MONARCHIA

MONARCHIA. - Nella classificazione delle forme di governo, la m. (con questo o con nome analogo, come impero, principato ecc.) fu ben presto individuata, quale governo di un solo, in contrapposizione all'aristocrazia ed alla democrazia (o *politia* secondo la celebre tripartizione aristotelica). In realtà però le forme monarchiche si presentano nella storia in modo differentissimo tra loro e non è semplice e pacifico individuare gli elementi caratteristici.

Basti pensare alle m. su fondamento teocratico o legittimista, alle altre su fondamento pattizio, plebiscitario o legalitario; a quelle assolute, con la concentrazione di ogni potere sovrano nel monarca, sino ad identificarlo con lo Stato (tipica l'affermazione di Luigi XIV: l'*Etat c'est moi*), alle costituzionali (sole sopravviveni) con più organi costituzionali, fissati dalla legge, nella loro struttura e nelle loro funzioni, o limitate (con qualche residuo di potere assoluto).

Più che sotto il profilo giuridico le varie m. (e in genere le varie forme di governo) sono individuate dalla loro complessa fisionomia storica che è insieme politica, giuridica, etica, sociale, religiosa. E talora sono assai più affini una m. ed una repubblica che due m. o due repubbliche fra loro: così, per fare un solo esempio, sono più affini due governi a regime parlamentare, come le m. inglese e nordiche con le repubbliche francese ed italiane, che non queste ultime con gli Stati Uniti d'America.

La contrapposizione tra m. e repubblica, sebbene ancor valida, è tuttavia di assai minore importanza, perché si contrappone più efficacemente il governo d'individui (m., dittature a vita, diarchie o polarchie di individui) al governo di collettività (in forme sia pure rappresentative) integrando la distinzione con elementi concernenti altri aspetti della sempre più complessa organizzazione politico-giuridica degli Stati (v. REPUBBLICA, a proposito in particolare dell'Italia).

Qualche autore ora fa notare che il monarca non avrebbe quel carattere rappresentativo che ha invece il presidente della repubblica, considerata quest'ultima come governo popolare, sia esso di una parte del popolo, anche assai ristretta o allargata alla classe più numerosa (e governo del proletariato) oppure di tutto il popolo, senza differenza di classi. Però anche tale criterio si attenua, se pur non svanisce, quando si tratta di monarca non ereditario, ma elettivo.

Altro criterio connesso e rilevante, se pur non in senso assoluto, è quello della responsabilità, anche limitata, del presidente, in confronto della non responsabilità del re. Il principio della irresponsabilità regia, basato sul presupposto che il re (in quanto imperiosa o meno lo Stato) non può far male, o sul trasferimento e concentramento della responsabilità nei suoi ministri, i quali collaborano agli atti regia, va inteso tuttavia con qualche riserva. La irresponsabilità vale entro i limiti propri dei vari ordinamenti i quali possono estenderla anche ad altri organi costituzionali, come le Camere legislative. Potrebbe, ad es., esser prevista, in due circostanze, la perdita dell'ufficio o esser questa determinata da eventi politicamente influenti in regimi democratici. Si pensi a casi di «deposizione» dei re (nel diritto inglese medievale), quando la m. poteva considerarsi di natura fondamentalmente pattizia ed il re avesse violato i patti. D'altra parte nelle m. costituzionali la pressione di altri organi o del popolo può potertemente contribuire all'abbandono volontario dell'ufficio (come nei casi di Vittorio Emanuele III in Italia e, per diverso motivo, di Edoardo VIII, in Inghilterra).

Le controversie teoriche sul miglior governo, in particolare monarchico o repubblicano, hanno molto perduto d'importanza. Non mancano argomenti pro e contro l'una o l'altra soluzione. Così la m. sarebbe un elemento di stabilità, di conservazione pur nell'avvicendarsi delle correnti politiche al governo, assicurando la continuità di vita dello Stato in uno dei suoi elementi cardinali; d'altra parte l'interesse dinastico in quanto interesse di casta potrebbe non sempre coincidere con quello nazionale nel modo come è inteso, in un certo momento, dalla maggior parte dei cittadini. Pericoli inoltre possono insorgere dal fatto di un re fisicamente, intellettualmente o moralmente poco adatto all'esercizio del potere e di una conseguente reggenza esposta ad impreviste congiure di palazzo. La repubblica, d'altro canto, meglio soddisfa alle esigenze del principio, comunemente ammesso negli Stati moderni, di eguaglianza dei cittadini in contrasto legittimismo (v.) e può far cadere la scelta sul soggetto più capace per l'ufficio di capo dello Stato. L'elettività però non è priva anch'essa di pericoli, potendo costituire l'avvio ad una dittatura (specie di nuovo legittimismo su base plebiscitaria) e non attribuendo tutto quel prestigio e quella più profonda indipendenza che può derivare dal raggiungere il supremo ufficio per un diritto personale, che pone il soggetto al di sopra di tutti e meglio lo può fare moderatore imparziale delle lotte politiche.

In realtà è soprattutto il collaudo storico che stabilizza un ordinamento, adattandolo sia pure alle esigenze dei tempi. Si vedono così m. (ad. es., Inghilterra, Danimarca, Svezia, Norvegia e più recentemente Belgio e Olanda) conservarsi e consolidarsi anche in regimi di democrazia sociale, che in astratto potrebbero considerarsi tra i più antitetici. Tuttavia la tendenza più spiccata oggi è verso un allargamento progressivo dell'area delle repubbliche in confronto a quella delle m., specialmente dopo la fine della prima guerra mondiale. Basti pensare, ad es., alla Germania, alla Russia ed a quanto è accaduto di recente nei paesi balcanici; nonché, a tacer d'altro, alla pacifica secessione dell'Irlanda (dal 1947) e alla trasformazione del regime in Italia, in virtù del referendum popolare (v. REFERENDUM; REPUBBLICA).

Il «Regno» d'Italia data formalmente dalla proclamazione avvenuta con la legge del 17 marzo 1861 n. 6371, e si ricollega al Regno di Sardegna, costituitosi sotto Vittorio Amedeo II.
Con lo Statuto del re Carlo Alberto (4 marzo 1848), lo Stato s'era mutato da m. assoluta in m. costituzionale (parlamentare). Lo Statuto fissava le regole fondamentali relative alla Corona, sottraendole così alla potestà personale del monarca. L'assunzione al trono era basata su un diritto

pubblico correlativo a un diritto di famiglia, l'appartanza cioè alla casa di Savoia, senza limitazione di gradi, e la successione avveniva secondo la cosiddetta «legge salica» e propriamente, più che secondo la lettera della legge dei Franchi Salii del sec. v (che escludeva le donne dalla successione nella proprietà terriera), nel senso convenzionale che essa era andata assumendo nei regimi monarchici di Francia e di Spagna del sec. XIV; vale a dire che dal trono erano escluse le donne (ammesse invece in altri ordinamenti costituzionali, come, ad es., tuttora, l'inglese e l'olandese) e relative discendenze; la linea diretta prevaleva sulla collaterale, con prevalenza del primogenito sugli ultragenti. Doveva trattarsi in ogni caso di discendente da nozze legittime (esclusi quindi i figli naturali, adottivi o legittimati, salvo l'ipotesi, controversa, di legittimati per susseguente matrimonio) ed anche, sembra, principesche, in conformità della r. patente 13 sett. 1780 e del r. brevetto 28 ott. dello stesso anno. La legge sul Gran consiglio del fascismo (1928) prevede che tra le «questioni aventi carattere costituzionale», per le quali era prescritta l'audizione (non vincolante) dello stesso Gran consiglio, fossero anche quelle relative alla successione al trono, alle attribuzioni ed alle prerogative della Corona; in concreto nessuna questione in merito fu mai trattata. Ed è da rilevare, contro una opinione politica giuridicamente inconsistente, che non si poteva trattare di questioni personali relativamente al successore, ma soltanto di «proposte di legge» per eventuali modifiche delle norme vigenti.

Lo Statuto fissava re (v.) e faceva anche cenno alla famiglia reale, comprendente (secondo l'interpretazione più esatta) tutti i membri della casa di Savoia che potevano assumere la Corona (e quindi anche la reggenza e la tutela del re) e le relative legittime famiglie. Nel suo ambito era compresa la famiglia regnante, composta, oltre che dello stesso re, della regina madre, della regina consorte e dei loro discendenti (tra questi l'erede presuntivo al trono).

Erano anche previsti i casi e i modi di eventuale «reggenza», casi che però non si sono presentati, mentre si sono attuate più volte delle «luogotenenze» al di fuori delle norme statutarie.

La preminente posizione politica assunta dal capo del governo nel regime fascista (in specie con apposita legge nel 1925) ha indotto a classificare la conseguente forma di governo come monarchico-presidenziale; ma non era del tutto esatto, sempre da un punto di vista giuridico, parlare di «diarchia», perché rimaneva sempre al re quel diritto, limitato nell'estensione, ma basilare, e cioè essenzialmente sovrano, di dimettere o revocare il capo del governo (come in effetti avvenne con la sostituzione del Mussolini con il Badoglio). Invece ciò non sarebbe potuto avvenire nel regime germanico nazista (analogo sotto altri riguardi), perché i poteri di capo dello Stato e capo del governo erano riuniti in una sola persona (Hitler infatti aveva provveduto alla successione con atto proprio, in difetto di norme di legge).

Le m. moderne hanno generalmente carattere ereditario o sulla base del diritto comune (common law, come in Inghilterra), senza che il re possa mutare l'ordine di successione, salvo una legge del Parlamento, o sulla base di un diritto speciale (come era nella m. italiana); in ogni caso con diritto soggettivo pubblico da parte di colui che per legge è chiamato a succedere (così da determinare una specie di regime di «privilegio») e senza soluzione di continuità (il re non muore mai; morto il re, viva il re).

Attualmente la forma di governo monarchico si ha in Afghanistan (cost. del 1931, art. 2); Arabia Saudita (cost. 1928-32, art. 2); Belgio (cost. 1831, art. 2); Bhutan (non ha costituzione scritta); Danimarca (cost. 1915, art. 1); Egitto (cost. 1923, art. 1); Etiopia (Impero, cost. 1931, art. 6); Grecia (cost. 1911, art. 24); Iraq (cost. 1925, art. 2); Iran (cost. 1907, art. 36); Giappone (Impero, cost. 1946, art. 1); Giordania (cost. 1946, art. 2); Libia (1951); Liechtenstein (Principato, cost. 1911, art. 1); Nepal (cost. 1948, art. 2); Olanda (cost. 1815-47, art. 1); Norvegia (cost. 1814, art. 1); Spagna (tendenzialmente con l'atto cost. dell'8 giugno 1947, art. 1); Svezia (cost. 1809, art. 1); Tailandia (cost. 1947, art. 1); Vietnam (Impero, associato alla Francia); Yemen (non ha costituzione scritta). Per la Città del Vati-cano, V. PRIMATO DI GESÙ CRISTO. PIETRO E DEL ROMANO PONTEFICE.

Una posizione particolare assume la Corona nell'ordinamento inglese in relazione con il Commonwealth. Questo termine, da un'antica parola: common weal, riferente ad una società basata sul bene comune, era stato adottato per il regime del Cromwell (1649-60); nel senso odierno, dal secondo decennio di questo secolo, prima nella dottrina e poi nell'uso politico costituzionale; il termine di «impero», contrario alle tendenze più progredite, tecnicamente si riferiva solo alle Indie. Si suol dire che il re ha una duplice personalità, una come persona fisica ed una come titolare della Corona, in quanto la personalità è riconosciuta alla serie dei successivi titolari di un ufficio (corporation sole). In passato la Corona era considerata una ed indivisibile; ora si va facendo strada l'opinione che invece sia da considerare multipla e distinguibile anche in diritto, per quanto riguarda i paesi del Commonwealth (British Commonwealth of Nations), il quale comprende i seguenti Stati: Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, India, Pakistan e Ceylon. «La Corona è sempre stata considerata come la chiave di volta su cui appoggia l'arco del Commonwealth e spesso anche il suo solo vincolo giuridico, in quanto i suoi Stati hanno diversi parlamenti e diversi governi, ma hanno lo stesso sovrano. Il preambolo dello statuto di Westminster del 1931 la definisce appunto il simbolo della libera associazione dei membri del Commonwealth britannico. Ma la dichiarazione dei primi ministri del 27 apr. 1949 qualifica il re come il simbolo della libera associazione delle nazioni indipendenti che ne sono membri e, come tale, capo del Commonwealth. Quest'ultimo titolo venne introdotto come un artificio che permettesse all'India di restare nell'associazione, una volta che si fosse data una forma repubblicana. Il re si presenta quindi sotto due vesti: come re di ciascuna delle monarchie e come capo del Commonwealth» (G. Treves). Quanto poi all'Irlanda, l'ultimo legame con la Corona è stato tagliato con il Republic of Ireland Act del 1948, che attribuisce al presidente di quella repubblica i poteri di cui era rivestito il re d'Inghilterra. In base anche al successivo Ireland Act del 1949, inglese, l'Irlanda non è più compresa nell'ambito britannico, ma non è neppure considerata paese straniero, a certi effetti, va considerata in una posizione particolare, unica nel suo genere nel diritto internazionale.

BIBL.: G. D. Romagnosi, La scienza delle costituzioni, Firenze 1850; C. Balbo, Della m. rappresentativa in Italia, 1875; E. B. Bernatzik, Republik und Monarchien, 2ª ed., Tubingen 1919; E. Crosa, La m. nel diritto pubblico italiano, Torino 1922; P. Bodda, La Corona di fronte agli altri organi costituzionali secondo le forme fasciste, Torino 1931; C. Benoist, La monarchie française, Parigi 1935; D. Donati, Sulla posizione della corona nel governo monarchico presidenziale, in Archivio di diritto pubblico, 2 (1937), p. 5 seq.; G. D. Ferri, Alcune considerazioni sulla teoria delle forme di governo (M. e Repubblica), in Rassegna di diritto pubblico, 1 (1940), p. 124 seq.; S. Romano, Principi di diritto costituzionale, generale, 2ª ed., Milano 1946, p. 202 seq.; P. Biscaretti di Ruffia, Diritto costituzionale, I, Napoli 1949, passim; G. Treves, Il Commonwealth britannico, Milano 1950; A. J. Peaslee, Constitutions of Nations, Concord N. H. 1950 (testi costituzionali con bibliografia per singoli Paesi), V. BIBLICA. sotto la voce RE. Ferruccio Pergolesi.