MOROSITÀ. - Dal latino mora, ritardo, è l'indugio o il ritardo ingiustificato nell'adempimento di una obbligazione. Questo ritardo ingiustificato può avere dei riflessi nel campo etico e giuridico. I moralisti distinguono la m. derivante da mancata restituzione di cosa posseduta ingiustamente, dalla m. per inadempimento di obbligazione assunta per contratto; i civilisti invece parlano più genericamente di mancata esecuzione di prestazione dovuta. Il diritto inoltre considera solo la colpevolezza giuridica, prescindendo per sé dalla volontarietà, mentre in morale prevale la colpevolezza teologica.
I. M. SOTTO L'ASPETTO ETICO. - Si ha il caso di m.: 1) quando dall'inadempimento colposo, relativamente al tempo fissato, di una obbligazione assunta per contratto bilaterale, deriva all'altra parte un danno; 2) quando dalla mancata restituzione di cosa posseduta in mala fede deriva un danno al vero padrone. In ambedue i casi si suppone la colpa teologica e il danno realmente avvenuto (si dice allora che il debitore è «costituito in mora»); da ciò deriva l'obbligo di risarcire il danno stesso in forza della giustizia commutativa. Mancando l'uno o l'altro elemento non c'è più obbligo, a meno che non intervenga la sentenza del giudice che, in conformità al diritto, giudichi l'opposto, nel qual caso chi ha recato anche involontariamente un danno è tenuto a risarcirlo.
In materia di contratti, il debitore è in mora colpevole: a) quando fa qualche cosa che per contratto non doveva fare; b) quando non fa in tempo utile ciò che doveva fare; c) quando non fa entro il tempo determinato nel contratto: cioè se fa prima del tempo fissato per l'inizio, o dopo il tempo fissato per il termine; d) quando la legge riconosce con pieno diritto che si incorre nella mora; e) quando il debitore è stato giuridicamente o legalmente interrogato. La quantità del compenso, sarà quella convenuta nel contratto (eccetto che il giudice la modifichi); se non è stata fissata dovrà calcolarsi secondo una equa estimazione, di modo che se non vi è stato il dolo debbano essere risarciti i danni previsti, se invece il dolo vi è stato dovranno essere risarciti i danni previsti e quelli derivati immediatamente dalla violazione del contratto. Trattandosi però di denaro, il compenso generalmente non può eccedere il tasso legale.
In materia di restituzione di cosa non propria: 1) chi la differisce colpevolmente è tenuto a compensare i danni subiti dal padrone e che si potevano prevedere, quelli cioè che comunemente si verificano in tali circostanze; non però quelli straordinari, eccetto che il debitore moroso ne fosse stato sufficientemente avvertito, o li avesse preveduti; 2) se la restituzione è differita senza colpa, p. es.,
perché il debitore non ha di che restituire, i danni derivati per sé non sono da ripagarsi, a meno che la possessione non abbia avuto origine da delitto o con mala fede. I motivi che legittimano il differimento della restituzione o l'inadempimento del contratto, in linea generale, scusano pure dal risarcimento dei danni provenienti dalla mora; anche qui però è meglio distinguere tra differimento imputabile a colpa morale del debitore e differimento non imputabile, che si riflettono sulle obbligazioni della m. successiva.
II. M. SOTTO L'ASPETTO GIURIDICO. - La materia è regolata dagli artt. 1218-20 del Codice civile e dall'art. 160. delle Disposizioni transitorie. Il debitore che non esegue la prestazione dovuta, è tenuto alle conseguenze della mora, eccetto che provi che l'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile. Però, affinché il debitore sia costituito giuridicamente in mora è necessaria la intimazione o richiesta fatta per scritto, eccetto quando: 1) il debito derivi da fatto illecito; 2) il debitore non abbia dichiarato in scritto di non voler eseguire l'obbligazione; 3) quando, dovendo farsi la prestazione al domicilio del creditore, ne è scaduto il termine. Se il debitore ha tempestivamente fatto offerta della sua prestazione non può essere considerato in mora, eccetto che il creditore l'abbia rifiutata per motivo legittimo. La mora ha sul debitore i seguenti effetti: il risarcimento dei danni derivati al creditore dal ritardo; la sopportazione dei rischi e pericoli, di modo che se la cosa dovuta perisce per caso fortuito (non però se si prova che essa sarebbe egualmente perita presso il creditore) o l'esecuzione della prestazione si renda impossibile, il debitore è tenuto al compenso. In particolare, poi, trattandosi di obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, gli interessi legali sono dovuti dal giorno della mora, anche se il creditore non prova di aver sofferto dei danni; inoltre, se prima della mora erano dovuti interessi superiori ai legali, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura: se poi il creditore prova d'aver subito un danno maggiore, questo dovrà essere risarcito. Si ha purgazione della mora quando il creditore vi rinunzia (nel qual caso, pur continuando ad esistere il credito, sono estinti gli obblighi provenienti dagli effetti della mora), oppure con l'adempimento, o con qualunque altro mezzo atto ad estinguere l'obbligazione.