COSA GIUDICATA

COSA GIUDICATA. — La c. g. ha un duplice significato. Essa, intesa nel senso formale, rappresenta il concetto dell'inoppugnabilità della sentenza e della conseguente stabilità delle situazioni giuridiche definite con la sentenza in corrispondenza con i bisogni sociali; sotto quest'aspetto nel CIC è stabilito che la c. g. si ha ogni qualvolta la sentenza sia divenuta inappellabile, poco interessando, al riguardo, il fatto che ancora vi sia la possibilità di istituire contro essa un rimedio cosiddetto straordinario (restituito in _integrum, querela nullitatis_, ricorso alla S. Sede, _ex can. 1569_, opposizione di terzo). Intesa, invece, nel senso sostanziale, la c. g. consiste nell'obbligatorietà della sentenza per i processi futuri e quindi nell'azione esecutiva (actio iudicati) riconosciuta alla parte in cui favore è stata resa la sentenza nei confronti del soccombente, e nel potere (exceptio rei iudicata), che ha ognuna delle parti in causa di impedire che abbia a formarsi una nuova decisione su ciò che fu già giudicato, e di ottenere il riconoscimento giudiziale dell'esistenza del giudicato in eventuali altre cause di cui il giudicato stesso sia il logico presupposto.

Quanto ai limiti della c. g. essi sono determinati secondo un duplice aspetto: oggettivo e soggettivo. Secondo l'aspetto oggettivo essa è limitata a ciò che ha formato oggetto del giudizio, ossia ciò che è stato domandato dall'attore (petitum) e il fondamento giuridico della domanda (causa petendi). Secondo, invece, l'aspetto soggettivo la c. g. fa stato non soltanto tra le parti ma anche nei riguardi dei terzi, sempreché a questi non derivi da essa alcun pregiudizio giuridico.

Qualora al terzo derivasse solamente un pregiudizio di fatto allora esso sarebbe impegnato dal giudicato e non potrebbe difendersi in altro modo che ricorrendo al mezzo dell'opposizione di terzo, il quale rimedio può peraltro essere usato anche dal terzo cui derivi un pregiudizio giuridico: ciò che per lo più accade quando la materiale coesistenza del diritto del terzo con la sentenza che riconosca altro diritto incompatibile con quello viene praticamente a ridurre il godimento del diritto di esso terzo.

Secondo il diritto processuale canonico la c. g. si forma nei seguenti modi: a) se si ha una doppia sentenza conforme; b) se non viene proposto o proseguito l'appello nei termini stabiliti (v. APPELLO); c) PERVERZIONE (v.) dell'appello o della rinunzia allo stesso (cann. 1736 e 1741); d) infine, se la sentenza è inappellabile (cann. 1884).

Nel processo canonico vige poi il principio per cui non passano mai in c. g. le sentenze rese nelle cause riguardanti lo stato delle persone; quali sono, p. es., quelle relative al vincolo matrimoniale, alla separazione personale dei coniugi, all'ordinazione e alla professione religiosa; per queste cause è perciò sempre consentito il riesame giudiziale, purché però si abbiano nuovi e gravi argomenti o documenti (cann. 1903).

Nelle cause matrimoniali si aggiunge poi il principio stabilito dal can. 1897 per il quale al difensore del vincolo è data facoltà incondizionata di proporre appello anche dopo che si sia avuta la duplice sentenza conforme dichiarativa della nullità matrimoniale.

Il nuovo esame di cui trattasi assume la natura di un appello, in quanto con esso si provoca una ulteriore proposizione della causa dinanzi al giudice superiore, e può essere richiesto in qualsiasi momento.

BIBL.: F. Roberti, De processibus, II, Roma 1926, pp. 242-51; Wernz-Vidal, VI (1928), pp. 581-84; F. Della Rocca, Il principio delle cause matrimoniali in ordine alla c. g. nel diritto canonico, in Studi in onore di F. Scuduto, 1936, p. 243 sqq.; M. Lega-V. ARTOTIRITI, Commentarius in iudicia ecclesiastica, III, 1914, pp. 1-32; F. Della Rocca, Istituzioni di diritto processuale canonico, Torino 1946, pp. 354-60.

Fernando Della Rocca