MISTA RELIGIONE. - I. NOZIONE E NATURA.
- La mixta religio, semplice (v.)
cognazione (v.) legale (ma solo in quegli Stati
dove secondo la legislazione civile è riconosciuta
la illicita delle nozze contratte fra persone legate
da un tale vincolo), costituisce un impedimento im-
pediente del matrimonio e sussiste, a norma del can-
tolo CIC, fra due persone battezzate, delle quali
una sia cattolica e l'altra appartenente ad una setta
eretica o scismatica, cioè acattolica ma cristiana.
È opportuno sottolineare che tale impedimento si
distingue nettamente da disparità di culto (v.), per cui il matrimonio contratto fra un bat-
tezzato ed un non battezzato, senza la previa dispensa,
è inficiato di invalidità. Ambedue i divieti di nozze hanno
come evidente finalità di evitare i pericoli per la fede della
parte battezzata, qualora si tratti dell'impedimentum dispa-
ritatis cultus, e di quella cattolica, nel caso della mixta
religio. In quest'ultimo caso tuttavia è da pensare che
la ratio Sacramenti prevalga sulla ratio peccati nel senso
che la Chiesa in un matrimonio di tale natura inter
baptizatos vede pur sempre il Sacramento, mentre il
Sacramento non v'è (così è comunemente ritenuto) quando
una parte è infedele (Magni).
Presupposti indispensabili perché ricorra l'impedi-
mento di m. r. sono l'esistenza di un valido Battesimo
in entrambi i nubendi e l'effettiva adesione di uno di essi
ad una setta acattolica: non costituisce invero impedi-
mento in senso canonico il semplice, seppure totale, ri-
futo della fede ovvero l'adesione intima ad una eresia,
come anche sembra non debba equipararsi all'iscritto
a un'etta il «personaliter de haeresi damnatus».
II. DISPENSA
Come si desume dalla dizione lette- rale dello stesso can. 1060, l'impedimento è di diritto ecclesiastico e come tale il fede ne può essere dispensato; qualora però «ad siti perversionis periculum coniugis ca- tholici et prolis» non può procedersi alla dispensa, poiché l'impedimento trova la sua fonte nel diritto divino (cf. en- cicl. Arcanum, 1080, di Leone XIII). Nel caso che il periculum perversionis venga meno, rimane fermol'impedimento in base alla legge ecclesiastica, per cui,
onde contrarre un matrimonio lecito, deve essere chiesta
ed ottenuta la dispensa a norma del can. 1061. Per quanto
riflette la validità del vincolo contratto senza la dispensa,
non v'ha dubbio che il matrimonio sia illecito, ma valido.
La concessione di tale dispensa è riservata al ponte-
fice; in pratica viene data dalla S. Congr. del S. Uffizio,
che ordinariamente delega i vescovi. Perché la dispensa
possa aver luogo occorrono le seguenti essenziali condi-
zioni: a) una giusta e grave causa. La gravità deve essere
ritenuta in senso relativo e non assoluto, poiché l'autorità
ecclesiastica dovrà vagliare se la causa è legittima e suffi-
ciente in ordine al luoghi ed alle persone; come anche dal
dispensante dovrà essere tenuta particolarmente presente
la causa che riflette il bonum publicum, senza che con ciò,
secondo alcuni autori, si voglia escludere la giustezza
e la gravità di una causa che investa solo il bonum pri-
vatum. Debbo considerarsi cause legittime e sufficienti
per la dispensa, p. es., la speranza di grandi vantaggi per
la Chiesa dal matrimonio di un governante acattolico
che, offerte le relative garanzie, voglia sposare una catta-
lica, oppure la promessa fatta seriamente da un acattolico
di abbracciare la fede cattolica dopo il matrimonio, od
ancora la possibilità di evitare solo attraverso un matri-
monio misto lo scandalo di una gestazione, come anche
il pericolo di matrimonio semplicemente civile o la sac-
tezza di cattolici nella regione. b) l'adempimento delle
cauzioni. Tali assicurazioni, benché non siano stabilite
dal CIC formalità specifiche, debbono di regola essere ri-
chiste per scritto: consuetudinariamente poi, a seconda
di quelle che sono le disposizioni civili della regione, esse
si concretizzano o dinanzi a testimoni o a notaio, o con
il giuramento, oppure mediante regolare contratto inter-
corso fra i nubendi. La parte acattolica deve fornire una
doppia assicurazione e cioè: la piena libertà al coniuge
cattolico nell'osservanza degli obblighi della vita cristiana,
senza influire né direttamente né indirettamente ad allon-
tano dalla professione di fede e l'obbligo, comune anche
al coniuge cattolico, di battezzare ed educare solo catto-
licamente la prole. Esiste poi il dovere morale per il
coniuge cattolico, a norma del can. 1062, di procurare
prudentemente la conversione dell'acattolico. Prima della
promulgazione del CIC detto impegno morale rivestiva
gli estremi di un vero e proprio impegno giuridico, che
però, anche allora, non veniva formalmente richiesto dalla
Chiesa. c) La certezza morale nell'autorità dispensante,
dell'effettivo adempimento delle cauzioni, certezza a cui
si perviene attraverso l'esame di molteplici elementi, vale
a dire l'atteggiamento di colui che deve prestare le cau-
zioni, la spontaneità ed il modo con cui vengono prestate,
ecc. L'acquisizione della moralis certitudo non v'ha dubbio
che presenti sempre delle difficoltà, per cui la Chiesa
suggerisce ai vescovi e pastori di anime di distrarre i
fedeli, per quanto è possibile, dalle nozze miste (can. 1064
§ 1); una volta che queste siano state contratte, gli stessi
pastori debbono vigilare sul fedele e scrupoloso adempim-
mento degli obblighi assunti dai coniugi (can. 1064 § 2).
Anche con tutte queste precauzioni la Chiesa non
nasconde la sua avversione radicale al matrimonio misto,
per gli inconvenienti a cui spesso, nonostante tutto, dà
luogo. Tali inconvenienti sono esposti nell'encic. Casti
connubii: «Da esso infatti non raramente deriva nei
discendenti una luttuosa defezione dalla religione, o al-
meno il cadere facilmente nell'indifferenza religiosa, vi-
cinissima alla incredulità e all'empietà. Inoltre, in questi
matrimoni misti, è resa molto più difficile quella viva
unione degli animi, la quale deve imitare... l'arcana unione
della Chiesa con Cristo. Giacché verrà a mancare facil-
mente la stretta unione degli animi; la quale come è
segno e nota distintiva della Chiesa di Cristo, così dev'ess-
sere distintivo, decoro ed ornamento del coniugio cri-
stiano. Infatti suole sciogliersi o almeno rallentarsi il
vincolo dei cuori, dove è diversità di pensiero e di affetto
circa le cose più alte e supreme dall'uomo venerate,
cioè nella verità e nei sentimenti religiosi. Quindi viene
il pericolo che languisca l'amore tra i coniugi e ne vada
in rovina la pace e la felicità della famiglia, la quale flo-
risce principalmente dall'unità dei cuori».

lustrò inoltre in prose auliche le opere di Thorvaldsen, Comucconi, Benvenuti, dei quali fu amico e segretario, degli scultori Pampoloni, Ilartolini, Ricci, e dei pittori Sabate
A norma del can. 1063 i nubendi, ottenuta la dispensa, non possono, né prima né dopo la celebrazione del Matrimonio davanti alla Chiesa, adire, sia pure a mezzo di procuratore, il ministro acattolico in quanto tale, ma solo in veste di ufficiale di stato civile, che deve espletare una funzione meramente civile. La proibizione riguarda l'avvicinamento del ministro acattolico, «uti sacris addictus», agli effetti della prestazione o quanto meno della rinnovazione del consenso.
III. Pene canoniche
Per quanto riflette le pene da infliggersi a coloro che trasgrediscono gli obblighi inerenti ai matrimoni misti, esiste una duplice categoria di sanzioni, in relazione all'oggetto della trasgressione. Se infatti un cattolico contrae matrimonio senza avere chiesto ed ottenuto la dispensa, rimane escluso, a norma del can. 2375, dagli atti legittimi ecclesiastici e dai Sacramentali, finché non abbia ottenuto la dispensa dall'Ordinarie. È evidente che questa pena investe soltanto il coniuge cattolico, il solo giuridicamente impegnato a richiedere la dispensa stessa.Sempre il coniuge cattolico è invece soggetto alla scomunica laute sententiae, riservata all'Ordinarie (can. 2319), qualora contragga matrimonio dinanzi al ministro acattolico in dispregio del can. 1063 § 1, oppure contragga il vincolo religioso con il patto esplicito od implicito di educare tutta o parte della prole fuori della religione cattolica: anzi il contrare matrimonio con un tale patto rende il coniuge cattolico sospetto di eresia (can. 2319 § 1, 2°) e soggetto alle relative pene (can. 2315 e 2316).