MOROSITÀ

MOROSITÀ. - Dal latino mora, ritardo, è l'in-
dugio o il ritardo ingiustificato nell'adempimento di
una obbligazione. Questo ritardo ingiustificato può
avere dei riflessi nel campo etico e giuridico. I mora-
listi distinguono la m. derivante da mancata restitu-
zione di cosa posseduta ingiustamente, dalla m. per
inadempimento di obbligazione assunta per con-
tratto; i civilisti invece parlano più genericamente
di mancata esecuzione di prestazione dovuta. Il di-
ritto inoltre considera solo la colpevolezza giuridica,
prescindendo per sé dalla volontarietà, mentre in
morale prevale la colpevolezza teologica.

I. M. Sotto l'ASPETTO ETICO. - Si ha il caso di m.:
1) quando dall'inadempimento colposo, relativamente al
tempo fissato, di una obbligazione assunta per contratto
bilaterale, deriva all'altra parte un danno; 2) quando dalla
mancata restituzione di cosa posseduta in mala fede deriva
un danno al vero padrone. In ambedue i casi si suppone
la colpa teologica e il danno realmente avvenuto (si dice
allora che il debitore è «costituito in mora») : da ciò
deriva l'obbligo di risarcire il danno stesso in forza della
giustizia commutativa. Mancando l'uno o l'altro elemento
non c'è più obbligo, a meno che non intervenga la sen-
tenza del giudice che, in conformità al diritto, giudichi
l'opposto, nel qual caso chi ha recato anche involontaria-
mente un danno è tenuto a risarcirlo.

In materia di contratti, il debitore è in mora colpe-
vole: a) quando fa qualche cosa che per contratto non
doveva fare; b) quando non fa in tempo utile ciò che
doveva fare; c) quando non fa entro il tempo determinato
nel contratto: cioè se fa prima del tempo fissato per
l'inizio, o dopo il tempo fissato per il termine; d) quando
la legge riconosce con pieno diritto che si incorre nella
mora; e) quando il debitore è stato giuridicamente o legal-
mente interrogato. La quantità del compenso, sarà quella
convenuta nel contratto (eccetto che il giudice la modi-
fichi); se non è stata fissata dovrà calcolarsi secondo una
equa estimazione, di modo che se non vi è stato il dolo deb-
bano essere risarciti i danni previsti, se invece il dolo vi è
stato dovranno essere risarciti i danni previsti e quelli
derivati immediatamente dalla violazione del contratto.
Trattandosi però di denaro, il compenso generalmente
non può eccedere il tasso legale.

In materia di restituzione di cosa non propria: 1) chi
la differisce colpevolmente è tenuto a compensare i danni
subiti dal padrone e che si potevano prevedere, quelli
cioè che comunemente si verificano in tali circostanze;
non però quelli straordinari, eccetto che il debitore moroso
ne fosse stato sufficientemente avvertito, o li avesse pre-
veduti; 2) se la restituzione è differita senza colpa, p. es.,

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(fot. Enc. Catt.)
Moroni, Gaetano - Ritratto ad olio (sec. XIX) - Roma, casa Croci.