APOSTASIA

APOSTASIA. - È l'abbandono totale della fede da parte di chi abbia ricevuto il Battesimo, e si distingue dall'eresia, che consiste nella cosciente negazione o dubbio positivo su una o più verità della fede.

È peccato grave che non ammette parità di materia, essendo un'offesa diretta contro Dio.

Fin dai primi tempi della Chiesa, questa forma di diserzione dalle file della milizia cristiana (spesso pro-vocata dalle feroci persecuzioni) costituì pure un gravisimo crimine. Gli apostati, LAICI (v.), erano puniti con la deposizione se chierici e con la scomunica se laici; ed ove manifestassero l'intenzione di ritornare alla fede, dovevano assoggettarsi ad una severa penitenza, senza speranza, presso alcune Chiese, d'essere assolti nemmeno in punto di morte. A tali sanzioni si aggiungevano poi quelle comminate dalla autorità secolare, e varianti dalla confusa dei beni e dalla incapacità di testare, prevedute nel Codice giustiniano (de apostatis, 1, 7), sino all'esilio e all'estremo supplizio, non di rado applicati durante il medioevo. Più tardi, attenuatosi il primitivo rigore, le pene civili scomparvero e l'a. mantenne esclusivamente il carattere di delitto ecclesiastico, disciplinato da numerose costituzioni pontifice, tra le quali sono da ricordare la «Bulla in coena Domini» di Clemente VII (1524) e la Apostolica Sedis di Pio IX (1869).

Il vigente CIC definisce l'a. nel can. 1325, § 2, e la annovera tra i delitti contro la fede nel can. 2314. Oggetto specifico della tutela penale è l'interesse della Chiesa, considerata in sé ed in ciascuno dei suoi membri, di conservare intatto il suo patrimonio spirituale e, con esso, la causa stessa della sua esistenza. Soggetto attivo può essere qualunque persona validamente battezzata. L'elemento materiale è rappresentato dal totale abbandono della fede cristiana, esternamente manifestato con parole o con atti non equivoci; non occorre peraltro che il colpevole aderisca ad una confessione religiosa diversa dalla cattolica, poiché questa circondanza è considerata dalla legge come aggravante, non già come estremo del reato. Sono pertanto da ritenersi appostati anche i panteisti, i materialisti e i sedicenti liberi pensatori; non così coloro che si mostrano praticamente indifferenti o che trascurano per abitudine i doveri religiosi. Il delitto è di sua natura formale e non ammette il tentativo né sotto l'aspetto del conato né sotto quello del frustrato. L'elemento psicologico consiste nella perfetta coscienza e volontà di abbandonare totalmente la fede cristiana; onde appare impossibile, nel caso, l'ipotesi del reato colposo. La co operazione criminosa è configurabile soprattutto nel concorso morale (can. 2209, § 3). Nessuna efficacia discriminatorie possono avere il timor grave, lo stato di necessità e il grave incomodo, poiché, come è chiaro, si tratta di azione intrinsecamente cattiva e volta a dispregiare la fede (can. 2205, § 3).

Gli apostati incorrono nella scomunica _latae sententiae_, riservata in modo speciale alla Sede Apostolica. Quelli che dopo una monizione canonica presentano nel delitto sono privati di qualunque beneficio, dignità, pensione ed ufficio ecclesiastico, e vengono dichiarati infami; i chierici, inoltre, premessa una sconda monizione, devono essere deposti. Chi abbia dato il proprio nome o abbia pubblicamente aderito

ad una setta acattolica diventa ipso facto infame e, se si tratta di un chierico, incorre, previa mozzicione canonica, nella pena della degradazione. Altri effetti penali del delitto di a. pubblico o notorio sono: la privazione della sepoltura ecclesiastica (can. 1240, § 1, n. 1); l'incapacità ad acquistare il diritto di patronato personale (can. 1453, § 1); la presunzione di rinuncia a qualsiasi ufficio (can. 188, n. 4); la dimissione ipso facto del religioso (can. 646, § 1, n. 1).

L'assoluzione dalla scomunica è riservata, come abbiamo detto, alla Santa Sede; ma può essere impartita, per il foro esterno, anche dall'ordinario del luogo (escluso il vicario generale sfornito di mandato speciale), purché della cognizione del delitto egli sia stato investito come giudice, e il colpevole, sinceramente pentito, abbia compiuto un regolare atto di abiura davanti a lui o ad un suo delegato e a due testimoni (can. 2314, § 2).

A. DALLA RELIGIONE. — Con l'a. dalla fede (di cui s'è discorso fin qui) non deve confondersi l'a. dalla religione, ossia il fatto del professo di voti perpetui, sia solenni sia semplici, che si allontani illegittimamente dalla casa religiosa con l'animo di non ritornarvi o che, dopo essersene legittimamente allontanato, non vi faccia ritorno, intendendo sottrarsi in tal modo alla regola dell'obbedienza (can. 644, § 1). L'apostola dalla religione incorre nella scomunica latae sententiae, riservata, secondo i casi, al superiore religioso o all'ordinario del luogo; è escluso dagli atti legittimi ecclesiastici; perde i privilegi propri della sua religione e, se ritorna, non solo resta privo della voce attiva e passiva, ma deve anche esser punito dai superiori in proporzione alla gravità della colpa (can. 235).

A. DALL'ORDINE. — Altra cosa è, infine, l'a. dall'ordine, che si ha quando un chierico che abbia ricevuto gli ordini maggiori (cioè almeno il suddiacono) abbandona l'abito ecclesiastico e persiste per un certo tempo in tale atteggiamento dopo essere stato ammonito; il colpevole è punito con la deposizione (can. 2379).

BIBL.: Oltre i trattati di teologia morale e di diritto canonico, si consultino: J. Bouché, s. V. in DDC, I, coll. 640-52; A. Gou- gard, De poenis contra apostatas, haereticos et schismaticos, in Collectanea Melchitnensis, nuova serie, 4 (1930), pp. 161-68; P. Cipriotti, De consummatione delictorum attento eorum elemento obiec- tivo in iure canonico, Roma 1936, pp. 14-16; F. Roberti, s. V. in Nuovo Dig. Ital., I, Torino 1937, pp. 524-25. Ferruccio Liuzzi

APOSTOLATO. - 1) In senso proprio e letterale significa generalmente l'opera di chi si consacra tutto alla diffusione di verità religiosa, morali e civili. Ma in senso più stretto ed etimologico l'a. è la potestà religiosa e soprannaturale che Nostro Signor Gesù Cristo conferì a dodici dei suoi discepoli, da Lui stesso chiamati «apostoli», cioè «inviati», perché mandati da Lui nelle varie parti della terra ad annunziare la legge evangelica e la fede cristiana. Presso i Giudei si usava il vocabolo greco a. per indicare una commisisona, detta appunto degli «apostoli della Sinagoga», che constava di uomini autorizzati e spediti dal gran sacerdote nelle varie province per esigervi la riscossione di denaro dai connazionali della diaspora, o per regolarvi la disciplina (v. APOSTOLI).

Nell'antica prassi ecclesiastica, a. era chiamato in generale tutto quanto l'episcopato, essendo i singoli vescovi diretti discendenti e successori degli apostoli nel ministero e nel magistero evangelico.

2) L'a. ufficiale nella Chiesa contiene in sé la facoltà ed anche l'obbligo, per chi ne è investito: a) d'istruire con autorità soprannaturale nelle verità della fede; b) d'amministrare canonicamente i Sacra- menti per comunicare alle anime la grazia di cui li fece ministri Gesù Cristo; c) di reggere il proprio gregge, promovendo ed esigendo dai fedeli l'osservanza della legge divina; d) di dettare norme e far leggi positive, secondo le circostanze dei tempi e dei luoghi; e) di esorcizzare, al bisogno, con autorità superiore, Satana, e gli spiriti maligni, facoltà questa conferita agli apostoli da Gesù Cristo a conferma delle verità predicate ed insegnate.

Lo spirito di a. nel fedele è frutto della carità verso Dio; poiché non è possibile che si ami sinceramente e fortemente Iddio senza adoperarsi in qualche modo per farlo maggiormente conoscere ed amare. In tal senso l'a. è la fioritura dell'amor di Dio, la quale dimostra che ogni vero cristiano diviene necessariamente un apostolo di bene.

BIBL.: F. Cuttaz, s. V. in DSp, fasc. III, coll. 773-90; G. B. Chautard, L'anima dell'a., Torino 1918; L. Cividi, Apostoli nel proprio ambiente, Vicenza 1938. Ignio Tarocchi