MISTA RELIGIONE. -
I. NOZIONE E NATURA
La mixta religio, semplice (v.) cognazione (v.) legale (ma solo in quegli Stati dove secondo la legislazione civile è riconosciuta la illiceità delle nozze contratte fra persone legate da un tale vincolo), costituisce un impedimento impediente del matrimonio e sussiste, a norma del can. 1060 CIC, fra due persone battezzate, delle quali una sia cattolica e l'altra appartenente ad una setta eretica o scismatica, cioè acattolica ma cristiana.È opportuno sottolineare che tale impedimento si distingue nettamente da disparità di culto (v.), per cui il matrimonio contratto fra un battezzato ed un non battezzato, senza la previa dispensa, è inficiato di invalidità. Ambedue i divieti di nozze hanno come evidente finalità di evitare i pericoli per la fede della parte battezzata, qualora si tratti dell'impedimentum disparitatis cultus, e di quella cattolica, nel caso della mixta religio. In quest'ultimo caso tuttavia «è da pensare che la ratio Sacramenti prevalga sulla ratio peccati nel senso che la Chiesa in un matrimonio di tale natura inter baptizatos vede pur sempre il Sacramento, mentre il Sacramento non v'è (così è comunemente ritenuto) quando una parte è infedele» (Magni).
Presupposti indispensabili perché ricorra l'impedimento di m. r. sono l'esistenza di un valido Battesimo in entrambi i nubendi e l'effettiva adesione di uno di essi ad una setta acattolica: non costituisce invero impedimento in senso canonico il semplice, seppure totale, rifiuto della fede ovvero l'adesione intima ad una eresia, come anche sembra non debba equipararsi all'iscritto a un setta il «personailler de haresi damnatus».
II. DISPENSA
Come si desume dalla dizione letterale dello stesso can. 1060, l'impedimento è di diritto ecclesiastico e come tale il fedele ne può essere dispensato; qualora però «adsit perversionis periculum coniugis catholici et prolis» non può procedersi alla dispensa, poiché l'impedimento trova la sua fonte nel diritto divino (cf. encicl. Arcanum, 10 febbr. 1880, di Leone XIII). Nel caso che il periculum perversionis venga meno, rimane fermolustrò inoltre in prose suliche le opere di Thorvaldsen, Camuccini, Benvenuti, dei quali fu amico e segretario, degli scultori Pampoloni, Bartolini, Ricci, e dei pittori Sabatelli e Bezzuoli. «Bravo e raro italiano» come lo definì il Giordani, il M. in più di 500 epigrafi volle definire le glorie Degli illustri italiani e le loro scoperte nelle scienze nelle lettere, nelle arti (Siena 1838) e scrisse anche
l'impedimento in base alla legge ecclesiastica, per cui, onde contrarre un matrimonio lecito, deve essere chiesta ed ottenuta la dispensa a norma del can. 1061. Per quanto riflette la validità del vincolo contratto senza la dispensa, non v'ha dubbio che il matrimonio sia illecito, ma valido.
La concessione di tale dispensa è riservata al pontefice; in pratica viene data dalla S. Congr. del S. Ufficio, che ordinariamente delega i vescovi. Perché la dispensa possa aver luogo occorrono le seguenti essenziali condizioni: a) una giusta e grave causa. La gravità deve essere ritenuta in senso relativo e non assoluto, poiché l'autorità ecclesiastica dovrà vagliare se la causa è legittima e sufficiente in ordine ai luoghi ed alle persone; come anche dal dispensante dovrà essere tenuta particolarmente presente la causa che riflette il bonum publicum, senza che con ciò, secondo alcuni autori, si voglia escludere la giustizia e la gravità di una causa che investa solo il bonum privatum. Debbono considerarsi cause legittime e sufficienti per la dispensa, p. es., la speranza di grandi vantaggi per la Chiesa dal matrimonio di un governante acattolico che, offerte le relative garanzie, voglia sposare una cattolica, oppure la promessa fatta seriamente da un acattolico di abbracciare la fede cattolica dopo il matrimonio, od ancora la possibilità di evitare solo attraverso un matrimonio misto lo scandalo di una gestazione, come anche il pericolo di matrimonio semplicemente civile o la scarsezza di cattolici nella regione. b) L'adempimento delle cauzioni. Tali assicurazioni, benché non siano stabilite dal CIC formalità specifiche, debbono di regola essere richieste per scritto: consuetudinariamente poi, a seconda di quelle che sono le disposizioni civili della regione, esse si concretizzano o dinanzi a testimoni o a notaio, o con il giuramento, oppure mediante regolare contratto intercorso fra i nubendi. La parte acattolica deve fornire una doppia assicurazione e cioè: la piena libertà al coniuge cattolico nell'osservanza degli obblighi della vita cristiana, senza influire né direttamente né indirettamente ad allontanarlo dalla professione di fede e l'obbligo, comune anche al coniuge cattolico, di battezzare ed educare solo cattolicamente la prole. Esiste poi il dovere morale per il coniuge cattolico, a norma del can. 1062, di procurare prudentemente la conversione dell'acattolico. Prima della promulgazione del CIC detto impegno morale rivestiva gli estremi di un vero e proprio impegno giuridico, che però, anche allora, non veniva formalmente richiesto dalla Chiesa. c) La certezza morale nell'autorità dispensante, dell'effettivo adempimento delle cautiones, certezza a cui si perviene attraverso l'esame di molteplici elementi, vale a dire l'atteggiamento di colui che deve prestare le cauzioni, la spontaneità ed il modo con cui vengono prestate, ecc. L'acquisizione della moralis certitudo non v'ha dubbio che presenti sempre delle difficoltà, per cui la Chiesa suggerisce ai vescovi e pastori di anime di distrarre i fedeli, per quanto è possibile, dalle nozze miste (can. 1064 § 1); una volta che queste siano state contratte, gli stessi pastori debbono vigilare sul fedele e scrupoloso adempimento degli obblighi assunti dai coniugi (can. 1064 § 2).
Anche con tutte queste precauzioni la Chiesa non nasconde la sua avversione radicale al matrimonio misto, per gli inconvenienti a cui spesso, nonostante tutto, dà luogo. Tali inconvenienti sono esposti nell'encicl. Casti connubii: «Da esso infatti non raramente deriva nei discendenti una luttuosa defezione dalla religione, o almeno il cadere facilmente nell'indifferenza religiosa, vicinissima alla incredulità e all'empietà. Inoltre, in questi matrimoni misti, è resa molto più difficile quella viva unione degli animi, la quale deve imitare... l'arcana unione della Chiesa con Cristo. Giacché verrà a mancare facilmente la stretta unione degli animi; la quale come è segno e nota distintiva della Chiesa di Cristo, così dev'essere distintivo, decoro ed ornamento del coniugio cristiano. Infatti suole sciogliersi o almeno rallentarsi il vincolo dei cuori, dove è diversità di pensiero e di affetto circa le cose più alte e supreme dall'uomo venerate, cioè nella verità e nei sentimenti religiosi. Quindi viene il pericolo che languisca l'amore tra i coniugi e ne vada in rovina la pace e la felicità della famiglia, la quale fiorisce principalmente dall'unità dei cuori».
A norma del can. 1063 i nubendi, ottenuta la dispensa, non possono, né prima né dopo la celebrazione del Matrimonio davanti alla Chiesa, adire, sia pure a mezzo di procuratore, il ministro acattolico in quanto tale, ma solo in veste di ufficiale di stato civile, che deve espletare una funzione meramente civile. La proibizione riguarda l'avvicinamento del ministro acattolico, « uti sacris addictus », agli effetti della prestazione o quanto meno della rinnovazione del consenso.
III. PENE CANONICHE
Per quanto riflette le pene da infliggersi a coloro che trasgrediscono gli obblighi inerenti ai matrimoni misti, esiste una duplice categoria di sanzioni, in relazione all'oggetto della trasgressione. Se infatti un cattolico contrae matrimonio senza avere chiesto ed ottenuto la dispensa, rimane escluso, a norma del can. 2375, dagli atti legittimi ecclesiastici e dai Sacramentali, finché non abbia ottenuto la dispensa dall'Ordinario. È evidente che questa pena investe soltanto il coniuge cattolico, il solo giuridicamente impegnato a richiedere la dispensa stessa.Sempre il coniuge cattolico è invece soggetto alla scomunica latas sententiae, riservata all'Ordinario (can. 2310), qualora contragga matrimonio dinanzi al ministro acattolico in dispregio del can. 1063 § 1, oppure contragga il vincolo religioso con il patto esplicito od implicito di educare tutta o parte della prole fuori della religione cattolica: anzi il contrarre matrimonio con un tale patto rende il coniuge cattolico sospetto di eresia (can. 2319 § 1, 2°) e soggetto alle relative pene (cann. 2315 e 2316).
IV. CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
La forma nella celebrazione dei matrimoni misti è estremamente ridotta. Il can. 1102 impone al parroco una assistenza passiva, che si riduce in definitiva alle interrogaciones sul consenso: vengono omessi ogni sacro rito e tutte le cerimonie del rituale, ivi compresa naturalmente la celebrazione della Messa. Tuttavia, qualora « graviora mala praevideantur » l'Ordinario può permettere la celebrazione di qualche cerimonia, esclusa però sempre la Messa, tranne sia stato concesso indulto pontificio per circostanze specialissime.BIBLI: P. Gasparri, Tractatus canonicus de Matrimonio, I. Città del Vaticano 1932, p. 257 sgg., n. 438 sgg.; F. M. Cappello, Tractatus canonico-moralis de Sacramentis, III, 1. De Matrimonio, Torino 1939, p. 388 sgg.; C. Magni, Corso di diritto ecclesiastico, Diritto canonico, II, Milano 1942, pp. 410-11; I. Chelodi-P. Ciprotti, Ius canonicus de Matrimonio, Vicenza 1947, p. 67 sgg.; V. GIUDICE, Nozioni di diritto canonico, 9ª ed., Milano 1949, p. 128. Giuseppe Spinelli