NEGLIGENZA. - ‘Si oppone in genere a diligenza (v.), ed è trascuratezza di volontà nel proprio
dovere e nelle proprie azioni. Ha riflessi in campo morale, in quello giuridico-penale ed ascetico.
I. Sotto l'aspetto morale
Indica o la mancanza di sollecitudine per l'esecuzione del dovere o la sua omissione totale (Sum. Theol., 2a-2ae, q. 54, a. I ad 3). 1) Il dovere è la materia principale; ma anche le azioni libere non vi sfuggono, in quanto, avendo l'intelletto conosciuto e pesato il meglio, non si dà premura nello scuotere e dirigere la volontà con le altre energie alla esecuzione. Causa ne è la noncuranza o la cattiva volontà o il disprezzo. Nel concetto specifico la n. è essenzialmente atto interno dell'intelletto, il quale non agisce sulla volontà; e qui sta la nota differenziale da altri difetti consimili come la pigrizia, che indica propriamente il differire l'opera oltre il tempo prescritto, il torpore, che si concretizza nell'esecuzione rimessa, l'incostanza, per cui la volontà recede per impedimenti esterni. Sotto questo aspetto la n. è peccato specifico contro la prudenza, cui s'oppone per difetto (praecipiendi), ed è per sé veniale, per la ragione che il non realizzare sollecita mente quanto è conosciuto fattibile, nasce da qualche affetto meno retto; è peccato mortale, quando si riferisce a cose necessarie alla salvezza eterna o procede da volontà che disprezzi le cose spirituali, recedendo totalmente dalla carità di Dio (ibid., a. 3). Essa comunque è una delle più deplorevoli infermità morali, feconda di miserie d'ogni specie nella vita individuale, familiare e sociale.Ad individuare bene l'entità morale della n. giovane le sue manifestazioni. Chi senza proporzionale causa omette o differisce il proprio dovere, è negligente. Il fatto si riferisce o ad un caso singolare o a più consecutivi; nella prima ipotesi la n. importa un'unica responsabilità contro la virtù propria dell'atto comandato. Ma se la n. diviene abitudine con più atti consecutivi, la responsabilità, in armonia con la dottrina degli atti umani, è duplicata. Innanzi tutto l'omissione, prevista, almeno in confuso, comporta una responsabilità; inoltre ogni volta che l'agen-te avverte la propria n. e non pone la necessaria cura per superarla, assume una responsabilità distinta in causa. Questa n. abituale è da considerarsi specialmente nei professionisti e in chi abbia assunto impegni specifici, quando non si tengono aggiornati o non rispondono alle legittime richieste. Ma non ne è esclusa la massa. Oggi in materia religiosa ed etica sono diffusi pregiudizie, superficialità, ecc.: una fra le cause principali è la n. comune dei doveri religiosi (istruzione, ecc.). Fissare però i limiti della gravità della n. è difficile, tanto più che per contrarre una colpevolezza distinta, si esige che si abbia con-gnizione della medesima.
II. Sotto l'aspetto giuridico-penale
Qui vale pure il principio che l'esterno riflette lo stato psicologico dell'agente; quindi la legge dà alla n. la fisionomia specifica di omissione della debita di-ligenza nell'osservanza del proprio dovere, venendo meno o causando danni per mancanza delle cautele opportune.Il CIC parla solo di omissione della debita diligenza, mentre il Codice penale italiano parla pure di imprudenza, imperizia e inosservanza di leggi, regolamenti, ecc.: canonicamente questi elementi possono farsi rientrare nella n. Il CIC, mentre in sede di dottrina (cann. 2199, 2203 § 1, 2229 § 3, 2°) parla di omissione di debita diligenza, nelle applicazioni usa il termine di n. e derivati.
La n., supposti gli estremi necessari, è colpita in misura della colpevolezza relativa. Il CIC la pone con l'ignoranza fra le cause del delitto colposo (o quasi delitto: can. 2199); il Codice penale italiano (art. 43) fra il delitto doloso e colposo inserisce il preterintenzionale: distinzione che, non mutando so-stanzialmente i concetti, serve a determinare meglio in un individuo la responsabilità.
La n. dà luogo a responsabilità civile e penale (CIC, can. 2210 § 1; Codice civile italiano, art. 2043): 1) nell'omissione volontaria del dovere, 2) nell'omissione delle cautele opportune in caso di danni. Non è necessaria la previsione del danno, basta l'inos-servanza colpevole delle cautele. Si applica la dottrina degli atti umani: se un effetto antigiuridico è in-teso dall'agente, si ha il volontario diretto (in diritto penale, delitto doloso): se l'agente non l'intese, ma pone un'azione da cui dovrebbe prevedere la causa, si ha il volontario in causa (delitto colposo). Che se l'agente, pur non intendendo l'effetto antigiuri-dico, lo prevede, la colpa è prossima al dolo (CIC, can. 2203 § 1).
Il fondamento della responsabilità in caso di omissione sta nella violazione della legge; in caso di mancata diligenza sta nella trascuratezza dell'obbligo generale, insito in ogni legge, d'evitare non solo ogni azione illecita, ma anche d'usare i mezzi opportuni per non causare danni.
La misura della n. è la mancata diligenza. Se-condo l'espressione classica nelle azioni è richiesta la diligenza del «buon padre di famiglia» (CIC, can. 1523; Codice civile italiano, art. 1176). Si pos-sono distinguere due gradi di n.: 1) grave, se si omette la diligenza solita ad usarsi negli affari rile-vanti: 2) leggera, se non si usa tutta quella che si potrebbe. I canonisti antichi parlavano di n. legge-rissima. Solo la n. grave, o che tale appaia esterna-mente, è giuridicamente imputabile (can. 2218 § 2), salvo il can. 2222; posta però la trasgressione esterna, chi invoca la n. leggera, deve provarla.
La n., come altre cause, scusa dalle pene latae sententiae, se la legge esige la piena cognizione e deli-berazione coi termini «praesumpserit, temerarie, scienter», ecc.; diversamente non scusa (can. 2229).
Colpita da sanzioni è la n. in quanto indica dila-zione del dovere proprio o nell'esercizio dei propri diritti (cann. 188, 2°; 274, 5; 343 § 1; 410 § 3; 432; 512 § 2, 1°; 1457 sgg.; 1634 § 1; 1881 ecc., 1902, 2°; 1895; 2398; in genere, can. 35), omissione totale o parziale del dovere (cann. 617; 2182-8, in rapporto al can. 2382; 2348; 2403), esecuzione trascurata (cann. 2182-8; 2383; 2378), disprezzo dell'autorità (can. 2393).