MONARCOMACHI. - Con questo termine (da μοναρχία ε μάγουμα: coloro che combattono la monarchia), vengono designati quegli scrittori politici, in maggioranza cattolici, che, tra il 1550 ed il 1620, delinearono una prima teoria della sovranità popolare, fondandola sull'originario patto intervenuto fra il popolo ed il re (in contrasto con la sua origine divisa e, spesso, con l'origine divina di ogni autorità) che limitava i poteri del sovrano. Il termine venne usato la prima volta da W. Barclay nella sua opera De Regno et regali potestate (Parigi 1600).
Se nelle teorie medievali si ritrovano accenni ad una certa sovranità popolare ed al diritto di resistenza, nei m. invece (legati ordinariamente a principi filosofici affatto diversi, individualistici e razionalistici), sovranità popolare e diritto di resistenza sono i temi fondamentali intorno a cui viene costruita tutta l'organizzazione politica. Premesso che la dignità della persona umana non tollera di essere assoggettata se non a leggi da se stessa coniate; che la ragione umana è autonoma, e quindi anche l'autorità non può competere direttamente ad uno solo ma alla moltitudine: fra il re ed i sudditi si pone il diritto fondamentale dello Stato, il patto, la convenzione originaria. Il re non sarà più direttamente di origine divina e spesso, per molti scrittori, neppure indirettamente; ma sarà, a norma della costituzione, un semplice magistrato o delegato del popolo, che porta sempre richiamarlo al rispetto dei patti giurati. Il diritto di resistenza attiva è la legittima garanzia del popolo per il rispetto del patto originario: rinunciare a tale diritto significa consentire l'instaurazione di un regime tirannico. I. m. furono strenui assertori del tirannicidio (v. TIRANNIA E TIRANNICIDIO).
Il primo scrittore che presenta una chiara impostazione di temi monarchicchi è M. Salomonio degli Alberteschi, professore di diritto all'Università di Roma, che compose, intorno al 1516, dedicandola a Leone X, una piccola opera De Principatu (Roma 1544), dove sostiene che il potere del principe è limitato dalle leggi fondamentali dello Stato, che egli è tenuto a rispettare quasi vim coactivam. Il principe è «par civitatis», non quindi fonte dell'ordinamento che fa essere la società civile, ma legato a quella stessa società di cui fa parte e da cui deriva il suo potere (De Principatu, I, Parigi 1578, p. 25). La lex regia de potestate, con la quale il popolo romano concesse al principe la summa potestas, non rappresenta un'alienazione irrevocabile di quest'ultima, ma una semplice concessione, determinata da esigenze storiche e vincolata a precise condizioni. Del 1550 è un trattatello anonimo: De iure magistratuum in subditos et officio subditorum erga magistratus, dove vengono maggiormente chiariti i temi che
saranno trattati dalla successiva pubblicistica monarco-maca. Vi si discute se i magistrati debbano rendere conto ai cittadini delle leggi che sanciscono; si studiano i rapporti fra le dottrine fautrici del tirannicidio e la religione, e, soprattutto, se possano ammettersi sul piano giuridico convenzioni e patti fra cittadini e magistrati. Ma l'opera che suscitò le più vive polemiche è il De iure regni apud Scotos (1579) di G. Buchanan (1506-82), scrittore umanista e storico scozzese. Secondo il Buchanan il re deriva la sua autorità dal patto intercorso fra lui ed il popolo (De iure ecc.; par. 58, Lione 1725, p. 86), e qualora contravvenga alle convenzioni pattuite deve essere considerato un tiranno e, come tale, deve essere messo al bando della società. In questo scrittore, come nell'anonimo autore delle Vindiciae contra tyrannos (1579), che si suol attribuire all'ugonotto Du Plessis Mornay (1549-1623), si nota ormai la decisa tendenza, manifesta nei m. ancora ispirati a principi cristiani, a porre come fondamento dell'indagine politica, non più, come era stato per gli scrittori medievali, i passi del Digesto, ma gli episodi più importanti, dal punto di vista politico, del Vecchio Testamento. I m. potevano così portare a sostegno delle loro teorie il patto intercorso fra Dio ed il popolo d'Israele e l'impegno assunto da quest'ultimo a mantenerlo, ed a farlo rispettare anche dal re, che doveva essere sostituito, qualora avesse mancato alla fede giurata (Vindiciae, Lione 1643, p. 227).
F. Hotman, giurista francese (1524-90), autore della Francogallia (1573), per poter dimostrare il suo assunto fondamentale, la sovranità popolare, si affida ad una ricerca di carattere storico istituzionale. Lo studio della monarchia francese, dice egli, dimostra che competeva al popolo il conferimento della suprema dignità reale; agli Stati generali, che il re deve considerare come l'espressione della volontà popolare, spettano quindi le decisioni sulla cosa pubblica, l'elezione o la deposizione del re, il giudizio sui principi accusati di tradimento, la concessione degli appannaggi ai componenti la corona. Le decisioni del re hanno valore unicamente nell'ambito del diritto, sancito dalle assemblee dei rappresentanti di tutti i cittadini (op. cit., cap. 25, Francoforte 1665, p. 283).
Si suole annoverare tra i m. anche Giov. Mariana (v. (1537-1624), gesuita spagnolo, autore del De Rege et regis institutione (Toledo 1598). Non si può negare che alcuni principi monarchici sono da lui condivisi, ma in lui è ancora vivo il senso della derivazione da Dio dell'autorità, sia pure attraverso la designazione popolare della persona del sovrano. D'altra parte non si può neppure negare che fra i pochi ad allontanarsi dal pensiero tradizionale cattolico con la legittimazione del tirannicidio.
Occorrerà ricordare inoltre fra i m. di minore importanza: Giov. Poynet (1516-56) con il suo trattato: A short treatise of politique power and of the true obedience which subjects owe to Kings and other civile governors (1556); Giov. Boucher (1548-1644) con il De iusta Henrici III adducatione e Francorum regno (Parigi 1584); Gulg. Rose (1542-1602) con il De iusta reipublicae christianae in reges impios et haereticos authoritate (ivi 1590); Lambert Daneau (1530-1595), con il Politica christianae libri VII (Ginevra 1596).
La più compiuta trattazione delle teorie monarchiche, e la risoluzione dei nuovi problemi ad esse inerenti, si deve al giurista tedesco Jo. Althusius, autore della Politica methodice digesta (Herborn 1614). Il diritto di resistenza riconosciuto al popolo, se poteva avere il significato di un valore politico da proporre per il raggiungimento dei determinati ideali, non poteva certamente essere riconosciuto come uno dei principi costitutivi dell'organizzazione statale, senza che questa degenerasse nella più completa anarchia. Occorreva trasformare il diritto di resistenza in un istituto giuridico, che ne consentisse la sua piena applicazione, senza incorrere nella totale distruzione dello Stato. L'Althusius, riconosciuta al popolo la sovranità, concetto inquadrato in rigorosi schemi giuridici da J. Bodin con la sua opera Les six livres de la république (Parigi 1576), ammette nella costituzione da lui illustrata due poteri: gli efori ed il summus magistratus. I primi, per incarico del popolo, esercitano i diritti di questo di fronte ai governanti; al secondo, eletto in nome del popolo dagli efori, è affidata l'amministrazione dei diritti della comunità. Il summus magistratus, che nella sua attività di governo dovrà sempre avere di mira il bene comune, risulterà revocabile da parte degli efori, non appena avrà violato i patti giurati all'atto dell'elezione: lo jus resistentiae et exautorationis, poiché spetta al popolo come collettività, deve essere esercitato unicamente dagli efori, nelle forme e per i motivi sanciti dal diritto costituzionale dello Stato.

del popolo dagli efori, è affidata l'amministrazione dei diritti della comunità. Il summus magistratus, che nella sua attività di governo dovrà sempre avere di mira il bene comune, risulterà revocabile da parte degli efori, non appena avrà violato i patti giurati all'atto dell'elezione: lo jus resistentiae et exautorationis, poiché spetta al popolo come collettività, deve essere esercitato unicamente dagli efori, nelle forme e per i motivi sanciti dal diritto costituzionale dello Stato.
(da G. Millel, Le monasîre de Dapôni, Parigi 1859; Monastero - Pianta del m. di Dafni.
Il contributo degli scrittori monarchici al pensiero politico è stato, quindi, notevole; ad essi si deve l'enunciazione di tutti quei principi (contratto sociale, sovranità popolare, esercizio della sovranità popolare), che contribuiranno, sia pure con tutti gli errori ed i giudizi ad essi annessi, all'affermarsi dello Stato democratico parlamen-tare, come già prima avevano contribuito allo scalzamento delle monarchie assolute ed alla Rivoluzione Francese.