APPELLO

APPELLO. - Nel suo più vasto significato questa parola può designare qualsiasi reclamo proposto contro un provvedimento dell'autorità da colui che se ne pretenda leso. Così la intendevano i canonisti antichi, i quali solevano distinguere l'appellatio iudicialis dalla appellatio extraiudicialis, a seconda che avesse per oggetto una sentenza del giudice o un atto amministrativo. Ma in senso tecnico il termine a viene oggi usato soltanto nel significato di «mezzo ordinario di impugnazione delle sentenze»; onde sotto questo aspetto specifico ci limiteremo a trattare nel presente articolo, rimandando per il resto alla voce RICORSO.

SOMMARIO: I. Cenni storici. - II. Nozioni generali. - III. Soggetti del diritto di a. - IV. Sentenze inappellabili. - V. Effetti dell'a. - VI. Procedimento. - VII. L'a. nella legislazione civile.

I. Cenni storici

La comune constatazione che ogni giudizio umano, indipendentemente dalla eventuale ignoranza o mala fede del giudice, è sempre suscettibile di errore, non autorizza ad affermare senza l'altro che l'istituto dell'a. sia di diritto naturale. Esso costituisce più probabilmente un rimedio eseguito dagli uomini in tempi e in paesi di progredita civiltà, allo scopo di assicurare per quanto possibile una retta amministrazione della giustizia; né il pericolo, già denunciato da Ulpiano, che la sentenza di secondo grado riesca, in definitiva, più iniqua della prima, par tale da scardinare il solido fondamento logico e morale.

Nel diritto romano della repubblica si denominava ap-pellatio il ricorso mediante il quale la parte, soggetta all'oro iudiciorum privatorum, invocava l'intercessio dei consoli o dei tribuni contro il decreto emanato in iure dal pretore, non per ottenerne la riforma o l'annullamento, ma unicamente per paralizzarne gli effetti. Nell'età imperiale, essendosi riconosciuto al capo supremo dello Stato il diritto di modificare o di porre nel nulla qualsiasi decisione giudiziaria, l'appellatio assunse un più preciso carattere di reclamo contro la sentenza del magistrato; e poiché l'imperatore usava affidare a suoi delegati, permanenti o nominati di volta in volta, la cognizione extra ordinem delle cause che gli erano sottoposte, andarono a poco a poco formandosi quelle complesse graduazioni di competenza e quelle speciali norme di procedura nelle quali deve rintracciarsi l'origine dell'odierno sistema della pluralità delle istanze.

Il diritto canonico accolse subito l'istituto dell'a. Risale, infatti, al Concilio di Nicea (325) la prescrizione che demandava ai sinodi provinciali, da convocarsi annualmente, l'esame delle lagnanze proposte contro i provvedimenti dei vescovi. E il can. 10 del III Concilio di Carta-gine (anno 397), riprodotto nel Decreto di Graziano al can. 9, C. II, q. 6, espressamente statuiva: A quibusdamque iudicibus ecclesiasticis ad alios iudices ecclesiasticos ubi est maior potestas provocare liceat. Le Decretali si occuparono in larga misura della materia, creando una vera e propria gerarchia giudiziaria, ma tenendo fermo il principio che, per avere giustizia, fosse possibile in ogni caso rivolgersi direttamente alla Sede Apostolica. Il soverchio usò che di questa facoltà fecero i fedeli, nonché la disposizione che consentiva di appellare tante volte quante ne occorressero per avere tre sentenze conformi, accrebbero talmente il numero e la durata delle procedure da indurre poteci e concili (da ultimo il Concilio di Trento, sess. XXIV, de ref., can. 20) a talune limitazioni e restrizioni che per gran parte sono conservate anche nel diritto vigente.

II. NOZIONI GENERALI

Il can. 1879 del CIC definisce il diritto di appellare: ius provocandi ab in-feriore iudice qui sententiam tulit ad superiorem. L'eser-cizio di tale diritto trova la sua giustificazione, piut-tosto che nel rapporto di dipendenza (che può anche mancare) del giudice inferiore dal giudice superiore, nella opportunità che gli eventuali errori di quello siano da questo riconosciuti e corretti, così da ottenersi la miglior decisione possibile. Esso non deve pertanto considerarsi come un attacco personalmente diretto contro il magistrato (ciò che si verificava, ad es., nel diritto germanico dell'alto medioevo), ma come la manifestazione del desiderio che la causa venga riesaminata nel merito attraverso la prosecuzione del rapporto processuale precedentemente instaurato fra le parti. Suo presupposto è l'esistenza di una sentenza formalmente valida; ed in ciò appunto l'a. differisce dalla quirela nullitatis (v. NULLITÀ).

Quanto al giudice competente, può dirsi in generale (cf. can. 1569-1607) che - salva la facoltà concessa a qualsiasi fedele di deferire la propria causa al Romano Pontefice - contro le sentenze del tribunale vescovile si appella al tribunale metropolitano, mentre il riesame delle controversie trattate in prima istanza dal tribunale metropolitano spetta ad uno dei tribunali diocesani della provincia, designato una volta tanto dallo stesso arcivescovo con l'approvazione della S. Sede. Per le istanze successive - ed anche per la seconda, ove la parte preferisca rivolgersi - l'ordinario tribunale d'a. è costituito dalla Sacra Romana Rota. Particolari norme regolano la competenza nelle cause dei religiosi esenti; e quanto alle cause matrimoniali, per l'Italia e per qualche altro paese, è stato d'Italia S. Sede designato, per ogni tribunale regionale, il rispettivo tribunale di seconda istanza.

III. SOGGETTI DEL DIRITTO D'A

Abolite le esclusioni che vigevano in passato, specialmente nei giudizi penali, a carico di determinate persone (come i latrones insignes, i rei confessi, gli eretici), il diritto di appellare è attualmente riconosciuto senza eccezioni:

a) Alla parte in causa (attore, convenuto, imputato, interveniente volontario o coatto) che si ritenga gravata dalla decisione del giudice ed abbia quindi interesse a provocarne la totale o la parziale riforma. Chi non è parte può, eventualmente, esercitare, in luogo dell'a., TERAMO (v.).

b) Al promotore di giustizia e al difensore del vincolo, limitatamente ai giudizi nei quali siano intervenuti (ma si tenga presente che contro una prima sentenza che dichiari la nullità di un matrimonio o di una sacra ordinazione il difensore del vincolo, a norma dei can. 1986 e 1998, § 2, ha obbligo di appellare).

IV. SENTENZE INAPPELLABILI

Tutte le sentenze possono essere appellate, ad eccezione di quelle che la legge (can. 1880) dichiara espressamente inappellabili e che sono:

1) Le sentenze personalmente emesse dal Sommo Pontefice. Non esistono alcuna autorità umana superiore al Papa, un a. contro le sue decisioni è evidentemente inconcepibile. Chi appellasse al Concilio ecumenico, commette-rebbe il delitto previsto dal can. 2332 (v. AUTORITÀ ECCLESIASTICHE, delitti contro le).

2) Le sentenze del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Si noti, tuttavia, che nei giudizi promossi a carico degli uditori della S. Rota per violazione del segreto o per altre infrazioni (can. 1603, § 1, n. 1) sul concedersi la facoltà di ricorrere in a. presso la medesima Segnatura (can. 1604, § 1).

3) Le sentenze pronunciate da un giudice che sia stato delegato dalla S. Sede con la clausola «appellazione remota». L'uso di questa clausola o di formole analoghe («appellazione cessante», «sublato appellatosi obstaculo», «sublato appellatosi diffugio») fu molto frequente nel diritto delle Decretali, ma è oggi rarissimo.

4) Le sentenze nulle. Contro di esse è proponibile soltanto la quirela nullitatis (v. NULLITÀ). Tuttavia

questa può essere cumulata anche con l'a. (cann. 1894, 1895).

5) Le sentenze passate in giudicato. Contro tali sentenze compete unicamente, in determinate condizioni, il rimedio straordinario della restitutio in integrum (v.).

6) Le sentenze pronunciate in seguito a giuramento decisorio; purché, beninteso, il contenuto del giuramento costituisca la vera e fondamentale ragione del decidere.

7) Le sentenze interlocutorie non aventi valore di definitivo. Quali siano le sentenze interlocutorie e quali di esse possano, per certi aspetti, equipararsi alle definitive verrà spiegato sotto la voce sentenza. Qui basti osservare che, per quanto non siano soggette ad a. autonomo, le sentenze meramente interlocutorie possono venire appellate, a tempo opportuno, insieme con quella definitiva.

8) Le sentenze emesse nelle cause per le quali è prescritto che debba procedersi «expeditissime». Tali sono, ad es., quelle che statuiscono sul ricorso proposto contro il rigetto del libello introduttivo (can. 1709, § 3) e quelle che decidono sulla domanda di ricusazione del giudice (can. 1616).

9) Le sentenze pronunciate contro il contumace che non abbia purgato la sua contumacia (v. CONTUMACIA). Questa disposizione ha, da un lato, il carattere di sanzione nei riguardi di colui che, non presentandosi dinanzi al giudice, mostri di disprezzare l'autorità; e si fonda, dall'altro, sulla presunzione che chi si astenne dal comparire in primo grado abbia implicitamente inteso rimettersi alla giustizia del tribunale e rinunciare all'a. Il contumace peraltro, ove dimostri che ciò avviene indipendentemente dalla sua volontà, può entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, chiedere d'esser riammesso in termini per appellare (can. 1847).

10) Le sentenze pronunciate contro chi abbia dichiarato per iscritto di rinunciare all'a. Piuttosto che di obiettiva inappellabilità della sentenza, si tratta, in questo caso, di volontaria decadenza della parte dal diritto di appellare. L'atto scritto è richiesto ad validitatem; e nulla vieta che la rinuncia possa precedere la pubblicazione della sentenza.

V. EFFETTI DELL'A

Secondo una tradizionale terminologia, si distinguono nell'a. l'effetto sospensivo e l'effetto devolutivo.

L'effetto sospensivo consiste in ciò, che in pendenza del giudizio d'a. la sentenza appellata non può, di regola, ricevere esecuzione. Questo principio, di preta derivazione romana (appellatione interposita nulli novari oportet, D. 7, 1, 49) è solennemente confermato dal CIC nel can. 1889, §§ 1-2, e trova la sua giustificazione nel fatto che, come s'è già accennato, la lite prosegue tra le medesime parti e sul medesimo oggetto nonostante l'esistenza di una precedente decisione di merito; donde la nullità o, quanto meno, l'annullabilità degli atti esecutivi eventualmente compiuti.

L'alora, però, la stessa legge prescrive che la sentenza debba eseguirsi nonostante l'interposto a., come accade, ad es., per le sentenze con le quali si infliggono le censure (can. 2243, § 1); talaltra può il giudice, in casi di comprovata urgenza o necessità, ordinare la provvisoria esecuzione (can. 1917, § 2).

L'effetto devolutivo consiste nell'attribuire al giudice di a. la piena cognizione della causa. Esso è però soggetto alle seguenti limitazioni: 1) Se la parte abbia impugnato soltanto taluni capi della sentenza, i rimanenti capi si considerano esclusi, e su di essi il giudice non può pronunziarsi (can. 1887, § 3); 2) Non è ammessa in nessun caso una nuova causa petendi: la lite si ripresenta nello stesso stato in cui si trovava dinanzi al giudice inferiore nel momento della chiusura della discussione, e pertanto il compito del giudice d'a. rimane circoscritto alla conferma o alla riforma, totale o parziale, della sentenza appellata (can. 1891, § 1). Che cosa debba intendersi per causa petendi, e se essa si identifichi o meno con la domanda si vedrà sotto la voce AZIONE.

Entro questi limiti, l'effetto devolutivo è pienamente riconosciuto dal CIC; il quale dispone che l'a. dell'attore giova anche al convenuto e viceversa (can. 1887, § 1).

All'a. ritualmente proposto da una parte contro alcuni capi della sentenza consegue inoltre la facoltà della parte avversaria, di impugnare a sua volta gli altri capi, indipendentemente dalla verificatasi decorrenza del termine (can. 1887, § 2). Si ha in tal caso l'a. incidentale; che se per la sua origine dipende strettamente dall'a. principale (così da perdere qualsiasi efficacia ove questo risulti proposto fuori termine), conserva, quanto al resto, il carattere di gravame autonomo e non vien meno per il semplice fatto che l'appellante principale rinunci al giudizio.

Nella ipotesi, infine, che, in una medesima causa esistano più attori o più convenuti (che si abbia, cioè, un litisconsorzio attivo o passivo) e che uno solo dei soccombenti impugni la sentenza, l'impugnazione s'intende fatta da tutti se la controversia riguarda una cosa indivisibile o un'obbligazione solidale; restando però le spese del giudizio a carico del solo appellante qualora la sentenza sia confermata (can. 1888). Da questa disposizione si può dedurre che il CIC, innovando profondamente rispetto al diritto delle Decretali (cf. il c. 72, X, de appellationibus, recusationibus et relationibus, II, 28), accoglie in linea di massima il principio della personalità del gravame e dei suoi effetti: principio al quale consente di derogare soltanto nei casi, tassativamente previsti, della indivisibilità della cosa e della solidarietà della obbligazione.

VI. PROCEDIMENTO

Perché il giudizio d'a. possa legittimamente instaurarsi è necessario anzitutto che il soccombente manifesti la sua volontà di impugnare la sentenza: a) proponendo, entro dieci giorni dalla notifica della sentenza, l'a. dinanzi al giudice che l'a. pronunciata; b) chiedendo, entro trenta giorni dall'a., la prosecuzione dell'a. dinanzi al giudice di a. (can. 1881 sgg.).

Esaurita questa fase preliminare, il giudizio d'a. si svolge secondo le norme prescritte per il giudizio di primo grado, in quanto siano applicabili (v. PROCESSO). La contestazione della lite potrebbe sembrare superflua - e tale sembrava, infatti, agli antichi legislatori (cf. c. 58, 70, X, de appellationibus etc., II, 28) - dal momento che l'oggetto della controversia risulta immutabilmente determinato fin dalla prima istanza. Ma il Codice dispone che essa abbia luogo, limitatamente alla questione se la sentenza appellata merita o meno conferma (can. 1891, § 1).

Non è ammessa, di regola, la deduzione di nuove prove; ma ciò non toglie che il giudice, nel concorso di gravi motivi da valutarsi più o meno restrittivamente a seconda che la causa sia suscettibile oppure no di passare in giudicato, possa, sentite le parti, ordinare l'esibizione di nuovi documenti, l'esame di nuovi testimoni e il nuovo esame di testimoni precedentemente interrogati.

Il giudizio d'a. può terminare, come ogni altro giudizio, con la perenzione, con la rinuncia o con la sentenza.

La perenzione si verifica se per la durata di un anno (eccettuato il caso di legittimo impedimento) non venga posto in essere alcun atto processuale, ed ha per effetto il passaggio in giudicato della sentenza appellata (can. 1736).

La rinuncia al gravame deve risultare da atto scritto, essere firmata dall'appellante o da un suo procuratore speciale, venire accettata, quanto meno implici-

tamente, dalla parte avversaria, e ricevere l'approvazione del giudice. A queste condizioni, essa produce il medesimo effetto della perenzione (cann. 1740-41).

La sentenza, infine, che rappresenta il modo ordinario onde l'a. ha termine, non differisce per la natura e per la forma dalle sentenze di primo grado (v. SENTENZA). Quanto alla sua efficacia, occorre distinguere:

A) o essa conferma integralmente la decisione appellata, così da dar luogo alla doppia conforme e, quindi, cosa giudicata (v.); e in tal caso, esaurendo il rapporto processuale, diventa immediatamente esecutiva;

B) o riforma in tutto o in parte la decisione appellata; ed allora:

a) se è pronunciata in seconda istanza, rimane a sua volta soggetta alla proposizione di un nuovo gra- vame, salvo che per i capi eventualmente confermati.

b) se è pronunciata in terza o in successiva istanza, acquista il valore di giudicato, come nel caso previsto sotto la lettera A), in quanto il suo dispositivo collimi con quello di una delle precedenti sentenze.

VII. L'A. NELLA LEGISLAZIONE CIVILE. — L'a., così com'è regolato dal diritto italiano (artt. 339-59 del Cod. proc. civ. e artt. 511-23 del Cod. proc. pen.) presenta notevoli analogie, di sostanza e di forma, col corrispondente istituto canonistico. Tali analogie si rivelano particolarmente nelle norme riguardanti la legittimazione ad appellare, l'impugnabilità delle sentenze e gli effetti del gravame, le quali appariscono, nell'uno e nell'altro campo, ispirate ai medesimi criteri. Ma in un punto i due ordinamenti giuridici profondamente divergono, cioè nel modo di valutare la natura ed il fine del giudizio d'a.

Per il diritto civile, che adottando il sistema del doppio grado di giurisdizione prescinde dalla terza istanza e ri- pudia il principio secondo cui la massima garanzia di giu- stizia sarebbe raggiunta dall'esistenza di due pronuncie conformi, il giudizio d'a. non rappresenta un semplice controllo dell'operato del giudice inferiore, ma costitui- sce in ogni caso la fase decisiva della lite. Ne segue che la sentenza emanata in sede d'a., qualunque sia il suo tenore, non si aggiunge a quella di primo grado, ma ad essa si so- stituisce e si sovrappone, fino a doversi considerare come l'unica e vera sentenza della causa, immediatamente ese- quibile (a meno che non si tratti di una causa penale, nel qual caso il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo).

Nelle cause civili, il termine per appellare è diverso a seconda dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale s'è svolto il giudizio di primo grado: le sentenze dei conciliatori devono impugnarsi entro dieci giorni, quelle dei pretori e dei tribunali entro trenta giorni dalla notificazione. L'a. si propone mediante citazione contenente la sommaria espo- sizione dei fatti e i motivi specifici della impugnazione; e viene dichiarato improcedibile, né può essere riproposto, se l'appellante non si costituisce o se, benché costituito, non presenta il proprio fascicolo o non comparisce alla prima udienza. È ammesso l'a. incidentale. Valgono, quanto al resto, le disposizioni che regolano il giudizio di primo grado.

Per le cause penali sono stabilite norme speciali. Ri- correremo: il divieto di appellare contro le sentenze di condanna a pena pecuniaria inferiore ad una certa somma (attualmente 16.000 lire) e contro quelle pronunziate dalla Corte d'assise; il diritto riconosciuto di regola all'imputato prosciolto per insufficienza di prove di invocare dal giu- dice d'a. una più ampia formula di assoluzione; la facoltà concessa al pubblico ministero di proporre a. incidentale. Il termine per appellare, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del giudice a quo, è di tre giorni; ma i mo- tivi dell'impugnazione possono essere presentati entro il ventesimo giorno dalla comunicazione dell'avvenuto de- posito in cancelleria dell'originale della sentenza.

VIII. SULL'a. in generale, può utilmente consultarsi: L. Mortara, s. V. in Dig. Ital., III, 11, Torino 1890, pp. 381-1012, dove è largamente trattata la parte storica. — Sull'a. nel CIC: F. Roberti, De processibus, II, Roma 1926; M. Conte a Coronata, Institutiones iuris canonici, III: De processibus, Torino 1933; M. Lega-V. ARTOTIRITI, De iudiciis ecclesiasticis, II, Roma 1939; F. Della Rocca, Institutioni di diritto processuale canonico, Torino 1946, pp. 324-41. — Sull'a. nel diritto civile: G. Chovenda, Istituzioni di diritto processuale civile, Napoli 1934; M. T. Zan- zucchi, Diritto processuale civile, Milano 1935; F. Carneletti, Si- stema di diritto processuale civile, vol. I-II, Padova 1936-38.