INSEGNE. - Sia i vescovi che i canonici pos-
sono usare di determinare i.
Le i. vescovili sono lo zucchetto e la berretta di color
violaceo, la croce pettorale, l'anello gemmato, la mitra,
il pastorale e le vesti speciali. A norma delle leggi litur-
giche vigenti i vescovi possono usare delle vesti speciali
dal momento della nomina, mentre della croce, dell'anello,
del pastorale e delle vesti pontificali possono usare solo
a consacrazione avvenuta (can. 349 § 1, n. 2). Hanno i speciali anche i canonici dei Capitoli cattedrali e collegiali; esse non sono dappertutto uguali né sono determinati dal diritto comune, ma vengono stabilite nella bolla di erezione o concesse in seguito per privilegio apostolico (can. 409 § 1). Tutti i membri del Capitolo, siano canonici titolari o onorari, possono usare di esse, sempre però nell'ambito del territorio della diocesi; fuori diocesi ne possono usare solo quando accompagnano il vescovo loro ordinario o quando lo rappresentano nei concili o in altre solennità ecclesiastiche; oppure quando rappresentano il Capitolo (can. 409 § 2).
Oltre i canonici, anche i beneficiari hanno diritto all'uso di i. speciali.