INSEGNE

INSEGNE. - Sia i vescovi che i canonici possono usare di determinate i.

Le i. vescovili sono lo zucchetto e la berretta di color violaceo, la croce pettorale, l'anello gemmato, la mitra, il pastorale e le vesti speciali. A norma delle leggi liturgiche vigenti i vescovi possono usare delle vesti speciali dal momento della nomina, mentre della croce, dell'anello, del pastorale e delle vesti pontificali possono usare solo

a consacrazione avvenuta (can. 349 § 1, n. 2). Hanno i speciali anche i canonici dei Capitoli cattedrali e collegiali; esse non sono dappertutto uguali né sono determinate dal diritto comune, ma vengono stabilite nella bolla di erezione o concesse in seguito per privilegio apostolico (can. 409 § 1). Tutti i membri del Capitolo, siano canonici titolari o onorari, possono usare di esse, sempre però nell'ambito del territorio della diocesi; fuori diocesi ne possono usare solo quando accompagnano il vescovo loro ordinario o quando lo rappresentano nei concili o in altre solennità ecclesiastiche; oppure quando rappresentano il Capitolo (can. 409 § 2).

Oltre i canonici, anche i beneficiati hanno diritto all'uso di i. speciali.

BIBL.: Wernz-Vidal, II, pp. 751 sg., 864; I. Chelodi-P. Cipouti, Ius canonicum de personis, Vicenza-Trento 1942, pp. 302, 334. Vincenzo Fagiolo
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“INSEGNE.” Enciclopedia Cattolica, vol. VII (1951), p. 58. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/insegne.