APPROPRIAZIONE INDEBITA. - È un de- litto contro il patrimonio, del quale si rende respon- sabile chiunque, per procurare a sé o ad altri un in- giusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui, di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso. furto (v.) in quanto la cosa non viene sottratta a chi la detiene, ma si trova già in possesso del colpevole; truffa (v.) in quanto l'impossessamento non rappresenta l'effetto, bensì il presupposto del reato.
Per il Cod. pen. ital. il delitto è perfetto non appena il possessore si sia appropriato della cosa o del denaro, cioè abbia dato ad essi una destinazione incompatibile col titolo o ragione giuridica in base a cui li possiede; ed è punito a querela di parte con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 80.000. Ove il fatto sia commesso su cose possedute a titolo di depo- sito necessario o con abuso di autorità, di relazioni domestiche, d'ufficio, di prestazione d'opera, di coabi- tazione o di ospitalità, la pena è aumentata e si pro- cede d'ufficio (art. 646).
Costituiscono particolari forme di reato, a norma dell'art. 647, l'a. i. di cose smarrite, l'a. i. di tesoro e l'a. i. di cose avute per errore o per caso fortuito.