MONASTERO

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MONASTERO. - M. (da l'ouvrage) mona-serium) casa religiosa (v.), abitata da monaci o canonici regolari o monache (cann. 488, nn. 2 et 8; 494 § 1; 497 § 1; 625; 633 § 3; 635; 647; 896; 1579 § 1-2).

Il m. può essere sui iuris o non sui iuris (le parole e sui iuris) erano in uso presso il popolo romano per significare l'indipendenza del padre di famiglia: 6. 1. D. VI, 1): può essere composto sia di monaci che di monache. Il m. sui iuris dei religiosi è una casa religiosa, giuridicamente indipendente nelle cose temporali e spirituali, salvo qualche eccezione imposta dal diritto; quindi il m. nel governo ordinario interno non è soggetto ad altri superiori interni che a quello eletto dal m. stesso. Tuttavia il superiore supremo della Congregazione monastica può avere dei diritti sul m. sui iuris a norma delle costituzioni. Ogni m. sui iuris è esente, ma non ogni casa religiosa esente è m. sui iuris. Se il superiore del m. sui iuris è un abate, allora si chiama abbazia; se è un priore, si chiama priorato conventuale; invece il priorato

semplice è una casa religiosa che dipende dal m. sui iuris. Per la fondazione dell'abbazia si richiede l'intervento della S. Sede e di almeno 12 monaci di voti solenni; per il priorato conventuale simile mente è necessario l'intervento della S. Sede, perché è m. sui iuris e sono sufficienti 8 monaci oltre il priore; per il priorato semplice si richiedono almeno 6 monaci, altrimenti si ha una cella. Nel priorato semplice il priore della casa non ha giurisdizione propria, né vi è Capitolo, né noviziato, né si richiede l'intervento della S. Sede per la fondazione, perché non è indipendente, ma dipende dall'abbazia o priorato conventuale.

Per m. di monache si intende una casa religiosa, abitata da religiose di voti solenni che per fondazione sono obbligate alla stretta clausura papale, anche, ad es., se la S. Sede abbia creduto bene introdurre qualche mutamento, permettendo solamente i voti semplici (can. 488, n. 7). Al m. di monache presiede l'abbadessa, chiamata anche «antistita». Però bisogna notare che i m. sui iuris di monache (AAS, 18 [1926], p. 375; 19 [1927], p. 50) benché nel regime interno non abbiano altri superiori che l'abbadessa, tuttavia, oltre al papa, devono sottostare all'Ordinario del luogo o al superiore regolare, e ciò perché la donna è incapace di giurisdizione.

I più antichi m. erano piccoli centri dove i monaci esercitavano tutti i mestieri; così a S. Gallo, Fulda, Cluny, Chiaravalle, ecc.

Nei primordi della vita religiosa, i m. erano soggetti al vescovo locale; poi imperatori e pontefici incominciarono a concedere l'esenzione dai vescovi e ad assoggettarli alla loro immediata giurisdizione. Anzi non mancarono vescovi che rinunziarono al loro potere sui m., sottometendoli direttamente al pontefice, al metropolitano e al dono di S. Sede. I vescovi si presentarono i m. in cantiere, e i vescovi visitassero i m. esenti auctoritate apostolica e i non esenti auctoritate propria (sess. 7, can. 8; sess. 21, can. 8; sess. 24, can. 10 de Reform.).

Anticamente i m. godevano il privilegio «delle canne», per il quale entro quattro miglia romane potevano opporsi alla edificazione di una nuova casa religiosa, se provavano che da tale erezione ne avrebbero ricevuto un danno.

Nella disciplina vigente per l'erezione di qualsiasi (sia di monaci che di monache) si richiede il beneplacito della S. Sede e il consenso dato per iscritto dall'Ordine del luogo (can. 487 § 1). Per le religioni clericali, ottenuto il permesso di edificare il m., si intende ottenuto anche il permesso di edificare la chiesa od oratorio pubblico, annesso al m., chiedendo però la licenza al medesimo Ordinario locale per la scelta del luogo (can. 1162). Inoltre il permesso di edificare il m. comporta il diritto di esercitare l'attività propria dei religiosi di quella specie, osservando le condizioni poste dal vescovo nel dare tale permesso. Per convertire il m. in altri usi non propriamente interni si richiedono le stesse formalità della nuova erezione (can. 497 §§ 2-3).

Riguardo alla visita pastorale, amministrazione dei beni, Sacramenti, cappellano, confessori (dei religiosi e religiose), V. le singole voci.

Riguardo all'arte V. ABBATIA.

BIBL.: Ph. Maroto, De unione monasteriorum muliebrium, in Commentarium pro religiosis, 3 (1922), pp. 305-308; id., Circa fundationes monasteriorum monialium, ibid., 4 (1923), pp. 161-67; M. Berlière, L'Ordine monastico dalle origini al sec. XII, Bari 1928, passim; S. Goyenèche, De Religiosi..., Roma 1938, p. 14; Th. Schaefer, De Religiosi, 3ª ed., Roma 1940, pp. 79-81, nn. 43-44.

La DISCIPLINA VIGENTE PER I M. FEMMINILI DI CLAUSU

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(per carissio dell'Ufficio spagnolo del tussume)

clausura ed emmettono voti solenni (almeno una parte, se non tutte); non tocca perciò le suore, cioè le religicose di vita attiva che emettono solo voti semplici.
RA. - L'attuale disciplina dei m. femminili di clausura è fissata nella cost. apost. Sposa Christi (21 nov. 1950; AAS, 43 [1951], p. 5 sgg.) e nell'istruzione complementare della S. Congr. dei Religiosi, emanata due giorni dopo (loc. cit., p. 37 sgg.). La costituzione è diretta alle monache, cioè a quelle religiose che vivono nei m. di clausura ed emettono voti solenni (almeno una parte, se non tutte); non tocca perciò le suore, cioè le religiose di vita attiva che emettono solo voti semplici.

1. Precedenti della disciplina vigente

Prima della presente riforma il m. femminile di clausura era caratterizzato dalla presenza dei voti solenni, dalla clausura papale, ossia rigorosa, dalla recita corale dell'Ufficio divino, dall'autonomia e dall'isolamento. Ma tale posizione giuridica nella società moderna non poteva più mantenersi: canonicamente, perché la legislazione vigente era in contrasto con i criteri dell'esperienza delle numerose e prospere congregazioni femminili di vita attiva, soprattutto a causa della clausura, dell'autonomia e dell'isolamento che condannavano all'esaurimento più o meno vicino tutta la vita monastica femminile; disciplinarmente, per le difficoltà di reclutamento, a causa dell'abbassamento del livello delle vocazioni claustrali come posizione sociale, come cultura e come qualità, nella stima delle Curie e del popolo, nonché a causa della mancanza di controllo serio ed efficace da parte delle autorità ecclesiastiche; economicamente, per lo stato di miseria, frequentemente angoscioso, per la necessità impellente di trovare lavoro redditizio allo scopo di procurarsi i mezzi di sussistenza, non potendosi più, per la svalutazione della moneta, fare assegnamento sulle doti o sugli antichi beni dei monasteri, perduti o notevolmente ridotti. Le varie commissioni studiarono a fondo il problema, suggerendo i rimedi da adoperarsi, dalle soppressioni di monasteri là dove ogni altro mezzo si poteva prevedere inefficiente, ai trasferimenti in luoghi che offrissero maggiori possibilità di vita; dalle trasformazioni di monasteri in congregazioni di voti semplici con ordinario regime centralizzato, ai raggruppamenti che salvasero la autonomia dei singoli monasteri e i diritti che su di essi il CIC attribuisce agli Ordinari dei luoghi, e togliessero gli stessi monasteri all'isolamento, con vantaggi economici, disciplinari e spirituali.

2. Il contenuto della cost. apost. «Sposa Christi». - La prima parte della Costituzione delinea rapidamente le varie fasi della vita religiosa femminile nella Chiesa; dalle vergini consacrate a Dio che vivono in seno alla propria famiglia, alle categorie di stato pubblico che con la professione dei consigli evangelici si rifugiano nel cenobio. Per molto tempo, tutta la vita religiosa femminile, affiancata, nello spirito, al ramo maschile corrispondente, si orienta ed armonizza nel monastero, dove la disciplina è rigida e la vita è eminentemente contemplativa. Gli

spunti finali di apostolato, soprattutto educativo e assistenziale, trovano la loro attuazione per via di dispense, adattamenti, accorgimenti. Poi sorgono le congregazioni a carattere prevalentemente attivo e con governo centrale. Nell'attuale riforma la vita contemplativa conserva il suo grado di maggiore nobiltà ed è difesa apertamente nella Costituzione, pur con il sacrificio di elementi accessori; i voti solenni ne sono la nota essenziale. La clausura, l'autonomia e l'isolamento, nel clima sociale moderno, hanno subito quei ritocchi necessari a permettere un più largo lavoro, un più esteso apostolato, una maggiore vitalità interna dei singoli monasteri.

b) La parte giuridico-pratica della Costituzione è contenuta in 9 statuti che tracciano in forma legislativa le innovazioni più importanti, integrati dai 26 articoli della Istruzione della S. Congr. dei Religiosi per la loro pratica attuazione. Essa comincia con la nozione della vita contemplativa canonica che, sostanzialmente, non è che «la professione esterna della disciplina religiosa ordinata alla contemplazione interna». Scopo quindi della vita contemplativa canonica è la contemplazione, cioè la ininterrotta meditazione delle cose divine, la preghiera pubblica, cioè ufficiale della Chiesa (Ufficio divino), e il sacrificio personale e volontario nell'isolamento e nella penitenza. Essa è tale da investire tutta la vita delle monache e da dirigere tutta l'azione. I mezzi efficaci per raggiungere lo scopo si trovano nei voti, nella clausura, nei raggruppamenti o federazioni di monasteri e nel lavoro monastico. Dove lo scopo si può ritenere irreparabilmente compromesso, per la deficienza o la non rispondenza dei mezzi, il carattere monastico non si permette.

Il termine «monaca» designa oggi quella religiosa che ha professato in un monastero soggetto a clausura papale. La solennità dei voti non è strettamente necessaria al carattere monacale, potendosi avere delle monache che siano legate da voti semplici, perpetui o anche temporanei. Di fatto è desiderio della Chiesa che siano ripristinati i voti solenni là dove per privilegio, a causa di circostanze per lo più politiche, questi erano stati ridotti a semplici; ma anche le monache, prima della professione solenne, debbono emettere la professione temporanea che di natura sua è semplice. Né è necessario che tutte le monache, cioè le persone che vivono in un monastero, emettano i voti solenni, perché di fatto in molti monasteri le converse emettono solo voti semplici, e di diritto le cosiddette suore esterne non possono emettere voti solenni.

c) Notevolissima è la mitigazione del concetto rigido della clausura papale. C'è oggi una clausura più rigida (maggiore) e una meno rigorosa (minore), sempre nell'ambito della clausura papale. La maggiore rimane intatta come è stabilita dal CIC (canon. 600-602) e ampiamente descritta nell'Istruzione della S. Congr. dei Religiosi del 6 febbr. 1924. Essa si estende al monastero e a tutte le sue parti; particolari dispense da essa possono essere concesse solo dalla S. Sede. All'osservanza scrupolosa di questa clausura sono obbligati tutti i monasteri nei quali si professa la vita contemplativa stretta, senza cioè adattamenti di una qualsiasi attività esterna, e con voti solenni. Ogni violazione di essa soggiacce alle pene canoniche contenute nel can. 2341, 1° e 3°: comunica con riserva semplice alla S. Sede e con l'aggiunta della sospensione per gli ecclesiastici. La clausura papale minore è maggiormente mitigata. Essa distingue il monastero in due parti: una formata dai locali riservati alle monache, soggetti a maggior rigore; l'altra costituita dai locali destinati alle opere esterne, ai quali possono accedere dall'interno le monache destinate a questi ministeri, e dall'esterno tutte le persone interessate, sotto determinate condizioni. Essa obbliga i monasteri che hanno annesse opere esterne, e i monasteri di vita solo contemplativa, ma con voti semplici. La violazione di questa clausura, per quel che concerne la parte del monastero riservata esclusivamente alle monache per gli esterni e per quanto si riferisce alle stesse monache nei riguardi di tutto il monastero, soggiacce alle stesse pene canoniche stabilite per la clausura maggiore; per quanto invece si riferisce alle comunicazioni tra le due parti del monastero o all'ingresso illegittimo di esterni nella parte del monastero destinata alle opere, può soggiacere a pene

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(per curtesia dell'Ufficio spagnola dei turisme) Monastero - Chiostro di S. Giovanni dei Re - Toledo.

che l'Ordinario del luogo stabilirà caso per caso. L'osservanza della clausura papale, almeno nella forma minore, è condizione assoluta perché un monastero possa considerarsi giuridicamente tale. I
che l'Ordinario del luogo è assai più vicino, vale a dire si governa per mezzo della superiore, sotto la giurisdizione dell'Ordinario del luogo e l'autorità del superiore regolare, se vi è, senza relazioni di dipendenza giuridica di un monastero dall'altro. Ne consegue un certo isolamento che nelle circostanze attuali può fatalmente condurre il monastero all'esaurimento per mancanza di mezzi di vita spirituale o materiale, per deficienza di osservanza religiosa, o per mancanza di soggetti adatti. A questo inconveniente provvedono le federazioni, ossia raggruppamenti a carattere regionale di più monasteri dello stesso Ordine, i quali, pur conservando la propria autonomia e la dipendenza dagli Ordinari dei luoghi e dai superiori regolari, si uniscono insieme, a loro richiesta e con l'approvazione della S. Sede, allo scopo di ottenere più facilmente vantaggi comuni, specialmente con il prestarsi aiuto per la formazione morale, intellettuale e religiosa, per lo scambio di personale direttivo e formativo, per conservare e incrementare l'osservanza e lo spirito religioso e per necessità di ordine economico. La federazione perciò è un organismo superiore che raggruppa diversi m. dei quali rispetta l'organizzazione interna ed esterna, che assorge al grado di diritto pontificio, e si regge con organizzazione propria e proprie leggi. Tale federazione può avere a capo, accanto alla superiora, anche un assistente religioso, il quale, nominato dalla S. Sede, assiste la federazione con l'opera e con il consiglio, come guida morale della superiora nel governo e in tutto il funzionamento della federazione, per la conservazione dello spirito dell'Ordine, il buon andamento della disciplina e della formazione del personale, la gestione economica e le relazioni della federazione con l'esterno e in specie con la

S. Sede. Si prevedono, inoltre, anche le confederazioni di federazioni.

e) Il lavoro monastico è considerato, nella nuova disciplina, sotto il duplice aspetto spirituale e materiale. Esso è un dovere di penitenza e di soddisfazione per le monache e per l’umanità intera, uno strumento di elevazione spirituale e di santificazione, un mezzo efficacissimo per attuare l’unione tra la vita contemplativa e la vita attiva, oltre che una sorgente da cui ricavare onestamente il proprio sostentamento e l’alimento per le opere di carità e di apostolato. Gli Ordinari dei luoghi, i superiori regolari, le superiore delle federazioni debbono curare che non manchi alle monache un lavoro conveniente e redditizio, servendosi anche, allo scopo, di apposite commissioni e comitati. Il genere di lavoro non deve ostacolare la vita contemplativa o sovvertire l’ordine interno del monastero; deve inoltre essere decoroso e adatto alle monache di clausura, p. es., la confezione di ostie e vino per la Messa, di paramenti e altri oggetti di culto, l’esercizio di tipografia.

f) In presenza delle attuali condizioni della società, le direttive generali del Papa contengono espressamente accenni alle forme di apostolato, cui possono dedicarsi anche le monache di clausura, senza scapito del particolare loro genere di vita. Attuazione pratica di quelle direttive sono oggi le prescrizioni generali della Cost. apost. a) le monache che già attendono a un determinato apostolato esterno, p. es., educativo, assistenziale, ecc., lo conservino; b) le monache di vita strettamente e unicamente contemplativa non debbono dedicarsi ad altro apostolato che quello della preghiera e del sacrificio, tranne casi particolari sanzionati dall’autorità apostolica; c) le monache che, pur nell’ambito della vita strettamente contemplativa, abbiano o abbiano avuto qualche forma tradizionale di apostolato esterno, la conservino o la riprendano, adattandola alle esigenze dei tempi e della vita contemplativa. Praticamente, le monache che desiderano attendere un certo apostolato esterno debbono rivolgersi alla S. Congregazione del Religiosi per direttive specifiche nel caso particolare.

Vedi tav. LXXXVIII.

Bibl.: Istruzione della S. Congr. dei Religiosi, 6 febbr. 1924; A. Pugliese, Ad Apostolicam Constitutionem «Sponsa Christi», 21 nov. 1950, necnon et ad consequentem Iustrucionem S. Congr. de Religiosi, 23 nov. 1950, in Monitor ecclesiasticus, 1 (1951), pp. 226-42; diversi studi raccolti in La nuova disciplina anonica sobre las Monjas, Madrid 1951. Agostino Pugliese

MONCALVO, CACCIA GUGLIELMO detto il Pittero, n. a Montabone (Acqui) verso il 1568, nel 1625. Si stabilì nel 1593 a Moncalvo, donde il soprannome.

Fu pittore eclettico, manierista, e risentì tanto della tradizione piemontese dominata da Gaudenzio Ferrari, come della pittura lombarda, specialmente procaccinesca. La sua produzione pittorica è abbondante. Si citano: la pala, firmata e datata 1585, per l’Annunziata di Guarene. Affreschi nel santuario di Cera, nella cappella del Rosario a Candia Lomellina (1590); in S. Marco di Novara (1614); al Carmine di Pavia (1621).

Bibl.: G. Natali, Thieme-Becker, V. pp. 333-34.

Emilio Lavagnino