare nemica, l'essere sul campo la bandiera di guerra nemica, chiedere la resa per inganno, inviare verso il campo di battaglia nemico oggetti di guerra e militari sotto le insegne della Croce Rossa.

Purtroppo ogni guerra indebolisce i principi morali che dovrebbero regolare i rapporti anche tra nemici, né valgano ad eliminare quest'effetto le leggi e le convenzioni internazionali: per questo è facile passare dalle semplici i. a violazioni chiare e aperte delle leggi anche naturali.

BIBL.: T. Ortolan, *Guerre*, in DThC. VI, 11, col. 1932; L. Oliv., *Diritto internazionale pubblico*, Milano 1933, pp. 479-83; M. Monterisi, *Diritto di guerra*, ivi 1938, pp. 160-78 e passim. Lorenzo Simeone