APOSTASIA. - È l'abbandono totale della fede da parte di chi abbia ricevuto il Battesimo, e si distingue dall'eresia, che consiste nella cosciente negazione o dubbio positivo su una o più verità della fede.
È peccato grave che non ammette parvità di materia, essendo un'offesa diretta contro Dio.
Fin dai primi tempi della Chiesa, questa forma di diserzione dalle file della milizia cristiana (spesso provocata dalle feroci persecuzioni) costituì pure un gravissimo crimine. Gli apostati, o lapsi (v.), erano puniti con la deposizione se chierici e con la scomunica se laici; ed ove manifestassero l'intenzione di ritornare alla fede, dovevano assoggettarsi ad una severa penitenza, senza speranza, presso alcune Chiese, d'essere assolti nemmeno in punto di morte. A tali sanzioni si aggiungevano poi quelle comminate dalla autorità secolare, e varianti dalla confisca dei beni e dalla incapacità di testare, prevedute nel Codice giustiniano (de apostatis, 1, 7), sino all'esilio e all'estremo supplizio, non di rado applicati durante il medioevo. Più tardi, attenuatosi il primitivo rigore, le pene civili scomparvero e l'a. mantenne esclusivamente il carattere di delitto ecclesiastico, disciplinato da numerose costituzioni pontifice, tra le quali sono da ricordare la «Bulla in coena Domini» di Clemente VII (1524) e la Apostolicae Sedis di Pio IX (1869).
Il vigente CIC definisce l'a. nel can. 1325, § 2, e la annovera tra i delitti contro la fede nel can. 2314. Oggetto specifico della tutela penale è l'interesse della Chiesa, considerata in sé ed in ciascuno dei suoi membri, di conservare intatto il suo patrimonio spirituale e, con esso, la causa stessa della sua esistenza. Soggetto attivo può essere qualunque persona validamente battezzata. L'elemento materiale è rappresentato dal totale abbandono della fede cristiana, esternamente manifestato con parole o con atti non equivoci; non occorre peraltro che il colpevole aderisca ad una confessione religiosa diversa dalla cattolica, poiché questa circostanza è considerata dalla legge come aggravante, non già come estremo del reato. Sono pertanto da ritenersi apostati anche i panteisti, i materialisti e i sedicenti liberi pensatori; non così coloro che si mostrano praticamente indifferenti o che trascurano per abitudine i doveri religiosi. Il delitto è di sua natura formale e non ammette il tentativo né sotto l'aspetto del conato né sotto quello del frustrato. L'elemento psicologico consiste nella perfetta coscienza e volontà di abbandonare totalmente la fede cristiana; onde appare impossibile, nel caso, l'ipotesi del reato colposo. La cooperazione criminosa è configurabile soprattutto nel concorso morale (can. 2209, § 3). Nessuna efficacia discriminante possono avere il timor grave, lo stato di necessità e il grave incomodo, poiché, come è chiaro, si tratta di azione intrinsecamente cattiva e volta a dispregiare la fede (can. 2205, § 3).
Gli apostati incorrono nella scomunica latae sententiae, riservata in modo speciale alla Sede Apostolica. Quelli che dopo una monizione canonica persistono nel delitto sono privati di qualunque beneficio, dignità, pensione ed ufficio ecclesiastico, e vengono dichiarati infami; i chierici, inoltre, premessa una seconda monizione, devono essere depositi. Chi abbia dato il proprio nome o abbia pubblicamente aderito
ad una setta acattolica diventa ipso facto infame e, se si tratta di un chierico, incorre, previa monizione canonica, nella pena della degradazione. Altri effetti penali del delitto di a. pubblico o notorio sono: la privazione della sepoltura ecclesiastica (can. 1240, § 1, n. 1); l'incapacità ad acquistare il diritto di patronato personale (can. 1453, § 1); la presunzione di rinunzia a qualsiasi ufficio (can. 188, n. 4); la dimissione ipso facto del religioso (can. 646, § 1, n. 1).
L'assoluzione dalla scomunica è riservata, come abbiamo detto, alla Santa Sede; ma può essere impartita, per il foro esterno, anche dall'ordinario del luogo (escluso il vicario generale sfornito di mandato speciale), purché della cognizione del delitto egli sia stato investito come giudice, e il colpevole, sinceramente pentito, abbia compiuto un regolare atto di abiura davanti a lui o ad un suo delegato e a due testimoni (can. 2314, § 2).
A. DALLA RELIGIONE. - Con l'a. dalla fede (di cui s'è discorso fin qui) non deve confondersi l'a. dalla religione, ossia il fatto del professo di voti perpetui, sia solenni sia semplici, che si allontani illegittimamente dalla casa religiosa con l'animo di non ritornarvi o che, dopo essersene legittimamente allontanato, non vi faccia ritorno, intendendo sottrarsi in tal modo alla regola dell'obbedienza (can. 644, § 1). L'apostata dalla religione incorre nella scomunica latce sententiae, riservata, secondo i casi, al superiore religioso o all'ordinario del luogo; è escluso dagli atti legittimi ecclesiastici; perde i privilegi propri della sua religione e, se ritorna, non solo resta privo della voce attiva e passiva, ma deve anche esser punito dai superiori in proporzione alla gravità della colpa (can. 2385).
A. DALL'ORDINE. - Altra cosa è, infine, l'a. dall'ordine, che si ha quando un chierico che abbia ricevuto gli ordini maggiori (cioè almeno il suddiaconato) abbandona l'abito ecclesiastico e persiste per un certo tempo in tale atteggiamento dopo essere stato ammonito; il colpevole è punito con la deposizione (can. 2379).