**ARBITRATO. -**
1. Nozione
Per a. s'intende il procedimento con il quale una controversia giuridica viene risolta in modo obbligatorio da una o più persone, a cui le parti interessate abbiano conferito il potere di risolverla.Nella moderna concezione dello Stato ogni controversia circa diritti o interessi (appartengano essi a persone fisiche, ad enti morali ovvero ad associazioni di fatto) è devoluta alla competenza dei tribunali ordinari o delle giurisdizioni amministrative (es. Consiglio di Stato), che emettono decisioni a norma delle regole di diritto contenute nei codici o nelle altre leggi.
Le parti interessate tuttavia possono trovarsi d'accordo nell'affidare ad uno o più privati, i quali prendono il nome di *arbitri*, la decisione della loro controversia che resta per effetto di tale accordo sottratta alla cognizione del magistrato.
L'a. consente alle parti di risolvere la lite in modo agile, rapido ed economico con l'ausilio di arbitri particolarmente esperti nella materia oggetto della controversia e con il vantaggio della segretezza del procedimento. Questo spiega come ad esso si ricorra sovente nelle controversie commerciali, industriali, di lavoro ecc. e come si presti particolarmente alla soluzione di controversie che insorgono nei rapporti internazionali.
2. Diritto statuale
Nel diritto statuale vi sono varie forme di a. che occorre brevemente indicare: a) a. rituale; b) a. libero; c) a. necessario.L'a. *rituale* effettuato cioè con l'osservanza delle norme del codice di procedura civile, deve essere costituito dalle parti attraverso la stipulazione di un atto avente speciali requisiti di forma e di sostanza che si denomina «compromesso», debbono quindi osservarsi le norme procedurali per giungere alla pronuncia del «sentenza arbitrale», detta *lodo*. Questa porta termine l'a., ma non può spiegare i suoi effetti se non viene *omologata* dall'autorità giudiziaria. Compromesso, lodo, omologazione costituiscono pertanto le tre fasi di questa forma di a. prevista dal codice.
A. *libero*. A fianco dell'accennata forma strettamente rituale di a. se ne riconosce altra nella quale gli arbitri hanno facoltà di decidere la controversia senza l'osservanza delle regole del Cod. di proc. civ. e senza che occorra l'omologazione del lodo, da parte dell'autorità giudiziaria. Questa forma di a. si attua sovente con la consegna all'arbitro di un foglio in bianco sottoscritto dalle parti sul quale il terzo scriverà la sua pronuncia. Nella ipotesi che il lodo libero non venga eseguito da una parte l'altra può rivolgersi al giudice ordinario.
Come è facile intuire, questa forma di a. svincolata dalle forme procedurali previste dalla legge, si è molto sviluppata in questi ultimi tempi e ad essa ricorrono vaste categorie sociali. In sostanza l'a. libero costituisce, secondo la più accreditata dottrina un giudizio di equità.
A. *necessario*. In taluni casi la legge fa obbligo di affidare la decisione di una controversia ad arbitri, sottraendola, in tal modo, alla normale competenza del magistrato.
Si tratta in genere di controversie nelle quali occorre pervenire ad una soluzione rapida allo scopo di definire questioni che hanno carattere di urgenza. Ed infatti la legislazione di guerra ha previsto in molti casi questa forma di a., tanto da farla spesso apparire quasi come una forma di giurisdizione speciale.
3. A. *nelle controversie di lavoro*. - Nelle controversie di lavoro, come pure in quelle in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, accade spesso che la legge stabilisca il previo tentativo di conciliazione o ne deferisca ad arbitri, scelti tra persone di particolare competenza, la decisione: ciò può essere molto opportuno, date le nozioni tecniche necessarie per decidere tali controversie.
È noto in particolare che anche l'uso del diritto di sciopero viene non di rado connesso alla possibilità di risoluzione delle vertenze di lavoro mediante apposite procedure arbitrali. Le correnti politiche aderenti alla dottrina sociale cattolica ritengono che tali procedure dovranno essere predisposte dalla legge e che ad esse le parti potranno ricorrere per la risoluzione delle controversie collettive. Esse richiedono altresì che le procedure arbitrali siano rese obbligatorie quando la controversia abbia per oggetto la interpretazione e l'applicazione di norme legali o contrattuali vigenti. Ciò perché i lavoratori possano essere sicuri che una volta stipulato un contratto di lavoro l'esatta interpretazione dello stesso sarà data da un organo imparziale.
4. Diritto canonico
La consuetudine di ricorrere all'a. nelle contese fra i cristiani si riscontra, derivato dagli ebrei, negli scritti apostolici (*I Cor.*, 6, 1-9). Gli imperatori cristiani sanzionarono il diritto di ricorrere all'a. dei vescovi nelle cause civili (1.7, Cod. I, 4; Nov. 123, c. 21); inoltre le cause strettamente ecclesiastiche spessissimo si decidevano pure per a. piuttosto che per formale giudizio (cc. 33, 34, C. II, q. 6 ecc.). La Chiesa, accettando dal diritto romano questo istituto, ne adottò pure le prescrizioni che lo regolavano correggendole talora e adattandole al proprio spirito (cf. c. 2 de arbitris, I, 21, in 6°; c. 2 de appell., II, 15 in 6°). La legislazione canonica sugli arbitri rimase immutata da Bonifacio VIII in poi, ed è stata in sostanza riprodotta nel Codice di diritto canonico; di guisa che il diritto delle Decretali costituisce la miglior parte di interpretazione delle norme vigenti (can. 6, 2°, 3°).L'a., tranne i casi imposti dalla legge, non ha luogo se non quando le persone interessate in una questione ne deferiscono di comune accordo la decisione ad una o più persone diverse dal giudice; *compromisso o compresimissum in arbitros*. Essendo però il compromesso un atto che importa sovente alienazione, soltanto coloro che hanno libera potestà sulle cose oggetto della controversia possono compromettere (c. 5, X, de arbitris, I, 43).
Per la legislazione vigente prima del Codice, gli arbitri potevano essere uno o più, preferibilmente in numero dispari (c. 1, X, de arbitris, I, 43); ma né tutte le cause potevano compromettersi, né poteva chiunque fungere da arbitro. Erano escluse dall'a., oltre le cause criminali: quelle di nullità matrimoniale, e di separazione di coniugi; le controversie sul titolo beneficiale senza licenza del superiore; quelle di restituzione in integro, salvo il caso di incidenza; le cause su cui s'era formato il giudicato; ed infine quelle riservate al Papa o ad altri superiori. Non potevano poi esercitare l'ufficio di arbitri gli amanti, i furiosi, i muti, i sordi, i pupilli, i minori di vent'anni, le donne, i laici nelle cause spirituali (eccetto il caso di
privilegio o di mandato papale), i religiosi se non per utilità del proprio monastero e col permesso dei superiori, gli scomunicati vitandi e, naturalmente, chi avesse un interesse nella causa. Non perfettamente chiara appare la natura del potere spettante agli arbitri compromissari. Taluno lo rassomiglia alla potestà dei giudici delegati, ma senza vero carattere giurisdizionale; è da notare, ad ogni modo, che esso è sempre limitato dai termini del compromesso. Salva contraria statuizione, gli arbitri son tenuti alle norme giudiziali nel conoscere e definire la causa; ma, emessa la sentenza, non la possono né correggere, né eseguire, giacché correzione e esecuzione appartengono all'Ordinarie (c. 7, X, de arbitris, I, 43). La decisione arbitrale si chiamò arbitrium, arbitratum, raramente sentenza, comunemente laudum. L'accettazione del compromesso da parte degli arbitri imponeva loro l'obbligo di decidere la controversia entro il termine stabilito dal compromesso medesimo o dalla legge comune, mentre le parti erano, dal canto loro, generalmente tenute a rispettare il lodo emesso. Se in proposito era intervenuto uno speciale patto o giuramento, l'accettazione era sempre obbligatoria; se invece si era stipulata una pena per il caso di mancata accettazione, l'obbligo diventava alternativo, onde, scontata la pena, la parte non era più tenuta all'accettazione del lodo. In ogni caso però il semplice compromesso faceva sì che la parte ricusante fosse tenuta ad interesse, cioè a rimborsare all'altra le spese fatte o da farsi per causa del compromesso. Contro la sentenza degli arbitri necessari (cioè impossibili dalla legge) era ammesso l'appello (c. 11, def. ind., I, 14, in 6°); non così contro il lodo dei compromissari (c. 33, 34 C. II, q. 6). Qualora, tuttavia, la decisione non fosse stata espressamente o tacitamente accettata dalle parti entro i dieci giorni, e fosse apparsa gravemente lesiva d'una di esse, poteva chiederne al giudice ordinario la riforma secondo l'avviso di un uomo prudente. Così pure, in caso di lesione enorme o di nullità, nulla vietava alle parti di chiedere all'ordinario la relativa dichiarazione (c. 2, X, de arbitris, I, 43; c. 9, X, de rev. perm., III, 19).
Accanto agli arbitri compaiono nel diritto delle Decretali gli arbitratores, cioè persone oneste liberamente scelte dalle parti per risolvere questioni più che altro contrattuali, e che pronunciano la loro sentenza (arbitramentum) secondo i dettami dell'equità, ex bonoeataequo, senza che siano tenuti ad alcuna formalità di procedura. E in ciò precisamente consiste la differenza fra gli arbitri e gli arbitratori.
Il CIC ha conservato l'istituto dell'a. annoverandolo fra i mezzi atti ad evitare il giudizio contenzioso (I. IV, t. XVIII, c. II). Benché la sostanza ne rimanga immutata, non mancano tuttavia cambiamenti notevoli. Innanzi tutto non v'è traccia degli arbitri necessari; il Codex conosce soltanto gli arbitri compromissari, i quali dirimono la questione loro proposta a norma del diritto (c. 1929) e gli arbitratori che trattano la vertenza da bono et aequo (ibid.). Incapaci ad esercitare il compromesso sono i laici nelle cose ecclesiastiche (non precisamente nelle spirituali come teneva il diritto antico), gli scomunicati e gli infami a seguito di sentenza. I religiosi non possono accettare il compromesso senza licenza del superiore (c. 1931). Oggetto di compromesso, come di transazione, non possono essere, oltre le cause criminali, quelle riguardanti il vincolo matrimoniale, quelle vertenti sul titolo del beneficio senza consenso della legittima autorità, nonché le cose spirituali da compensarsi col pagamento di cose temporali (c. 1930, 1927 § 1). Salve le formalità volute per l'alienazione, possono invece compromettersi le cose ecclesiastiche temporali, anche se annesse alle spirituali purché ne siano separabili (c. 1930, 1927, § 2). Per tutto ciò che non viene espressamente contemplato dal Codice, valgono nei diversi luoghi le rispettive norme di diritto civile non contrari al diritto divino od ecclesiastico (c. 1930, 1926).
Compromissum in arbitros iuxta Codicem iuris canonici, in Apollinaris, 10 (1937), pp. 544-69; M. Legge-V. ARTOTIRITI, Commentarius in iudicia ecclesiastica, III, Roma 1941, pp. 132-49. Un progetto di riforma (in 24 canoni) della legislazione canonica in materia, in P. Cipriotti, Osservazioni sul testo del CIC, Città del Vaticano 1944, pp. 119-27.
5. Diritto internazionale
Consiste nella composizione di una controversia internazionale mediante la decisione emanata da una o più persone scelte dalle stesse parti. L'a. si distingue dagli altri modi di soluzione pacifica delle controversie internazionali (negoziati, inchiesta, buoni uffici, mediazione, conciliazione) in quanto più di tutti gli altri si avvicina al procedimento giurisdizionale proprio degli ordinamenti statuali. Si distingue però da questo procedimento per il fatto che, data la struttura della comunità internazionale, l'istituzione della procedura arbitrale e la validità della pronuncia riposano sulla volontà di entrambe le parti e non sulla volontà di un ente ad esse sovraordinato. L'a. differisce dai negoziati, in quanto introduce nel procedimento l'elemento neutrale costituito dall'arbitro o dal collegio arbitrale; dall'inchiesta, in quanto comprende anche l'esame del merito della controversia anziché il solo accertamento del fatto; dai buoni uffici e dalla mediazione in quanto al semplice scopo di sollecitare e assistere le parti nel raggiungimento di una soluzione pacifica quello dell'emanazione di una vera e propria pronuncia risolutiva; e dalla conciliazione in quanto il lodo arbitrale, a differenza della pronuncia dell'organo conciliativo, ha valore obbligatorio. L'accordo fra le parti di ricorrere all'a. assume nella pratica la forma del semplice compromesso, della clausola compromissoria o del trattato generale di a. Il primo procedimento trova applicazione allorché due stati sottopongono direttamente ad a. una controversia che fra loro sia sorta, indipendentemente da un impegno precedente a ricorrere ad arbitri. Il secondo si attua allorché due Stati s'impegnino a sottoporre ad a. tutte le controversie che fra loro sorgessero nell'esecuzione di un trattato; impegno al quale fa poi seguito, per ogni controversia, l'accordo specifico (compromesso) di deferimento ad a., nel quale, e non nella clausola compromissoria, troverà il suo fondamento giuridico la pronuncia degli arbitri. Il terzo procedimento consiste invece nell'impegno generale reciprocamente assunto da due Stati a sottoporre ad a. tutte o parte delle controversie che fra loro dovessero sorgere. Anche in questo caso come in quello precedente, l'accordo iniziale pone in essere soltanto un obbligo generico di deferimento ad a., e la procedura arbitrale sarà istituita volta per volta mediante un accordo (compromesso) specifico. Il contrasto fra l'esigenza che induce gli Stati a stipulare trattati generali di a. e l'esigenza opposta avvertita dagli stessi Stati di riservarsi la più ampia libertà di sottoporre o meno ad a. una determinata controversia dà luogo al problema dei limiti dell'obbligo generale di a. L'esigenza di assicurare nel maggior numero possibile di casi la soluzione pacifica delle controversie internazionali richiederebbe l'estensione dell'obbligo a tutte o alla maggior parte delle questioni che possano sorgere fra gli Stati. A tale risultato si è tuttavia pervenuti sinora soltanto in relazione ai trattati generali di a., fra Stati piccoli o la cui situazione rispettiva sia tale da escludere in pratica la possibilità di profondi conflitti di interessi; mentre i trattati di a. fra Stati le cui relazioni siano suscettibili di portare a gravi controversie sono sempre accompagnati da clausole eccettuative: che in tempi meno recenti escludevano dal-Stato si avvicina, per il carattere politico dell'organo, alla mediazione e presenta il vantaggio di dare alla decisione un maggiore prestigio. Sono usati per lo più in questioni territoriali e di confine. Ma il sistema più frequente è il ricorso a un tribunale composto di uno o più giuristi o diplomatici (generalmente 3 o 5) non tutti sudditi dei due Stati in controversia e scelti in parte dagli stessi Stati separatamente o d'accordo, in parte da un terzo Stato. È usato spesso il sistema di far designare un terzo arbitro con funzioni di presidente (superarbitro) dai due membri rispettivamente designati dalle parti. Allo scopo di ovviare agli inconvenienti derivanti dalla difficoltà di accordo sulla scelta degli arbitri, la pratica relativamente più recente è ricorsa al sistema di precostituire procedure permanenti per la costituzione di collegi arbitrali o addirittura tribunali arbitrali permanenti (c. d. a. istituzionale). Un esempio del primo sistema è la Corte permanente di a. istituita dalle Convenzioni dell'Aja del 29 luglio 1899 e del 18 ott. 1907 e costituita di una lista di persone designate ogni sei anni in numero di quattro al massimo da ognuno degli Stati contraenti e fra le quali le parti scelgono, di volta in volta, con una procedura prestabilita, il collegio arbitrale che dovrà risolvere la controversia. Un esempio del secondo sistema è la Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja istituita nell'ambito del sistema della Società delle Nazioni nel 1921 e ricostituita con lievi varianti dopo il secondo conflitto mondiale sotto il nome di Corte internazionale di giustizia, come parte integrante del sistema della nuova organizzazione internazionale delle Nazioni Unite (capo XIV dello Statuto stipulato a San Francisco il 26 giugno 1945). L'organo è costituito di 11 giudici, eletti per 9 anni dall'Assemblea e dal Consiglio delle Nazioni Unite, desunti da una lista composta in modo analogo a quello dei giudici della Corte permanente di a. dell'Aja. Tanto la vecchia quanto la nuova Corte mantengono sostanzialmente, nonostante la loro denominazione, lo stesso carattere della Corte permanente di a., dalla quale differiscono soltanto per il fatto di essere costituite in modo permanente e di eliminare il problema della scelta del collegio di volta in volta da parte degli Stati interessati. L'attività esplicata dall'organo poggia infatti sempre sull'accordo delle parti e non è riferibile, a differenza di quella degli organi

Arca - A. di s. Cerbone, di Gorg di Gregorio (sec. xiv). Massa Marittima, Cattedrale.
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Arca - Sarcofago del sec. v riadoperato per s. Rainaldo. Ravenna. Duomo.
l'obbligo di a. le controversie che toccassero l'onore, gli interessi vitali o l'integrità territoriale degli stessi Stati o gli interessi di terzi Stati; e nei trattati più recenti escludono dall'a. le materie attinenti al «dominio riservato» (domestic jurisdiction) degli Stati contraenti. Clausole di significato e portata non facile a determinarsi e la cui interpretazione rimane affidata espressamente o implicitamente, salvo il caso raro che venga sottoposta essa stessa all'obbligo di a., alle stesse parti in causa. Ancora più grave è l'altro problema dell'estensione dell'obbligo di a. a quelle controversie che, anziché intorno all'accertamento del diritto esistente (controversie giuridiche) attengano - come è frequente in seno alla comunità internazionale - alla modificazione o al mantenimento del diritto esistente (controversie politiche): problema complicato dalla difficoltà di porre su una base obbiettiva la stessa distinzione fra i due tipi di controversia, data la possibilità che sempre rimarrebbe ad ogni Stato di portare dal piano giuridico al piano politico qualsiasi controversia del primo tipo con il semplice fatto di impostare su una base piuttosto che sull'altra la propria pretesa. La tendenza generale della pratica è di escludere dagli impegni di a. le controversie politiche e di utilizzare per queste ultime procedimenti di soluzione pacifica diversi dall'a. (mediazione, conciliazione, inchiesta) che siano più adatti a risolvere questioni di carattere politico ed a adattare il diritto vigente alle esigenze che si rivelassero degne di tutela. Non è però infrequente il ricorso, per controversie del genere, al giudizio arbitrale di equità (ex aequo et bono), che è previsto, per es., dal cpv. dell'art. 38 della Corte internazionale di Giustizia. La pratica conosce vari sistemi di formazione dell'organo arbitrale; si distinguono precisamente l'a. da parte di commissioni miste, l'a. di capi di Stato e l'a. da parte di un tribunale composto di uno o più arbitri. Nel primo caso (sistema anglosassone) gli arbitri sono scelti di solito fra sudditi degli stessi Stati interessati, ma è frequente l'inclusione nella commissione di un cittadino di un terzo stato in funzione di superarbitro; e si dà anche il caso di ricorso risolutivo a un capo di Stato nel caso di mancato accordo fra i membri della commissione mista. È questo il sistema seguito dal primo trattato importante di a. stipulato nel 1794 fra Stati Uniti e Gran Bretagna. L'a. affidato a un capo di

Arca - Sarcofago del sec. v riadoperato per s. Rainaldo. Ravenna. Duomo.
giurisdizionali statuali, ad una autorità sovraordinata alle parti. Il compito normale degli arbitri è di risolvere le controversie sulla base del diritto internazionale generale e particolare vigente, a meno che le parti non indichino esse stesse le regole alle quali essi devono attenersi o chiedano, come avviene per le controversie politiche, una pronuncia sulla base dell'equità (sentenza dispositiva). Oltre alle norme di diritto sostantivo le parti stabiliscono anche le regole di procedura (contraddittorio, dibattito orale, rappresentanza delle parti, pubblicità, termini), i requisiti della pronuncia (votazione, motivazione), ecc. Non è raro che la validità del lodo venga contestata. Ciò avviene per lo più quando gli arbitri abbiano esultato dai limiti del mandato ricevuto o non abbiano giudicato secondo le regole sostanziali e procedurali stabilite dalle parti (eccesso di potere). È prevista frequentemente negli accordi di a. la possibilità di revisione del lodo.