MONARCHIA SICULA

MONARCHIA SICULA. - Dal principio del sec. XVI si diede il nome di m. s. al diritto, preteso dai re di Sicilia, di esercitare nel loro regno anche il supremo potere ecclesiastico, come rappresentanti della S. Sede.

La pretesa si basava sul privilegio concesso dal papa Urbano II al conte Ruggero I di Sicilia e Calabria, il

5 luglio 1098, per le sue benemerenze nella lotta contro i Saraceni. Nella bolla il Papa assicurava Ruggero e i suoi successori che non avrebbe inviato in Sicilia alcun legato contro la loro volontà e che si sarebbe servito di loro, legati vice, per l'esecuzione delle disposizioni pontificie, solite ad eseguirsi per mezzo di legati. Essi ottennero così il diritto di legazia apostolica nelle loro terre, senza che tuttavia dovessero ritenersi esclusi per nessun luogo i diritti della S. Sede.

L'eccezionale concessione diede origine, fin dal principio, a conflitti d'interpretazione. Pasquale II, successo ad Urbano II, pur confermando, cercò di restringere (1117); ma Adriano IV nel 1136 ne dovette riconoscere la larga estensione. Innocenzo III (1198-1216), il grande assertore dell'autorità pontificia, la mise in disparte. Furono i canonisti della corte spagnola, al tempo dell'assolutismo statuale, che riscoprirono il documento e sulla sua base eressero a pro dei loro re, quali successori nei diritti dei Normanni e degli Hohenstaufen in Sicilia, un edificio fantastico di privilegi ecclesiastici. Il Baronio, l'Orsi ed altri scrittori ne misero in dubbio l'autenticità, ma a torto, come oggi si ritiene. Fu così che dal principio del sec. XVI il re di Sicilia si considerò, non, in forza dell'apostolico privilegio, legati nati del sommo pontefice, e pretesero il pieno ed esclusivo per le terre spirituali ed ecclesiastiche nell'isola; gli stessi atti della S. Sede non potevano avere vigore senza le lettere esecutorie del viceré e perfino l'interna disciplina della Chiesa veniva sottoposta alla competenza regia. Ferdinando I il Cattolico (m. nel 1516) rivendicò a sé anche la giurisdizione in materia ecclesiastica; Filippo II chiese, ma invano, nel 1578, la conferma della m. s. da parte della Sede Apostolica e istituì (1579) un tribunale stabile, denominato Judex monarchiae siculae, al quale delegò l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica, che si faceva derivare dalla m. s., proibendo di appellare da questo tribunale alla S. Sede. Di fronte a così aperte violazioni dei diritti apostolici e a così grave minaccia per l'indipendenza dei vescovi siciliani, la reazione di Roma non poteva mancare. Il conflitto fu particolarmente violento sotto i pontificati di Pio V (1566-72), Gregorio XIII (1572-85) e Clemente VIII (1592-1605); lo scritto del Baronio avverso alla m. s. venne proibito da Filippo III. La contesa si fece ancora più ardente sotto Urbano VIII (1623-44); il tribunale della regia monarchia, completata mentre dipendente dal luogotenente, e le cosiddette lettere di salvaguardia, i possessori delle quali venivano sottratti alla giurisdizione vescovile, minacciavano di annientare ciò che restava dell'indipendenza dei vescovi di Sicilia; i quali, nel 1629, sollevarono fiera rimostranze, reclamando l'osservanza dei decreti del Concilio di Trento. Il Papa istituì allora una Congregazione di cardinali per discutere i rimedi e poco mancò che questa giungesse ai mezzi estremi contro la m. s. Vi si giunse invece nel 1687, quando Innocenzo XI fece scomunicare dal nunzio di Spagna i funzionari napoletani; ma il governo di Madrid riuscì a far togliere la pena. La battaglia più ardente scomparsi quando il re Vittorio Amedeo II di Savoia ottenne, nel 1713, la corona di Sicilia e gli fu pure concesso esplicitamente il privilegio della m. s.: la Curia romana fu grandemente impressionata e Clemente XI non esitò a sopprimere il tribunale di quella monarchia con la cost. Romanus Pontifex del 20 febbr. 1715. Divenuto poi re di Sicilia l'imperatore d'Austria Carlo VI, questi si adoperò con insistenti pressioni per ottenere da Benedetto XIII la revoca della costituzione clementina, ma di fronte al risoluto atteggiamento del Pontefice ripiegò sulla richiesta di una bolla, che sistemasse opportunamente la materia ecclesiastica nell'isola. Le laboriosissime trattative, nelle quali ebbe una parte importante quale consigliere di fiducia del Papa il card. Prospero Lambertini, si conclusero con l'emanazione della bolla Fidel del 30 ag. 1728, nella quale Benedetto XIII riservava alla S. Sede i più importanti affari ecclesiastici di Sicilia, ma concedeva al sovrano, per la decisione in terza istanza delle altre cause ecclesiastiche, l'istituzione di un giudice supremo, il quale doveva per ciò stesso considerarsi come delegato della Sede Apostolica. Com'era facile prevedere, l'assolutismo dei re di Sicilia non si mantenne in questi limiti: il tribunale concesso venne costituito come rinascita di quello soppresso da Clemente XI, assumendo il nome di «tribunale della regia monarchia e apostolica legazione», e si tornò alle altre antiche pretese del pieno diritto di legazia. Persino Garibaldi nel 1860 approfittò degli asseriti privilegi della m. s.; ma poco dopo Pio IX pose fine alla secolare contesa, sopprimendo definitivamente la legazia apostolica con la bolla Suprema del 28 genn. 1864, pubblicata il 10 ott. 1867. Il governo italiano non mancò di protestare, ma poi, con la legge delle Guarenti (art. 15), dichiarò di rinunziare a quel privilegio.

Autori imparziali come P. Hinchius hanno riconosciuto che in questa lotta secolare «il diritto era senza dubbio dalla parte della Curia romana» (Kirchnerrecht, 1, Berlino 1869, p. 522).

Bibl.: M. Galeotti, Della legazione apostolica in Sicilia, Torino 1848; id., La Sicilia e la S. Sede, Malta 1865; A. Forno, Storia della legazione annessa alla corona in Sicilia, 2ª ed., Palermo 1868; F. J. Sentis, Die M. S., Friburgo 1869; F. Scaduto, Stato e Chiesa nelle Due Sicilie, Palermo 1887; P. Giannone, Il tribunale della monarchia di Sicilia, Roma 1892; E. Caspar, Die Legatengewalt der normann.-sizil. Herrscher im 12. Jahrh., ivi 1904; G. Catalano, Le ultime vicende della legazia apostolica di Sicilia, Dalla controversia lapartiana alla legge delle Guarenti (1711-1817), Catania 1950; Pastor, XIII, pp. 734-35; XIV, II, p. 309; XV, pp. 76, 264, 514 sgg.